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Articolo 18 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Reclamo

Dispositivo dell'art. 18 Legge fallimentare

(1) Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato (2) con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

Il ricorso deve contenere:

  1. 1) l'indicazione della corte d'appello competente;
  2. 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
  3. 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione (3), con le relative conclusioni;
  4. 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo (4). In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza (5), eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari (6), eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento (7) è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006 e poi modificato con d.lgs. 169/2007.
(2) Rientrano nella nozione i soggetti che possono essere in qualche modo colpiti dalla dichiarazione di fallimento, ad esempio i soci illimitatamente responsabili della società fallita, chi possa temere di subire un'azione revocatoria, etc.
Chi ha chiesto il fallimento (quindi, anche il debitore stesso), il curatore e il P.M. non hanno mai la legittimazione a proporre reclamo.
(3) Non sono previste preclusioni di alcun tipo, quindi, per chi non ha partecipato al primo grado, in fase di reclamo è possibile proporre difese a 360 gradi, anche diverse da quelle espletate in fase prefallimentare.
Trattandosi pur sempre di un giudizio di secondo grado, dovrebbero trovare applicazione le limitazioni all'ammissione di nuovi documenti e prove, così come di nuove domande, anche se si potrà sempre ricorrere alla richiesta di rimessione in termini; non tutti gli autori, però, sono di questa opinione, ritenendo per converso che in questo procedimento peculiare di impugnazione non sussistano le preclusioni tipiche dell'appello di merito.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 151, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento". Il legislatore ha adeguato la normativa.
(5) Chi si costituisce tardivamente non decade dal diritto di opporsi al reclamo, ma incontra le limitazioni prescritte per la formulazione di certe difese.
(6) E' indubbiamente consentita l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase prefallimentare.
(7) La revoca del fallimento implica che lo stesso fu disposto in assenza dei presupposti di legge; si ha, invece, chiusura del fallimento quando i presupposti erano sussistenti in origine, ma sono successivamente venuti meno.

Ratio Legis

Il reclamo è il rimedio contro i vizi della sentenza dichiarativa di fallimento, quali la violazione di norme processuali, il difetto di un presupposto di legge, etc.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Il comma 6 sostituisce l’art. 18 del r.d.
La sostituzione dell’"appello" con il "reclamo" è coerente con il rito camerale, adottato non solo per la decisione di primo grado, ma anche per la fase di gravame: il reclamo è, infatti, il mezzo tipico di impugnazione dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, quale che ne sia la forma. La modifica vale ad escludere l’applicabilità della disciplina dell’appello dettata dal codice di rito e ad assicurare l’effetto pienamente devolutivo dell’impugnazione, com’è necessario attesi il carattere indisponibile della materia controversa e gli effetti della sentenza di fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo status del fallito.
Dando seguito ai criteri - già sopra enunciati - di omologazione dei procedimenti camerali secondo uno schema uniforme, i commi secondo, quinto, sesto settimo, ottavo, nono e decimo disciplinano la fase introduttiva del procedimento in conformità al procedimento di primo grado, sulla falsariga della disciplina del rito del lavoro.
Il comma terzo mantiene ferma la regola della non sospendibilità degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il comma quarto riproduce il corrispondente comma terzo del testo precedente.
Il comma undicesimo disciplina l’istruttoria in maniera non diversa dal primo grado.
Il comma dodicesimo si limita a disciplinare la forma del provvedimento conclusivo, mantenendo ferma quella della sentenza, ed elimina il richiamo all’art. 281 sexies del codice di procedura civile, incongruo rispetto alla struttura camerale del procedimento.
I commi tredicesimo e quattordicesimo riproducono senza variazioni sostanziali i corrispondenti commi sesto e settimo del testo precedente.
Il comma quindicesimo, per ovvie ragioni di celerità, abbrevia a trenta giorni il termine per il ricorso per cassazione.
Il comma sedicesimo riproduce il comma ottavo del testo precedente.
Il comma diciassettesimo prevede la reclamabilità del decreto che liquida le spese della procedura e il compenso del curatore in caso di revoca del fallimento, venendo così ad eliminare una disarmonia con il sistema dei reclami di cui all’art. 26.

