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Articolo 1 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Principi generali dell'attività amministrativa

Dispositivo dell'art. 1 Legge sul procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede(1).

Note

(1) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 12, comma 1, lett. 0a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Spiegazione dell'art. 1 Legge sul procedimento amministrativo

Prima di procedere all'analisi punto per punto dei vari principi sottesi all'attività amministrativa, pare opportuno rammentare che già l'art. 97 della nostra carta costituzionale enuclea due importanti principi: il principio di imparzialità e quello di buona amministrazione. Altro principio che risulta implicito nelle numerose riserve di legge ivi contenute è quello di legalità, da considerarsi come principio generale che regola tutti i rapporti tra legge ed attività amministrativa.

Va comunque precisato che tale ultimo canone è richiamato dall'articolo 1 della presente legge, in quanto si stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge secondo le modalità dalla stessa richiamate, nonché in base ai principi individuati dall'ordinamento comunitario.

Più nello specifico, la legalità formale impone alla pubblica amministrazione sia di sottostare alle leggi attributive del potere, rispettando dunque la competenza, agendo inoltre nei limiti fissati dalle medesime, mentre la legalità sostanziale vincola l'amministrazione nell'adozione di atti conformi alla disciplina sostanziale della legge, veicolando in particolare le modalità di esercizio dell'azione e della discrezionalità amministrativa.

Proseguendo con ordine, il principio di economicità viene descritto come il miglior sfruttamento possibile delle risorse disponibili al fine di ottimizzare i risultati prefissati dall'amministrazione, mentre il canone dell'efficacia rappresenta il rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli effettivamente raggiunti.

Uno dei principi più importanti, che, come già visto, traspare anche dal dettato costituzionale, è quello dell'imparzialità. Tramite tale vincolo, l'amministrazione ha l'obbligo di non discriminare i soggetti privati coinvolti nel procedimento amministrativo, garantendo a tal fine trattamenti simili in situazioni analoghe e trattamenti differenziati in situazioni differenti. Così descritto, il principio di imparzialità rappresenta una declinazione pratica del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di ci all'articolo 3 Cost..

La pubblicità, complementariamente alla trasparenza, soddisfa l'esigenza dei cittadini di conoscere l'enuclearsi dell'attività amministrativa nel complesso, e questo tramite l'obbligo per la p.a. di comunicare, pubblicare o rendere comunque noti ed accessibili le notizie, gli atti, i documenti e le procedure.

Dal punto di vista pratico, i canoni di pubblicità e trasparenza si traducono nell'obbligo di motivazione, nell'accesso ai documenti amministrativi, nell'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento e nella conseguente possibilità data al privato cittadino di partecipare al procedimento stesso, quando utile o necessario per il perseguimento dell'interesse pubblico.

Molto importante è quanto sancito dal comma 2 bis, secondo il quale l'amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo apposite eccezioni. Il primo corollario di tale disposizione consiste nel fatto che, in seguito all'emanazione del D.LGS. 165/2001, il rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione è retto dallo ius privatorum, come qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, questo ad eccezione di alcuni atti di nomina e di particolari situazioni (ad es. nomina dei magistrati ordinari).

I soggetti privati che esercitano in varia guisa attività amministrativa, come ad esempio concessionari pubblici, società In House ecc., devono seguire i medesimi principi, proprio come se fossero una longa manus della p.a. di riferimento.

Da ultimo, in ossequio al principio di celerità del procedimento, viene stabilito il divieto per l'amministrazione di aggravare inutilmente il procedimento, se non per motivate esigenze legate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico. Diretta trasposizione di tale principio si ritrova nel successivo articolo 2, che detta i termini di conclusione del procedimento.

Massime relative all'art. 1 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 1446/2018

Il principio di legalità è ribadito anche dall'alt. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati". La giurisprudenza, anche amministrativa, ha avuto modo più volte di precisare che allorché, con la legge 24 novembre 1981, n. 689, il legislatore ha dettato una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale, ha sancito il principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (da ultimo. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent., 4 aprile 2017, n. 1566), ancorché abbia considerato un solo aspetto della irretroattività e cioè quello della norma incrimi- natrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito.

