Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19429 del 6 ottobre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 17 legge fall., la quale ha assunto, per evoluzione giurisprudenziale, anche la funzione processuale di «dies a quo» del termine breve di opposizione per il fallito, è nulla se fatta al debitore personalmente, e non al suo procuratore costituito nel pregresso giudizio camerale (come invece necessario in base all'art. 170, comma primo, c.p.c., che, per quanto dettato per il processo ordinario, è espressione di un principio più generale, secondo cui destinatario delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento è il soggetto — e dunque il procuratore, se è stato nominato — cui spetta la conduzione dello stesso) e, dunque, è inidonea a far decorrere, per il fallito, il predetto termine breve.

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