Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2955 del 28 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità ai sensi dell'art. 586 c.p. — norma che disciplina l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto — non si può considerare oggettiva, riguardando casi in cui la condotta delittuosa di base ha in sè insito il rischio, non imprevedibile né eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni; per cui, se uno di questi eventi (ricollegabile psicologicamente, per la non imprevedibilità del pericolo, all'agente) si verifica, si giustifica l'ulteriore conseguenza sanzionatoria dalla suddetta norma prevista. Deve pertanto escludersi che la norma in questione sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.