Cass. civ. n. 10731/2018

Il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici "anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti", ma esige che ciò avvenga alla condizione "che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica" (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009), essendo sottoposto, il principio dell'affidamento, al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali (Corte Costituzionale sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 264 del 2012); solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedente- mente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015).

Cons. Stato n. 5/2018

La P.A. è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione di interesse legittimo), anche le norme di diritto privato tra cui il dovere di agire con lealtà e correttezza, la cui violazione comporta una responsabilità da comportamento scorretto dell'amministrazione. Nei procedimenti ad evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono in capo alla P.A. anche prima dell'aggiudicazione, ossia in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con possibilità di configurabilità di responsabilità precontrattuale anche in caso di legittimità dei provvedimenti amministrativi. La responsabilità precontrattuale della P.A. può derivare sia da comportamenti anteriori al bando che da qualsiasi comportamento successivo, previa verifica in concreto della violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale. Per la sussistenza della responsabilità precontrattuale della P.A., il privato è tenuto a specifici oneri probatori, tra cui dimostrare: la propria buona fede soggettiva; che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; l'imputabilità alla P.A., in termini di colpa e dolo, della violazione della buona fede oggettiva; il nesso causale tra il danno-evento ed il danno-conseguenza con la condotta scorretta imputabile alla P.A.

Cons. Stato n. 746/2017

Alla luce del principio di proporzionalità, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile; in questo senso, il principio de quo rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi (art. 97 Cost.).

Cons. Stato n. 231/2017

Il principio di legalità che connota l'azione dei pubblici poteri va letto in una duplice declinazione: in senso proprio, secondo cui non può darsi esercizio legittimo di potere senza che sussista una specifica fonte legislativa legittimante; ma anche nel senso che, ove detta fonte legislativa sussista e l'esercizio del potere (sanzionatone) sia vincolato al verificarsi di taluni presupposti fattuali, l'Amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittima- mente al suo esercizio.

C. giust. UE n. 458/2016

L'art. 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006 n. 123, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.

Cons. Stato n. 3944/2015

Va deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale relativa al dubbio se il principio di proporzionalità che deve guidare il processo di quantificazione delle sanzioni - così come affermato dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea - osti ad una interpretazione dell'art. 23 par. 2, lett. a) del regolamento n. 1/2003, quale è quella consolidata dalla Commissione europea attraverso gli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006/C 201/02) e alla relativa prassi applicativa anche nazionale - secondo cui la sanzione da applicare alle imprese che abbiano violato il divieto di intese restrittive della concorrenza si calcola applicando le circostanze sull'importo base scaturente dal computo dei diversi fattori di cui occorre tenere conto ai sensi della normativa UE e comunque prima della riduzione del 10% del fatturato, con il rischio che l'applicazione delle attenuanti sull'importo base si riveli del tutto inidoneo a produrre l'effetto di personalizzazione della sanzione cui, invece, le circostanze sono preordinate attraverso la modulazione del relativo ammontare in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto.

Cons. Stato n. 3803/2011

La regola circa la necessità di verbalizzare le modalità di conservazione dei plichi, pur in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, è agevolmente desumibile da basilari criteri di legalità e trasparenza, nonché dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente cui assegnare l'appalto: non v'è dubbio, infatti, che l'integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti è al contempo la condizione di segretezza delle stesse e la garanzia del pieno dispiegarsi del principio della par condicio di tutti i concorrenti, per l'effettivo rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 Cost., di buon andamento e di imparzialità cui deve conformarsi l'azione amministrativa.

Cons. Stato n. 550/2011

Il divieto di partecipazione ad una gara per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici per gli affidatari di incarichi di progettazione delle medesime opere è espressione di un principio di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento ed ha lo scopo di scongiurare che un partecipante, per il fatto di aver preso parte alla progettazione, possa godere di un indebito vantaggio sugli altri concorrenti.

