Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5104 del 3 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1980 — che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 18, comma 1, L. fall., nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione alla sentenza di fallimento decorreva anche per il debitore dall'affissione della sentenza medesima — al fine della decorrenza del termine «breve» per la proposizione dell'indicata opposizione, da parte del debitore medesimo, non č necessaria la notificazione del testo integrale della sentenza, in quanto, per consentire al predetto di avere conoscenza dell'avvenuta dichiarazione del proprio fallimento č sufficiente la comunicazione per estratto ai sensi dell'art. 17, L. fall., con la quale il cancelliere come gli dą notizia di fatti e di atti processualmente rilevanti che lo riguardano, lo mette a conoscenza dell'accertata insolvenza e dell'apertura del fallimento, ponendolo in grado di acquisire presso la cancelleria ogni altro elemento per l'esercizio del diritto di difesa.

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