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Articolo 19 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Sospensione della liquidazione dell'attivo

Dispositivo dell'art. 19 Legge fallimentare

(1) Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo (2).

[Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono richiesti alla Corte di appello.] (3)

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio (4). Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Per "gravi motivi" si intende, in genere, lo stesso presupposto richiesto dall'art. 283 del c.p.c. per le sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive: il reclamo proposto deve presentare un'adeguata probabilità di fondatezza (fumus boni iuris) e deve sussistere il periculum in mora di un grave ed irreparabile danno al debitore qualora venissero liquidati i beni del fallito.

(3) Comma abrogato dal d.lgs. 169/2007.
(4) Si ammette l'ammissibilità dell'emissione di un provvedimento inaudita altera parte.

Ratio Legis

La sospensione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento segue solo all'istanza di parte e concerne solo la liquidazione dell'attivo.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Il comma 7 modifica il primo comma dell’articolo 19 legge fallimentare e chiarisce che competente a disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo in pendenza del reclamo è la stessa corte d’appello davanti alla quale è stata proposta l’impugnazione, e non già il tribunale fallimentare.

Massime relative all'art. 19 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 4707/2011

In tema di revoca della dichiarazione di fallimento, la legittimazione alla relativa impugnazione compete anche al curatore fallimentare, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca e tuttavia, come per ogni altra azione, occorre altresì verificare in concreto l'esistenza dell'interesse ad agire e a contraddire ex art. 100 c.p.c.. Ne consegue che, in caso di chiusura del fallimento disposta, come nella specie, per integrale pagamento dei crediti e restituzione al fallito ritornato "in bonis" del residuo attivo, non sussiste il predetto interesse ed, è, pertanto, inammissibile il ricorso in cassazione, proposto dal curatore, avverso la predetta sentenza di revoca, essendo priva di giustificazione un'eventuale conferma della sentenza di fallimento in assenza di creditori insoddisfatti.

Cass. civ. n. 12625/2010

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio; ne consegue che detta sospensione non opera neppure con riguardo all'appello contro la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Cass. civ. n. 3185/2010

È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso la sentenza della corte d'appello che, nel pronunciare in ordine all'appello proposto dal fallito avverso una sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data successiva all'entrata in vigore del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, abbia ritenuto applicabile il rito previgente, dichiarando inammissibile l'impugnazione: rispetto a tale decisione, che lascia ferma la dichiarazione di fallimento, non è infatti configurabile una soccombenza del curatore, non avendo quest'ultimo interesse neppure a sentir affermare che la procedura fallimentare conseguente alla sentenza impugnata deve essere retta dalla disciplina riformata, tenuto conto della struttura bifasica del procedimento fallimentare e della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 del d.l.vo n. 5 cit., il quale prevede l'ultrattività della previgente normativa solo con riferimento ai ricorsi presentati e alle procedure aperte in data anteriore alla sua entrata in vigore.

Cass. civ. n. 4632/2009

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, non essendo configurabile una carenza di legittimazione del curatore, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Cass. civ. n. 1613/2009

La sospensione dei termini di decadenza prevista dall'art. 20 della legge n. 44 del 1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, trova applicazione anche con riguardo alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento, per le quali, ad altri fini, l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 (in relazione all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941) fissa in generale il principio dell'inapplicabilità della sospensione feriale, trattandosi di disposizioni aventi presupposti diversi e tra le quali non è ipotizzabile un conflitto; poiché, peraltro, detta sospensione opera (sussistendo gli altri presupposti della legge n. 44 del 1999) solo qualora il termine sia scaduto o scada entro un anno dalla data dell'evento lesivo, è inammissibile l'appello proposto, avverso la sentenza di rigetto della opposizione a dichiarazione di fallimento, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ancorchè la stessa parte opponente abbia fatto valere una condizione di illiquidità riferita a reati commessi in suo danno in epoca anteriore alla originaria sentenza di fallimento.