Cons. Stato n. 2826/2011

Il rispetto dell'art. 97 Cost. esige che le operazioni relative alle procedure selettive per l'accesso alle diverse qualifiche del pubblico impiego siano affidate ad organi collegiali composti da membri che assicurino la necessaria imparzialità nella valutazione e nella scelta dei candidati ed una sufficiente competenza tecnica, rispetto alle materie oggetto dello scrutinio.

Cons. Stato n. 2491/2011

Le autorità nazionali, nell'adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione comunitaria, sono tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione Europea, tra i quali si annoverano i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Cons. Stato n. 2446/2011

Non è consentito alla p.a. di sanzionare con l'esclusione dalla procedura il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai fini proprio dell'interpretazione della disciplina di gara.

Cons. Stato n. 1369/2011

I principi di pubblicità delle sedute pubbliche devono applicarsi anche alla procedure negoziate senza pubblicazione del bando. Infatti, tali principi sono generali e immanenti negli ordinamenti nazionale e comunitario e, a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 163/2006, riguardano tutti i tipi di contratti pubblici.

Cons. Stato n. 1128/2011

Una situazione di mero fatto palesemente contra legem non può dar luogo a una pretesa legittima, né ad un legittimo affidamento e non giustifica di per sé il rilascio della concessione marittima.

Cons. Stato n. 916/2011

L'art. 12, D.RR. 9 maggio 1994 n. 487, prescrivendo nei concorsi indetti per l'accesso a posti di pubblico impiego l'estrazione a sorte delle domande della prova orale, ha inteso assicurare l'imparzialità della Commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce l'astratta conoscibilità e la cui inosservanza determina l'illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della Commissione.

Corte cost. n. 42/2011

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, in quanto dispone, nell'ambito della stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, il divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1 gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero di utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione. Premesso che le deroghe al principio del concorso pubblico, del quale è elemento essenziale la natura comparativa ed aperta della procedura, sono legittime se rivolte al buon andamento dell'amministrazione, cioè se rispondono a particolari ragioni giustificatrici, ricollegabilii alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere ed all'esigenza di consolidare determinate esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione medesima e non acquisibili all'esterno.

Cons. Stato n. 780/2011

Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale, qualora il contratto non sia stato stipulato, allorché una delle parti rilevi che la stipula comporterebbe la violazione di norme imperative: In tali evenienze, l'Amministrazione può senz'altro recedere dalle trattative senza incorrere in alcuna responsabilità, non potendosi anche in tal caso ravvisare un ragionevole affidamento, giuridicamente tutelato, alla stipula del contratto.

Cons. Stato n. 775/2011

I contratti aventi ad oggetto la realizzazione e messa in onda di una serie di programmi radiofonici sono espressamente esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici (art. 19 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163). Tuttavia, ai sensi dell'art. 27, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, anche l'affidamento dei contratti aventi per oggetto servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice, deve aver luogo «nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Cons. Stato n. 9029/2010

Nessun legittimo affidamento, infine, può essere riconosciuto a chi ha fornito false generalità all'Autorità di RS. ed è rimasto o rientrato in Italia in violazione di un provvedimento espulsivo.

Cons. Stato n. 6509/2010

Anche la sola possibilità della conoscenza dell'entità dell'offerta economica e delle caratteristiche di quella tecnica mette in pericolo la garanzia dell'imparzialità dell'operato dell'organo valutativo, comportando il rischio che i criteri siano plasmati e adattati alle offerte in modo che ne sortisca un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una di esse.

Cons. Stato n. 5035/2010

In sede disciplinare l'amministrazione può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del pregresso procedimento penale istruito a carico del medesimo incolpato, in modo tale da evitare ulteriori accertamenti istruttori alle luce del principio di economicità del procedimento, ma a condizione che di tali risultanze sia autonomamente valutata la rilevanza in chiave disciplinare.

Cass. civ. n. 4648/2010

Nel quadro istituzionale e normativo disegnato dalla Costituzione, infatti, il principio di legalità dell'azione amministrativa permette di ravvisare il potere pubblico esclusivamente in termini di esercizio tipico e formale.

Cons. Stato n. 6948/2009

Il principio di efficienza concorre ad assicurare che un procedimento sia rispettoso della dignità del cittadino a non subire richieste vessatorie, defatigatorie ed inutili da parte dei pubblici uffici e dell'interesse privato alla conclusione del procedimento concorsuale in termini ragionevoli e con risultati efficaci.

