Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21681 del 4 dicembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Secondo l'ampia dizione dell'art. 18 legge fall., è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento "qualunque interessato" e, perciò, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale. Pertanto, seppure il fallimento sia stato chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura, l'imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo "in re ipsa" il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.