Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20836 del 7 ottobre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, riformato dalla legge n. 169 del 2007 - deve essere coordinato con la precedente fase, di natura contenziosa ed a trattazione camerale, volta ad assicurare l'attuazione di esigenze di snellezza e celerità; esso si articola in una fase di costituzione delle parti che si conclude in un'unica udienza a trattazione orale, ove ciascuna, pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrare le proprie difese ed anche a replicare a quelle avverse, senza che però tale dialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c., essendo semmai consentito al giudice, d'ufficio, acquisire eventuali informazioni per completare il quadro istruttorio ed anche graduare la tempistica del procedimento, secondo un temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla citata riforma e la intrinseca flessibilità del modello camerale.

(massima n. 2)

Qualora l'imprenditore abbia conferito ad un terzo una procura speciale con poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, il sopravvenuto fallimento del mandante non priva il mandatario, ai sensi dell'art. 78 legge fall. - anche nella formulazione assunta dalla norma a seguito del d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" -, del potere di compiere le attività che il fallito stesso, come tale, avrebbe potuto ancora esercitare in proprio posto che lo scioglimento del contratto di mandato, per effetto del fallimento, si riferisce solo ai rapporti giuridici che sono gestiti dall'organo fallimentare nell'interesse della massa, mentre tale contratto sopravvive tra le parti originarie, per ogni altra attività giuridica attinente alla sfera personale del fallito e dunque non esclude, in capo al predetto procuratore speciale, la legittimazione alla impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento.

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