Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1290 del 31 gennaio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio per cui motivi di incompatibilitą logica impediscono di applicare la continuazione tra reati colposi e reati dolosi non fa venir meno la possibilitą di ritenere la continuazione fra il reato di detenzione e cessione di modica quantitą di sostanze stupefacenti e quello di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto perché quest'ultimo reato, pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso.

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