Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1736 del 17 aprile 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di proporzionalitą, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario anche alla luce della clausola di formale recezione ex art. 1 comma 1, L. n. 241 del 1990, come novellato dalla L. n. 15 del 2005. Esso, dunque, si articola in tre distinti profili: a) idoneitą del mezzo impiegato rispetto all'obiettivo perseguito; b) necessarietą: assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti il minor sacrificio al privato; c) adeguatezza dell'esercizio del potere rispetto agli interessi in gioco.

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