Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16356 del 20 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'eccezione di non assoggettabilità a fallimento dell'impresa in ragione della sua natura artigiana non è suscettibile di essere rilevata d'ufficio. Infatti, un tale giudizio, se presenta un certo grado di officiosità e attribuisce al giudice il potere-dovere di riscontrare, anche d'ufficio, la sussistenza dello stato d'insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti, in atti e nel fascicolo fallimentare, ivi inclusi quelli relativi alla fase processuale conclusasi con la dichiarazione di fallimento, riveste un carattere officioso relativo perché opera pur sempre nell'ambito del principio generale dell'onere delle parti di fornire la prova delle rispettive allegazioni e rimane circoscritto alle domande ed alle eccezioni sollevate dalle parti.

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