Massime relative all'art. 18 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 7384/2016

La sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento è ricorribile per cassazione, giusta l'art. 18, commi 13 e 14, l.fall., nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione al reclamante a cura della cancelleria, essendosi così inteso evitare il rischio un'impugnazione protratta nel tempo, come avverrebbe ove quella sentenza non fosse notificata, ed a tale notificazione deve considerarsi equipollente quella operata dal curatore fallimentare, anch'essa idonea a permettere alla parte di conoscere compiutamente le ragioni e l'esito del reclamo, al fine di valutarne la ricorribilità.

Cass. civ. n. 15146/2015

In tema di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, va disattesa l'istanza con cui l'appellante, che non abbia notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma 4, del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006), ne chieda, successivamente al suo decorso e senza allegare alcuna causa di giustificazione, uno nuovo per provvedervi, ostando a tale concessione l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 154 c.p.c. che, in ipotesi di impugnazione e sulla scorta dei principi sottesi all'art. 111, comma 2, Cost., deve tenere conto della legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente definito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso.

Cass. civ. n. 6649/2013

L'art. 18 legge fall., nel testo novellato dai d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169, laddove impone la notifica del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento "al curatore e alle altre parti", si giustifica con la diversa configurazione oggi assunta da tale mezzo di impugnazione, costituente non più l'atto introduttivo di un giudizio di primo grado (come l'opposizione regolata dalla citata norma nella sua formulazione "ante" riforma), bensì un gravame introduttivo di un procedimento di secondo grado in cui "le parti" non possono essere altre che quelle che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la menzionata sentenza, derivandone, quindi, che costituisce parte necessaria di tale gravame innanzitutto il creditore su impulso del quale detto giudizio si è svolto.

Cass. civ. n. 21681/2012

Secondo l'ampia dizione dell'art. 18 legge fall., è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento "qualunque interessato" e, perciò, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale. Pertanto, seppure il fallimento sia stato chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura, l'imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo "in re ipsa" il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale.

Cass. civ. n. 5257/2012

Al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. ed il relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, pur attenendo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; tuttavia, tale effetto devolutivo non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio ed, in particolare, da quella d'incompetenza ex art. 9 legge fall., poiché ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi, che, qualora si ammettesse la possibilità di sollevare l'eccezione d'incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l'eccezione fosse fondata, di ricominciare "ex novo" innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria.

Cass. civ. n. 22799/2011

La decisione resa dal tribunale, ai sensi dell'art. 18 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, emessa a sua volta in data anteriore all'entrata in vigore del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5 (cioè prima del 16 luglio 2006), non è immediatamente ricorribile in cassazione, dovendo sottostare al regime impugnatorio in vigore alla data della sentenza di fallimento, con la conseguenza che l'impugnazione deve essere proposta necessariamente innanzi al giudice di appello.

Cass. civ. n. 3071/2011

La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione. (Principio affermato dalla S.C. in materia di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, erroneamente dichiarato improcedibile dalla sentenza impugnata, nonostante lo stesso, notificato tempestivamente al creditore istante, fosse stato successivamente notificato, d'iniziativa della parte reclamante, anche alla curatela fallimentare).

Cass. civ. n. 23506/2010

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, depositata successivamente al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto, e resa sull'appello proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si applica l'art. 18, comma 14, del testo riformato, per cui il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 22546/2010

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, benchè non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.1, comma 2, legge fall., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1 luglio 2009, n. 198 - in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo -, permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice d'appello, confermando la sentenza di fallimento, aveva negato di poter valutare la prova documentale, sui requisiti di fallibilità, introdotta per la prima volta dal debitore con il reclamo).

Cass. civ. n. 22545/2010

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto decreto, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 legge fall., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello, che abbia deciso il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento relativa a procedimento pendente alla data del 1 gennaio 2008.

