Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 780 del 3 febbraio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale, qualora il contratto non sia stato stipulato, allorché una delle parti rilevi che la stipula comporterebbe la violazione di norme imperative: In tali evenienze, l'Amministrazione può senz'altro recedere dalle trattative senza incorrere in alcuna responsabilità, non potendosi anche in tal caso ravvisare un ragionevole affidamento, giuridicamente tutelato, alla stipula del contratto.

(massima n. 2)

È improcedibile l'appello che venga depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall'art. 23 bis, L. n. 1034 del 1971.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.