Cons. Stato n. 6094/2009

La c.d. sussidiarietà orizzontale negativa, quale ordine di misura del potere in funzione dell'integrazione fra soggetti pubblici e privati, è un principio non solo politico ma giuridico di primario rilievo nell'ordinamento nazionale e sicuramente invocabile innanzi al giudice amministrativo come parametro di proporzionalità e ragionevolezza, ma solo ai fini di determinazione dei confini fra sfera pubblica e sfera privata.

Cons. Stato n. 5987/2009

Non v'è dubbio che la legittimazione passiva all'esercizio del diritto d'accesso spetti, oltre ai soggetti pubblici, anche ai soggetti privati che abbiano in gestione l'attività di servizi pubblici ed in generale a tutti i soggetti di diritto privato che svolgono attività di interesse pubblico.

Cons. Stato n. 4035/2009

Ai sensi dell'art. 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, i principi generali di diritto comunitario direttamente ricavabili dal Trattato, o comunque dichiarati dalla Corte di giustizia dell'unione europea, di concorrenza, di parità di trattamento di non discriminazione, di mutuo riconoscimento, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità e di proporzionalità, debbono essere applicati all'attività di diritto privato della p.a., anche quando la p.a. non sia obbligata ad attivare procedure ad evidenza pubblica. In particolare essi si applicano sia alla concessione di beni pubblici sia alle concessioni e agli appalti di pubblici servizi.

Cons. Stato n. 2070/2009

Sotto altro profilo, il principio di imparzialità, quale parametro di valutazione della legittimità dell'azione amministrativa, si sostanzia in una declinazione del principio di uguaglianza, scolpito dall'art. 3 della Costituzione. Del principio di imparzialità sono dunque predicabili l'immanenza e la pervasività, di guisa che la violazione del canone costituzionale può venire in rilievo anche in fattispecie sprovviste di tipizzazione normativa.

Cons. Stato n. 1670/2009

In base al principio dell'effetto utile, l'invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Cons. Stato n. 4301/2008

Il principio di legalità è, inoltre, alla base della regola di irretroattività dell'azione amministrativa limitativa della sfera giuridica del privato: in tal modo si vuole evitare che la p.a., con una decisione unilaterale, possa incidere con effetto ex ante sulle situazioni giuridiche soggettive.

Cass. civ. n. 19502/2008

Nel caso in cui la pubblica amministrazione, per la realizzazione delle sue finalità, ricorra a strumenti giuridici che sono ordinariamente propri dei soggetti privati, solo l'attività negoziale, per tutto quel che riguarda la disciplina dei rapporti che dalla stessa scaturiscono, rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune; mentre restano operanti le regole della disciplina amministrativa attinenti all'organizzazione della pubblica amministrazione ed alla formazione ed estrinsecazione delle sue determinazioni. Pertanto la fase preliminare, caratterizzata dalla formazione della volontà della p.a., resta sul piano del diritto amministrativo, ed è disciplinata dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica, poste dalla legge, dai regolamenti nonché da atti generali della stessa amministrazione, e regolanti tra l'altro la tipologia del procedimento rivolto alla scelta del contraente privato; di conseguenza, l'interesse alla legittimità sia dei singoli atti del procedimento interno con cui l'amministrazione manifesta l'intendimento di stipulare il negozio, sia delle scelte di avvalersi dell'uno piuttosto che dell'altro degli strumenti giuridici stabiliti dal legislatore per la ricerca del contraente privato con cui concluderlo, esula dall'ambito dell'interesse semplice, assumendo natura e consistenza di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo nei confronti di quei soggetti che si trovino in una posizione particolarmente qualificante rispetto all'esito di detto procedimento.

Cass. civ. n. 18757/2008

I criteri di economicità e di efficacia dell'attività amministrativa costituiscono i parametri di legittimità dell'azione amministrativa; pertanto, il giudice contabile può estendere il suo sindacato al rispetto di tali parametri, senza che ciò costituisca indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità amministrativa, C. Conti, sez. Il, 25 agosto 2010, n. 340, non potendo prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obbiettivi conseguiti e i costi sostenuti.