Cass. civ. n. 22110/2010

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", tale istituto, per quanto adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, non è del tutto incompatibile con i limiti dell'effetto devolutivo normalmente inerenti al meccanismo dell'impugnazione, attenendo comunque ad un provvedimento decisorio emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio tanto è vero che il comma 2, n. 3, della cit. norma prescrive che il reclamo deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni, e dunque solo entro tali limiti la corte d'appello può riesaminare la decisione del tribunale, non potendo essere messi in discussione i punti di detta sentenza (ed i fatti già accertati in primo grado) sui quali il reclamante non abbia sollevato censure di sorta. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva revocato il fallimento dando rilievo, ai fini dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., ma al di fuori della prospettazione del reclamante, al mancato svolgimento di attività del debitore nei tre anni anteriori alla istanza di fallimento, quale periodo da considerare per il riscontro delle soglie dell'attivo e dei ricavi, e non agli ultimi tre anni di attività effettiva, invece valutati dal tribunale).

Cass. civ. n. 20836/2010

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, riformato dalla legge n. 169 del 2007 - deve essere coordinato con la precedente fase, di natura contenziosa ed a trattazione camerale, volta ad assicurare l'attuazione di esigenze di snellezza e celerità; esso si articola in una fase di costituzione delle parti che si conclude in un'unica udienza a trattazione orale, ove ciascuna, pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrare le proprie difese ed anche a replicare a quelle avverse, senza che però tale dialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c., essendo semmai consentito al giudice, d'ufficio, acquisire eventuali informazioni per completare il quadro istruttorio ed anche graduare la tempistica del procedimento, secondo un temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla citata riforma e la intrinseca flessibilità del modello camerale.

Qualora l'imprenditore abbia conferito ad un terzo una procura speciale con poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, il sopravvenuto fallimento del mandante non priva il mandatario, ai sensi dell'art. 78 legge fall. - anche nella formulazione assunta dalla norma a seguito del d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" -, del potere di compiere le attività che il fallito stesso, come tale, avrebbe potuto ancora esercitare in proprio posto che lo scioglimento del contratto di mandato, per effetto del fallimento, si riferisce solo ai rapporti giuridici che sono gestiti dall'organo fallimentare nell'interesse della massa, mentre tale contratto sopravvive tra le parti originarie, per ogni altra attività giuridica attinente alla sfera personale del fallito e dunque non esclude, in capo al predetto procuratore speciale, la legittimazione alla impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento.

Cass. civ. n. 10900/2010

La sentenza emessa in primo grado nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ai sensi degli art. 18 e 19 della legge fall. (nel testo previgente, applicabile "ratione temporis"), dallo stesso collegio che ha provveduto alla dichiarazione di fallimento, non è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ma, avendo il giudizio di opposizione il carattere e la funzione sostanziale di un giudizio d'impugnazione di secondo grado, integra l'ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall'art. 51, n. 4, c.p.c., da far valere esclusivamente mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 52 c.p.c. nel corso del procedimento ove si sia verificata l'incompatibilità.

Cass. civ. n. 6705/2010

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto d.l.vo, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione in data successiva al 31 dicembre 2007, trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, quattordicesimo comma, della legge fall., il quale decorre, per le sentenze già notificate alla predetta data, dall'entrata in vigore della nuova normativa, sempre che prima della sua scadenza non venga a compiersi il termine precedentemente previsto di sessanta giorni, conformemente ad un principio generale desumibile dall'art. 252 disp. att. c.c. volto a tutelare l'esercizio dei diritti nella fase di transizione tra la vigenza di un termine maggiore e quella di applicabilità di un termine di minore durata.

Cass. civ. n. 23043/2009

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al D.L.vo n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto D.L.vo, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 legge fall., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello, che abbia deciso l'appello - proposto anteriormente alla vigenza del D.L.vo n. 169 del 2007 - contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

Cass. civ. n. 19978/2009

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L. n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), nella parte in cui, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento, rende inapplicabile detta sospensione anche al termine annuale per l'impugnazione della sentenza: la diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata per gli altri giudizi connessi al fallimento non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento nè una lesione del diritto di difesa, avuto riguardo alla peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello "status" di fallito, palesemente urgenti, ed alla più che congrua durata del termine di cui art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 19214/2009

L'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificato al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al quale spetta la legittimazione all'impugnazione, in qualità di ufficio del P.M. funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, mentre l'esercizio delle funzioni di P.M. nel giudizio di appello spetta al P.G., ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 12 del 1941. Peraltro, la costituzione in appello del procuratore della Repubblica, in luogo del P.G., non determina la nullità della sentenza di secondo grado, ma soltanto la nullità della costituzione del P.M., della quale può dolersi esclusivamente il soggetto che avrebbe dovuto presenziare al giudizio, con la conseguente carenza di interesse dell'appellante a far valere il predetto vizio.

