Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 3071 del 8 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione. (Principio affermato dalla S.C. in materia di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, erroneamente dichiarato improcedibile dalla sentenza impugnata, nonostante lo stesso, notificato tempestivamente al creditore istante, fosse stato successivamente notificato, d'iniziativa della parte reclamante, anche alla curatela fallimentare).

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