Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26108 del 30 ottobre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di fallimento dichiarato in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni a carico di societā di persone, con estensione ex art. 147 legge fall. ai soci illimitatamente responsabili, nel giudizio di opposizione instaurato da questi ultimi non sussiste litisconsorzio necessario in capo alla societā, considerato che il diritto di difesa dell'originario soggetto fallito trova adeguata tutela nella possibilitā di partecipare al giudizio di opposizione spiegando in esso intervento volontario ex art. 105, secondo comma, c.p.c.

(massima n. 2)

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento che sia stata pronunciata in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, non sussiste litisconsorzio necessario in capo al commissario giudiziale, il quale non rappresenta il debitore nč i creditori, nč svolge funzioni di gestione, difettando dunque tale organo di uno specifico interesse da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o come sostituto processuale (Principio affermato dalla S.C. che, cassando la sentenza impugnata per aver ritenuto doverosa la partecipazione del commissario giudiziale al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ne aveva erroneamente statuito l'equiparazione al Ģcreditore istante ģ sul presupposto che la risoluzione del concordato e il fallimento erano stati richiesti dal predetto commissario).

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