Cass. civ. n. 5018/2009

Alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 151 del 1980) dell'art. 18, primo comma, della legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il principio secondo cui il termine di quindici giorni per l'opposizione alla sentenza di fallimento non decorre "per il debitore" dalla data di affissione della stessa, ma dalla sua comunicazione ai sensi dell'art. 17 della legge fall., si applica anche all'erede del debitore medesimo, non essendo la sua posizione equiparabile, agli effetti di tale disposizione, a quella di qualsiasi altro terzo avente interesse all'opposizione, in quanto egli subentra al defunto in tutti i pregressi rapporti giuridici, sostanziali e processuali; né tale conclusione muta, allorché l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario

Cass. civ. n. 26108/2008

In tema di fallimento dichiarato in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni a carico di società di persone, con estensione ex art. 147 legge fall. ai soci illimitatamente responsabili, nel giudizio di opposizione instaurato da questi ultimi non sussiste litisconsorzio necessario in capo alla società, considerato che il diritto di difesa dell'originario soggetto fallito trova adeguata tutela nella possibilità di partecipare al giudizio di opposizione spiegando in esso intervento volontario ex art. 105, secondo comma, c.p.c.

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento che sia stata pronunciata in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, non sussiste litisconsorzio necessario in capo al commissario giudiziale, il quale non rappresenta il debitore nè i creditori, nè svolge funzioni di gestione, difettando dunque tale organo di uno specifico interesse da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o come sostituto processuale (Principio affermato dalla S.C. che, cassando la sentenza impugnata per aver ritenuto doverosa la partecipazione del commissario giudiziale al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ne aveva erroneamente statuito l'equiparazione al «creditore istante » sul presupposto che la risoluzione del concordato e il fallimento erano stati richiesti dal predetto commissario).

Cass. civ. n. 7471/2008

In tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006 (cioè dopo il 16 luglio 2006), ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell'art. 18 legge fall., con conseguente necessità di proposizione dell'appello alla corte d'appello (ovvero, se introdotto dal 1 gennaio 2008, del reclamo secondo l'art. 22 del D.L.vo n. 169 del 2007 che, ancora riformando la norma, ne ha esteso la portata alle procedure concorsuali pendenti) e non più dell'opposizione allo stesso tribunale, in quanto la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all'art. 150 del predetto D.L.vo — norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova disciplina ex art. 11 preleggi c.c. e dunque da interpretarsi restrittivamente — circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui era instaurata la fase prefallimentare; ne consegue che, aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto dell'art. 16 legge fall. e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il discrimen tra due regimi normativi. (In base a tale principio la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ne ha ritenuto l'erroneità nella parte in cui i giudici d'appello avevano dichiarato inammissibile l'appello interposto ai sensi del riformato art. 18 legge fall.).

Cass. civ. n. 5215/2008

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 legge fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe; ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione — di regola — dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.

Cass. civ. n. 16300/2007

Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione.

Cass. civ. n. 13357/2007

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione del fallimento pronunciata in sede di risoluzione del concordato preventivo non sono litisconsorti necessari né il commissario giudiziale, né il liquidatore, non sussistendo alcuno specifico interesse, del quale i medesimi siano portatori in considerazione delle rispettive funzioni, che lo imponga o lo giustifichi; né è obbligatorio l'intervento del P.M., previsto dal solo art. 132 legge fall. con riguardo al giudizio di omologazione del concordato, ma non dall'art. 137 sulla risoluzione del concordato fallimentare, cui rinvia l'art. 186 relativo al concordato preventivo.

Cass. civ. n. 6298/2007

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), nella parte in cui esclude dalla sospensione feriale dei termini le cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento, sotto il profilo della disparità di trattamento tra le stesse e gli altri giudizi connessi alle procedure concorsuali, attesa la peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello status di fallito, palesemente urgenti.