Cons. Stato n. 1856/2008

La circostanza per cui, nei settori speciali, l'art. 226, D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce i contenuti dell'invito a presentare offerte o a negoziare, non prevede alcuna forma di pubblicità delle sedute, non esclude il rispetto del principio di pubblicità, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune in ogni procedura concorsuale di scelta del contraente relativa a qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ed è rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza e imparzialità che devono guidare l'attività amministrativa e che caratterizzano tutta la disciplina dell'evidenza pubblica (art. 97 comma 1, cost. e art. 1 commi 1 e 1-ter, I. 7 agosto 1990 n. 241).

Cons. Stato n. 1/2008

Questi principi sono sanciti nel Trattato dell'Unione Europea e trovano diretta applicazione a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o di diritti interno ed in maniera prevalente su eventuali disposizioni interne di segno contrario.

Cons. Stato n. 4011/2007

Il principio di efficienza, comunque specificato dall'art. 18 della L. n. 241/1990, vieta alla p.a. di chiedere al privato documenti già in possesso dell'amministrazione, invece di acquisirli d'ufficio, e ciò al fine di non aggravare inutilmente il procedimento.

Cons. Stato n. 1736/2007

Il principio di proporzionalità, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario anche alla luce della clausola di formale recezione ex art. 1 comma 1, L. n. 241 del 1990, come novellato dalla L. n. 15 del 2005. Esso, dunque, si articola in tre distinti profili: a) idoneità del mezzo impiegato rispetto all'obiettivo perseguito; b) necessarietà: assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti il minor sacrificio al privato; c) adeguatezza dell'esercizio del potere rispetto agli interessi in gioco.

C. giust. UE n. 29/2007

Il principio di buona amministrazione, da un lato, depone nel senso dell'uniforme rispetto, da parte dei privati coinvolti nei procedimenti amministrativi comunitari, delle regole imposte dall'autorità competente ad assumere la determinazione finale, mentre, dall'altro, comporta che la medesima autorità sia legittimata a consentire la deroga a quelle stesse regole ogni qual volta ciò appaia conforme all'esigenza di realizzare pienamente l'interesse pubblico.

Cons. Stato n. 640/2006

In base ad un principio di efficienza dell'organo collegiale deliberante, la seconda convocazione ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, onde evitarne la paralisi.

Cons. Stato n. 4207/2005

Dal principio di legalità e di soggezione dell'amministrazione alla legge, dunque, ne consegue che qualunque manifestazione dell'azione amministrativa è passibile del controllo da parte della competente giurisdizione per verificarne la conformità alla normativa, anche sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

Cons. Stato n. 1293/1996

La p.a., ove possibile, deve preferire la prosecuzione della gara in essere anziché indirne una nuova.

C. giust. UE n. 202/1991

La giurisprudenza comunitaria ha fatto leva proprio sul principio di proporzionalità onde giustificare una deroga alla concorrenza, legittimandone la previsione qualora, in rapporto alla fattispecie esaminata, il comportamento posto in essere risulti essere l'unico e comprovato possibile mezzo per conseguire le finalità istituzionali dell'ente.

Corte cost. n. 234/1985

Già prima della L. n. 241/1990, il precetto costituzionale di cui all'art. 97 toccava non solo l'organizzazione, ma anche l'azione della p.a., tenuta a dispiegarsi in modo da non compromettere e discriminare i soggetti coinvolti.