Cass. civ. n. 11079/2004

I poteri d'ufficio di cui è dotato il tribunale quanto alla dichiarazione di fallimento persistono anche nel giudizio di opposizione, e l'officiosità del processo non è limitata allo svolgimento del giudizio di primo grado, ma prosegue nel successivo grado di appello; l'officiosità, tuttavia, non implica una deroga ai principi fissati per l'appello dall'art. 342 c.p.c. Pertanto, mentre in primo grado il giudizio, per la sua natura pienamente devolutiva, non resta vincolato dagli eventuali motivi, in sede di gravame avverso la pronuncia del tribunale, invece, non subisce deroghe il principio secondo cui l'ambito del giudizio, con la conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunziarsi, è determinato dalle questioni effettivamente devolute con gli specifici motivi di impugnazione, oltre quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico ed in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure. (Nella fattispecie la S.C. ha statuito che la Corte di appello, investita della questione se il soggetto dichiarato fallito in estensione del fallimento di società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 147 legge fall., fosse o meno socio occulto della società, non poteva conoscere della diversa questione relativa all'esistenza di una società di fatto tra la stessa società in nome collettivo e tale soggetto).

Cass. civ. n. 4455/2001

In tema di impugnazione della sentenza emessa sulla opposizione alla dichiarazione di fallimento, trova applicazione il principio generale vigente in materia di impugnazioni di merito, in base al quale la denuncia della nullità della sentenza non può essere considerata alla stregua di una autonoma ed autosufficiente querela nullitatis, essendo, al contrario, ammissibile solo se ed in quanto correlata alla prospettazione della ingiustizia della sentenza mediante la deduzione di specifiche censure relative al contenuto decisionale della medesima.

Cass. civ. n. 4245/1997

I termini previsti dall'art. 19 L. fall. per l'impugnazione della sentenza resa nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento si applicano in tutti i casi in cui sia consentita l'opposizione disciplinata dall'art. 18 L. fall.; pertanto, una volta consentita l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento anche ai soci ai quali sia stato esteso il fallimento della società, atteso il richiamo che l'art. 147 L. fall. fa all'art. 18 L. fall., i termini per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione sono necessariamente anche in questo caso quelli ridotti previsti in via generale dall'art. 19 L. fall.

Cass. civ. n. 6068/1995

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui prevede (comma tre) il termine di 15 giorni per l'appello avverso la sentenza che pronuncia sull'opposizione alla declaratoria di fallimento, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., poiché detto termine, riguardato in concreto ed in funzione della procedura concorsuale, è giustificato dalle relative esigenze di celerità e si correla agli altri termini previsti in tale procedura, né comporta per la sua entità ostacolo all'esercizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 8336/1994

Il termine di quindici giorni previsto dall'art. 19 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) per l'appello contro le sentenze che rigettano l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento o che revocano il fallimento deve considerarsi perentorio perché questo carattere è proprio di tutti i termini di impugnazione, che sono previsti, per una esigenza di certezza, dall'ordinamento giuridico, al fine di assicurare il passaggio in giudicato delle pronunce giudiziarie non impugnate tempestivamente.

Cass. civ. n. 5329/1994

In tema di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non trova applicazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, che richiama l'art. 92 dell'ord. giud. 30 gennaio 1941, n. 12, all'appello contro la sentenza di rigetto dell'opposizione anche quando, in mancanza di notifica della sentenza, l'impugnazione è soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Ne è necessaria una valutazione giudiziale dell'urgenza in relazione al caso concreto, essendo tale valutazione stata effettuata direttamente dal legislatore per le cause specificamente indicate dall'art. 92 cit., tra cui rientrano quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti.

Cass. civ. n. 3701/1994

La sospensione dei termini nel periodo feriale non opera con riguardo al termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di opposizione al fallimento, poiché tale sospensione, prevista dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), alle «cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento», senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio.

Cass. civ. n. 8656/1992

Per la legittimità di un intervento in appello, se non occorre l'esistenza di un pregiudizio effettivo derivante dalla sentenza impugnata, essendo sufficiente l'esistenza del timore di un pregiudizio eventuale che possa derivare dalla futura sentenza del giudice di appello, sia essa di conferma o di riforma, è tuttavia essenziale che il terzo sia titolare di un diritto autonomo la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado. (Nella specie, alla stregua di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato l'ammissibilità dell'intervento in appello, avverso la sentenza di recezione dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, spiegato dal creditore di una società collegata con quella fallita).

Cass. civ. n. 11278/1991

Con riguardo alla sentenza del tribunale che rigetti l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, previa affermazione della competenza, il ricorso per regolamento (facoltativo) di competenza deve essere proposto prima del decorso del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 19 terzo comma della legge fallimentare (quindici giorni dalla notificazione), non rilevando che sia ancora pendente il termine di trenta giorni fissato dall'art. 47 c.p.c., considerato che la scadenza del primo degli indicati termini determina la formazione del giudicato.

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