Cass. civ. n. 18618/2006

Ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Tale disposizione, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, ovverosia la situazione giuridica della società cancellata, trova applicazione anche in riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia stata chiesta da una società successivamente cancellata dal registro delle imprese, non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, non avendo il giudizio ad oggetto l'accertamento del diritto di quest'ultima, e non vertendosi dunque in un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale, giustificato dalla qualità di parte del rapporto sostanziale controverso, ma in un'ipotesi di litisconsorzio processuale, in relazione alla quale la cancellazione della società istante escluse la possibilità di una integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, in quanto estinta, ben potendo il giudizio processuale tra le altre parti.

Cass. civ. n. 3368/2006

L'amministratore di società di capitali è legittimato iure proprio a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, per rimuoverne gli effetti che possono discenderne sul piano morale (in relazione ad eventuali contestazioni di reati) e patrimoniale (in relazione ad eventuali azioni di responsabilità); correlativamente, in considerazione della intrinseca natura giurisdizionale del procedimento prefallimentare egli è legittimato, nella pendenza del procedimento stesso, anche a proporre regolamento di giurisdizione, per eliminare ogni dubbio sulla questione di giurisdizione.

Cass. civ. n. 20000/2005

La chiusura del fallimento (nella specie di una s.r.l.) non rende improcedibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in detto giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito o meno e perciò se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio.

Cass. civ. n. 19429/2005

La comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 17 legge fall., la quale ha assunto, per evoluzione giurisprudenziale, anche la funzione processuale di «dies a quo» del termine breve di opposizione per il fallito, è nulla se fatta al debitore personalmente, e non al suo procuratore costituito nel pregresso giudizio camerale (come invece necessario in base all'art. 170, comma primo, c.p.c., che, per quanto dettato per il processo ordinario, è espressione di un principio più generale, secondo cui destinatario delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento è il soggetto — e dunque il procuratore, se è stato nominato — cui spetta la conduzione dello stesso) e, dunque, è inidonea a far decorrere, per il fallito, il predetto termine breve.

Cass. civ. n. 20166/2004

Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, legittimati passivi sono solo il curatore e i creditori istanti, ai sensi dell'art. 18 legge fall.; non è litisconsorte il socio illimitatamente responsabile, sia perché egli non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, sia perché egli può opporsi alla estensione del fallimento nei propri confronti, facendo valere la eventuale estraneità alla compagine sociale, sia, infine, perché è in grado di fruire della eventuale revoca della dichiarazione di fallimento, che priverebbe di effetti tale pronuncia esclusiva, siccome dipendente ed accessoria, in applicazione del principio generale di cui all'art. 336 c.p.c. Peraltro, la esclusione della qualità di litisconsorte necessario non impedisce che il socio intervenga o sia chiamato nel giudizio concernente la dichiarazione di fallimento della società, nè la proposizione da parte sua di un'autonoma azione diretta all'accertamento della caducazione dell'effetto estensivo, in considerazione della revoca di tale dichiarazione.

Cass. civ. n. 16356/2004

In tema di giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'eccezione di non assoggettabilità a fallimento dell'impresa in ragione della sua natura artigiana non è suscettibile di essere rilevata d'ufficio. Infatti, un tale giudizio, se presenta un certo grado di officiosità e attribuisce al giudice il potere-dovere di riscontrare, anche d'ufficio, la sussistenza dello stato d'insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti, in atti e nel fascicolo fallimentare, ivi inclusi quelli relativi alla fase processuale conclusasi con la dichiarazione di fallimento, riveste un carattere officioso relativo perché opera pur sempre nell'ambito del principio generale dell'onere delle parti di fornire la prova delle rispettive allegazioni e rimane circoscritto alle domande ed alle eccezioni sollevate dalle parti.

Cass. civ. n. 11911/2004

Proposta opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, al debitore non è consentito impugnare la medesima sentenza con il rimedio del regolamento di competenza, essendo quest'ultimo consentito, successivamente all'impugnazione ordinaria, soltanto «alle altre parti» a quelle, cioè, che non si siano già avvalse dell'impugnazione ordinaria.

