Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1795 del 22 gennaio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine della sussistenza del delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), č necessario, oltre al legame eziologico, che l'evento di morte o lesioni sia conseguenza prevedibile del delitto base, nella specie sequestro di persona (art. 605 c.p.). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto conseguenza prevedibile del delitto di sequestro di persona — integrato dalla condotta del capotreno, che rinchiuda a chiave in uno scompartimento un viaggiatore, pur munito di documento di identitā e di danaro per pagare eventuali multe, perché privo di biglietto con l'intenzione di consegnarlo alla polizia ferroviaria — le gravi lesioni subite dal sequestrato nell'intento di calarsi dal finestrino per liberarsi).

(massima n. 2)

Il concorso della condotta colposa della vittima alla causazione dell'evento morte o lesioni dalla stessa subito, non esclude la prevedibilitā da parte dell'autore del delitto base di detto evento e, quindi, la sua responsabilitā per il reato diverso ex art. 586 c.p.; tuttavia, ove il concorso di colpa della vittima venga accertato, esso incide non solo in ordine agli effetti civili ma anche su quelli penali in termini di riduzione della pena.

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