Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1856 del 22 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza per cui, nei settori speciali, l'art. 226, D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce i contenuti dell'invito a presentare offerte o a negoziare, non prevede alcuna forma di pubblicità delle sedute, non esclude il rispetto del principio di pubblicità, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune in ogni procedura concorsuale di scelta del contraente relativa a qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ed è rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza e imparzialità che devono guidare l'attività amministrativa e che caratterizzano tutta la disciplina dell'evidenza pubblica (art. 97 comma 1, cost. e art. 1 commi 1 e 1-ter, I. 7 agosto 1990 n. 241).

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