Cass. civ. n. 11303/2004

La contestuale proposizione, da parte del fallito, da un canto, dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento ex art. 18 della legge fallimentare, dall'altro, del ricorso per regolamento di competenza deve ritenersi del tutto legittima, atteso che il legislatore ha conferito prevalenza a quest'ultimo mezzo — qualora esso sia esperito — rispetto a tutti gli altri possibili mezzi ordinari di impugnazione della stessa sentenza, così risolvendo in favore del regolamento di competenza la situazione di incompatibilità logica e di alternatività necessaria esistente tra i due procedimenti.

Cass. civ. n. 16538/2002

Presupposto del regolamento d'ufficio di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., è l'esistenza di un conflitto negativo tra due giudici appartenenti allo stesso grado di giurisdizione. Pertanto, nell'ipotesi in cui il primo giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale a pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento ed il secondo giudice, indicato come competente dal primo, abbia con questi concordato, pronunciando nel merito, nel conseguente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, che dell'appello condivide la natura di impugnazione in senso tecnico, non può il giudice adito sollevare il conflitto, ma deve decidere anche sulla competenza, eventualmente revocando la sentenza ed indicando altro giudice competente.

Cass. civ. n. 12548/2000

Ai sensi dell'art. 18 legge fall., il creditore istante assume la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e non ha rilievo la successiva rinuncia al credito da parte dello stesso creditore, in quanto il suo interesse al giudizio persiste anche dopo la rinuncia, potendo l'eventuale revoca del fallimento essere per lui fonte di responsabilità.

Cass. civ. n. 12410/2000

Non è affetta da nullità la decisione sulla opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento cui abbia partecipato un giudice già componente il collegio decidente sulla dichiarazione del medesimo fallimento, giacché l'attuazione dell'imparzialità del giudice nel processo civile viene affidata agli istituti dell'astensione e della ricusazione, nel cui ambito va verificata in concreto la sussistenza di atti il cui compimento da parte del giudice comporti valutazioni di merito tali da pregiudicare le successive decisioni, dovendosi peraltro rilavare che, nella fattispecie, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento emessa al termine di un giudizio a cognizione sommaria, ed intervenendo invece quella di opposizione all'esito di un giudizio a cognizione piena, non può ritenersi che il secondo giudizio sia pregiudicato dal precedente, onde neppure astrattamente sarebbe configurabile la situazione di incompatibilità che avrebbe legittimato la ricusazione.

Cass. civ. n. 10527/1998

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge fallimentare in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui detta norma non prevede la incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento per il giudice che abbia concorso alla dichiarazione di quel fallimento, questione sollevata sotto il profilo della violazione del diritto di difesa conseguente al possibile condizionamento di tale giudice, che ne metterebbe in dubbio la serenità di giudizio, e, quindi, l'imparzialità. Premesso che le profonde differenze strutturali e funzionali tra il modello di processo penale e quello civile (sulle quali si veda anche la sentenza n. 326 e la ordinanza n. 356 del 1997 della Corte costituzionale) non consentono la diretta trasposizione delle tematiche sviluppate dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alla incompatibilità del giudice nel quadro dell'art. 34 c.p.p. (vedi, tra le ultime pronunzie, le sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997), va posto in rilievo che anche nel processo civile devono, ovviamente, trovare attuazione i principi del giusto processo e della imparzialità del giudice, la cui tutela è, peraltro, affidata, in tale sede, agli istituti della astensione e della ricusazione (vedi anche la sentenza n. 326 e la ordinanza n. 356 del 1997 della Corte costituzionale, già citate), nel cui ambito va verificata in concreto la sussistenza di atti il cui compimento da parte del giudice contenga valutazioni di merito tali da poter pregiudicare le successive funzioni giurisdizionali. La sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché costituente provvedimento di merito con natura di accertamento costitutivo, viene, però, emessa al termine di una fase a cognizione sommaria, laddove la opposizione alla stessa dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, diretta a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento. Tale differenza, di carattere sostanziale, consente di escludere che il giudizio a cognizione piena possa rimanere pregiudicato dalla precedente fase sommaria. Peraltro, il debitore opponente, che ritenga che dalla partecipazione alla declaratoria del fallimento il giudice dell'opposizione possa subire un condizionamento, può attivare il meccanismo della ricusazione, ovvero sollecitare allo stesso giudice l'esercizio della facoltà di astenersi.

