Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20166 del 12 ottobre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, legittimati passivi sono solo il curatore e i creditori istanti, ai sensi dell'art. 18 legge fall.; non è litisconsorte il socio illimitatamente responsabile, sia perché egli non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, sia perché egli può opporsi alla estensione del fallimento nei propri confronti, facendo valere la eventuale estraneità alla compagine sociale, sia, infine, perché è in grado di fruire della eventuale revoca della dichiarazione di fallimento, che priverebbe di effetti tale pronuncia esclusiva, siccome dipendente ed accessoria, in applicazione del principio generale di cui all'art. 336 c.p.c. Peraltro, la esclusione della qualità di litisconsorte necessario non impedisce che il socio intervenga o sia chiamato nel giudizio concernente la dichiarazione di fallimento della società, nè la proposizione da parte sua di un'autonoma azione diretta all'accertamento della caducazione dell'effetto estensivo, in considerazione della revoca di tale dichiarazione.

(massima n. 2)

Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie; nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale è ontologicamente distinto in due fasi — la prima destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, e la seconda alla decisione — tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase e ancor meno opera, in caso di dichiarazione di fallimento consecutiva all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riferimento al collegio che ha dichiarato il fallimento rispetto a quello davanti al quale le parti sono comparse nella procedura di concordato, trattandosi di procedura distinta.

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