Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3474 del 12 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 586 c.p., ciò che deve essere voluto è soltanto il reato base, in relazione al quale va considerato l'elemento soggettivo, mentre la morte o la lesione che dal reato base derivino sono considerate dalla norma come conseguenze non volute, di cui non si risponde né a titolo di dolo né di colpa, elementi psicologici, in ordine ai quali non occorre espletare alcuna indagine. (Fattispecie di morte in stretto rapporto causale da somministrazione di stupefacente).

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