Cass. civ. n. 10383/1997

In considerazione dell'essenza e della finalità della procedura concorsuale, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (la cui immediata esecutività — disposta dall'art. 16, comma terzo, L. fall. — corrisponde alla funzione che promuove la esecuzione collettiva) non sono suscettibili di essere sospesi, neppure a norma dell'art. 351 c.p.c., a seguito dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, disponendo espressamente l'art. 18, comma quarto, della L. fall., che “l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza”. Conseguentemente, l'opposizione, così come non costituisce ostacolo al normale svolgimento della procedura, neppure può paralizzare le doverose iniziative recuperatorie del curatore dirette alla ricostituzione del “patrimonio fallimentare” di cui egli “ha l'amministrazione” (art. 31 della L. fall.).

Cass. civ. n. 9367/1997

Il momento processuale prefallimentare e quello di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento costituiscono due fasi, sia pure svolgentesi con riti e regimi impugnatori diversi, di un unico procedimento, diretto alla verifica dei presupposti per l'assoggettamento dell'imprenditore alla disciplina formale e sostanziale concorsuale. Consegue che la procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c. rilasciata dal fallendo al difensore nel corso della fase prefallimentare può essere validamente conferita, oltre che limitatamente a quel procedimento, anche per tutte le fasi successive, stati e gradi e, quindi, anche per il giudizio d'opposizione.

Cass. civ. n. 4698/1997

L'intervento spiegato da un terzo nel giudizio promosso dal fallito per opporsi alla dichiarazione del proprio fallimento ha carattere adesivo dipendente, non solo nel caso in cui il terzo intenda contrastare l'opposizione ed abbia interesse a che il fallimento sia tenuto fermo, ma anche quando egli si schieri invece a sostegno delle ragioni dell'opponente.

Cass. civ. n. 5104/1996

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1980 — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, L. fall., nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione alla sentenza di fallimento decorreva anche per il debitore dall'affissione della sentenza medesima — al fine della decorrenza del termine «breve» per la proposizione dell'indicata opposizione, da parte del debitore medesimo, non è necessaria la notificazione del testo integrale della sentenza, in quanto, per consentire al predetto di avere conoscenza dell'avvenuta dichiarazione del proprio fallimento è sufficiente la comunicazione per estratto ai sensi dell'art. 17, L. fall., con la quale il cancelliere come gli dà notizia di fatti e di atti processualmente rilevanti che lo riguardano, lo mette a conoscenza dell'accertata insolvenza e dell'apertura del fallimento, ponendolo in grado di acquisire presso la cancelleria ogni altro elemento per l'esercizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 11181/1993

Il termine per proporre regolamento facoltativo di competenza contro una sentenza dichiarativa di fallimento (quindici giorni secondo l'indicazione contenuta nell'art. 18 L. fall.) decorre dalla data di comunicazione dell'estratto della sentenza di fallimento ovvero, in difetto di comunicazione, dalla notificazione della sentenza. In mancanza di comunicazione e notificazione della sentenza, ed in caso di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il suddetto termine decorre dalla notifica dell'atto di opposizione.

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relative all'articolo 18 Legge fallimentare

