Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13357 del 7 giugno 2007

(4 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 legge fallim., nella parte in cui prevede la dichiarazione d'ufficio del fallimento dell'imprenditore in concordato preventivo a seguito della risoluzione del concordato stesso, per violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. nuovo testo, atteso che tale dichiarazione costituisce uno dei possibili esiti della procedura di concordato, conseguente all'attivazione del potere-dovere di controllo degli organi della medesima procedura, che sarebbe pressoché inutile senza la possibilità di ovviare alla inerzia delle parti mediante la dichiarazione di ufficio del fallimento.

(massima n. 2)

L'art. 186 legge fall. dispone che il concordato preventivo si risolve per il solo fatto obiettivo della impossibilità di corrispondere una qualsiasi precentuale ai creditori chirografari e di soddisfare integralmente i creditori privilegiati, onde non rileva la circostanza che tale impossibilità sia addebitabile alla eventuale negligenza del liquidatore nel condurre le operazioni di liquidazione, che può soltanto fondare la responsabilità del medesimo per i conseguenti danni, da far valere nella sede giudiziaria competente.

(massima n. 3)

La sentenza di omologazione del concordato preventivo non produce l'effetto di escludere, dopo il suo passaggio in giudicato, il corso degli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale, dovendo ricondursi i suoi effetti al momento della presentazione della domanda giudiziale, tra i quali vanno considerati gli effetti sugli interessi dei crediti pecuniari ricollegabili a detta presentazione, che, in virtù del richiamo operato dall'art. 169 legge fall., sono quelli di cui all'art. 55 della medesima legge.

(massima n. 4)

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione del fallimento pronunciata in sede di risoluzione del concordato preventivo non sono litisconsorti necessari né il commissario giudiziale, né il liquidatore, non sussistendo alcuno specifico interesse, del quale i medesimi siano portatori in considerazione delle rispettive funzioni, che lo imponga o lo giustifichi; né è obbligatorio l'intervento del P.M., previsto dal solo art. 132 legge fall. con riguardo al giudizio di omologazione del concordato, ma non dall'art. 137 sulla risoluzione del concordato fallimentare, cui rinvia l'art. 186 relativo al concordato preventivo.

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