Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2595 del 20 gennaio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilitā psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base. (Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all'art. 586 c.p. a carico dell'imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo).

(massima n. 2)

In tema di responsabilitā per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi esclusa la configurabilitā della continuazione fra quest'ultimo e quello del quale l'agente deve rispondere ai sensi dell'art. 586 c.p., mentre č possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di reati, essendosi in presenza di un'unica condotta dalla quale sono scaturiti due eventi diversi.

(massima n. 3)

La responsabilitā penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilitā, nell'attuale sistema normativo, del principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilitā oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilitā psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non voluto all'autore del delitto voluto.

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