Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5987 del 2 ottobre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Non v'è dubbio che la legittimazione passiva all'esercizio del diritto d'accesso spetti, oltre ai soggetti pubblici, anche ai soggetti privati che abbiano in gestione l'attività di servizi pubblici ed in generale a tutti i soggetti di diritto privato che svolgono attività di interesse pubblico.

(massima n. 2)

Il diritto di accesso previsto dagli art. 22 e 23 L. n. 241 del 1990 la cui applicabilità riguarda non solo la pubblica amministrazione, in senso stretto, ma anche tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario correla tale diritto non soltanto per l'attività di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità. L'attività di Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è stata già ritenuta strumentale al servizio gestito da Poste ed incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio. Peraltro, in relazione al fatto che il dovere di consentire l'accesso non implica anche un dovere di elaborazione di dati, è possibile che nell'ipotesi in cui sia eccessivamente oneroso aggregare i dati, l'accesso può riguardare i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell'interessata tutti i documenti necessari affinché l'opera di aggregazione sia compiuta a cura dell'interessato.

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