Corte costituzionale sentenza n. 234 del 11 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Gią prima della L. n. 241/1990, il precetto costituzionale di cui all'art. 97 toccava non solo l'organizzazione, ma anche l'azione della p.a., tenuta a dispiegarsi in modo da non compromettere e discriminare i soggetti coinvolti.

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