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A.C. chiede
domenica 02/10/2022 - Sicilia
“Il sottoscritto Tizio responsabile legale ed amministratore unico della Alfa s.r.l. è stato interdetto con obbligo di dimora per anni uno dal 24 aprile 1917 al 25 aprile 2018. In data 26 luglio 2017 è stato nominato, causa l’interdizione, un Curatore Speciale. In data 29 marzo 2018 la Alfa S.r.l. è stata dichiarata fallita senza che ne fosse stato informato il Curatore Speciale e nelle motivazioni leggiamo, "sono stati disposti una serie di rinvii in considerazione della necessità di procedere alla nomina di un Curatore Speciale per la società ricorrente a causa della misura interdittiva nelle more applicata al suo legale rappresentante Tizio". In sintesi non è stato tenuto conto del particolare che già la società aveva un Curatore Speciale e lo stesso non è stato informato del fallimento della società, ne tanto meno ha presenziato alla procedura dibattimentale. Il sottoscritto Tizio desidera chiedere la "revisione" del fallimento della Alfa S.r.l.
Grazie e cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/10/2022
Da una lettura della documentazione inviata, si apprende che la procedura fallimentare veniva instaurata con istanza della Procura della Repubblica di Palermo presentata in data 04.08.2016; a seguito dell’interdizione dell’amministratore, in data 20.07.2017 la medesima Procura della Repubblica presentava istanza per la nomina di un curatore speciale, avvenuta in data 26.07.2017, con decreto depositato in data 28.07.2017.
Nel frattempo, tuttavia, la procedura fallimentare era in corso e si stavano svolgendo le necessarie udienze.

Tentando di ricostruire l’attività processuale, senza pretesa di completezza né di precisione posto che non è possibile evidentemente consultare il fascicolo d’ufficio, pare che con decreto del 26.05.2017 fosse stata disposta la comparizione personale delle parti; è presumibile che all’udienza all’uopo fissata si apprendeva della misura interdittiva del legale rappresentante della società sottoposta a procedura fallimentare, da cui la necessità della nomina di un curatore speciale e di un rinvio dell’udienza fissata.
In seguito, in data 20.07.2017 la Procura della Repubblica avanzava istanza per la nomina del curatore speciale, poi effettivamente nominato.

Ulteriori rinvii sono stati disposti per attendere l’esito del procedimento di opposizione al sequestro proposta dalla società fallita.
Sono questi i rinvii a cui fa riferimento la sentenza di fallimento, la quale appare tenere ben in considerazione la necessità della nomina di un curatore speciale, emersa proprio nell’ambito del procedimento, tanto che è lo stesso Pubblico Ministero ad aver avanzato apposita istanza.

Dalla sentenza si apprende, altresì, che la società sottoposta alla procedura fallimentare era tutt’altro che inerte, come dimostra l’istanza depositata in data 03.03.2017, presumibilmente a mezzo di legale nominato.
Le comunicazioni endoprocessuali, peraltro, vengono normalmente indirizzate al legale nominato o rese in udienza (salvo casi particolari, quali il decreto di convocazione ai sensi dell’art. 15 della l. fall.); è questo, poi, a presenziare in udienza.
Si tenga presente, inoltre, che normalmente la procedura fallimentare tiene il suo corso anche senza la partecipazione del debitore, nella persona del legale rappresentante della società o, nel caso di specie, il suo curatore speciale.

Per quanto concerne la sentenza che dichiara il fallimento, ai sensi dell’art. 17 della l. fall., entro il giorno successivo al deposito in cancelleria e su richiesta del cancelliere, il provvedimento deve essere notificato al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento di cui all’art. 15 della l. fall..
Per debitore si intende la società fallita, pertanto, la sentenza che dichiara il fallimento (e ancora prima il ricorso e il decreto di convocazione ai sensi dell’art. 15 della l. fall. deve essere notificata, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore/società risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, oppure al domicilio eletto nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Ciò implica che la notifica non doveva essere effettuata al curatore speciale personalmente, bensì all’indirizzo di posta elettronica della società.

Venendo all’eventualità che la notifica non sia stata effettuata al debitore (si rammenta, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società), si rendono necessarie alcune considerazioni.
A norma dell’art. 18 della l. fall., contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni; per il debitore tale termine decorre dalla data di notificazione della sentenza.
In ogni caso, in forza del combinato disposto dell’art. 18 della l. fall. e dell’art. 327 del c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, il reclamo non è più possibile decorsi 6 mesi dalla pubblicazione.

L’unico mezzo di impugnazione residuo e astrattamente possibile nel caso di specie, decorsi 6 mesi dalla pubblicazione, è quello per la revocazione della sentenza di fallimento di cui all’art. 395 del c.p.c., ma esclusivamente nei seguenti casi:
- se la sentenza è effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

A tal proposito, sarà necessaria una valutazione che, allo stato ed in base alla documentazione fornita, non appare possibile.