C. giust. UE n. 112/1978

Il principio di tutela dell'affidamento fa parte del diritto comunitario ed impone che una situazione di vantaggio, assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto dell'autorità amministrativa, non possa essere successivamente rimossa salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico e fermo in ogni caso l'indennizzo per la posizione acquisita.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1 Legge sul procedimento amministrativo

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Nicolantonio D.T. chiede
domenica 14/02/2021 - Puglia
“Una società immobiliare realizza un complesso residenziale costituito da villette e parti comuni (identificate nelle opere di urbanizzazione primaria e cioè: strade, recinzioni, illuminazione e rete idrica e fognaria), in attuazione di una convenzione urbanistica che prescrive, per la società lottizzante e per i suoi aventi causa, l'obbligo di cedere al comune le suddette opere di urbanizzazione primaria/parti comuni. La società intanto vende, ad altri soggetti/acquirenti, le singole unità immobiliari, unitamente alle suddette parti comuni, in quote proporzionali ai millesimi stabiliti in un regolamento condominiale ed allegate tabelle millesimali, facenti parte integrante e sostanziale dei singoli atti di compravendita. I singoli acquirenti assumono, con gli atti di compravendita, anche gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica in capo all'originaria società lottizzante, divenendone così "aventi causa". Fra questi obblighi vi è anche quello di cedere al comune le opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. Il quesito che pongo è il seguente: prescindendo da ogni ipotesi di intervento o meno di una eventuale prescrizione, chi dovrà costituirsi in un atto di cessione al comune delle suddette opere di urbanizzazione primaria, l'originario lottizzante, in nome e per conto dei singoli acquirenti? O i singoli acquirenti in quanto aventi causa dell'originario lottizzante? Sottolineo la circostanza che, con gli atti di compravendita, i singoli acquirenti hanno acquisito LA PROPRIETÀ delle parti comuni, e vi hanno esercitato tale diritto costituendo un regolare condominio per la loro gestione e manutenzione.”
Consulenza legale i 22/02/2021
La questione della trasferibilità agli aventi causa degli originari lottizzanti delle obbligazioni dedotte in una convenzione urbanistica per lo sviluppo di un’area, poi compravenduta successivamente alla sottoscrizione della convenzione e al rilascio del titolo edilizio, è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, che si sono occupate anzitutto di individuare la natura di tali convenzioni.

In generale, le convenzioni di urbanizzazione non si configurano come contratti di diritto privato, bensì trovano collocazione tra i contratti con oggetto pubblico, mediante i quali l'Amministrazione realizza determinate finalità istituzionali, consistenti nella necessità di garantire che all'edificazione del territorio corrisponda non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona (Consiglio di Stato, sez. II, 23 settembre 2019, n. 6282; T.A.R. Milano, sez. II, 08 gennaio 2019, n. 34).

Tali negozi, pertanto, vengono ricondotti all’alveo degli accordi procedimentali di cui e all’art. 1, L. n. 241/1990, e sono conclusi in condizioni di disparità, in quanto gli obblighi per la parte privata configurano atti dovuti, ossia prestazioni patrimoniali aventi natura di obligatio propter rem e di prestazione patrimoniale imposta, che seguono la titolarità del bene, anziché il soggetto originario contraente (Cassazione civile sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3058; T.A.R. Milano, sez. II, 08 gennaio 2019, n. 34; TAR Lazio sez. II-ter 16 maggio 2016 n. 5787).

Anche se non mancano alcune decisioni di segno contrario (T.A.R. Cagliari, sez. I, 22 gennaio 2020, n. 45), la giurisprudenza maggioritaria ritiene, dunque, che all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche siano tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell'ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l'edificazione, nonché i loro aventi causa (Consiglio di Stato sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7024; Consiglio di Stato, sez. IV, 09 gennaio 2019, n. 199; T.A.R. Firenze, sez. I, 26 marzo 2019, n. 434).

Tale principio vale per quanto concerne sia la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia l’obbligo di cessione, che entra nel patrimonio giuridico degli aventi causa assieme ai diritti edificatori (Consiglio di Stato, sez. II, 23 settembre 2019, n. 6282; T.A.R. Brescia, sez. II, 06 luglio 2020, n. 525; T.A.R. Milano, sez. II, 08 gennaio 2019, n. 34).

Pertanto, nel caso di specie -come conferma anche la lettura dei documenti allegati al quesito- l’obbligazione di effettuare la cessione gratuita delle aree grava oggi sugli attuali proprietari, che stipuleranno il relativo atto.
Per completezza, comunque, si sottolinea che la cessione si riferisce non alle aree comuni/condominiali, bensì a quelle destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria individuate dall’art. 1 della convenzione urbanistica.