Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1602 del 9 febbraio 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

È vero che il delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesione come conseguenza di altro delitto) è imputabile a titolo di colpa (per il richiamo all'art. 83 stesso codice), ma la colpa stessa consiste specificamente nella violazione di legge commessa col delitto doloso presupposto. Ne consegue che nel prendere in considerazione l'elemento psicologico del reato ai sensi dell'art. 133 c.p., il giudice può legittimamente valutare il grado di colpa del delitto «conseguente» attraverso l'accertamento dell'intensità del dolo relativo al delitto «presupposto». (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si deduceva anche illogicità della motivazione laddove escludeva la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante nella considerazione che l'imputato, anestesista rianimatore, con i suoi ripetuti ed ingiustificati rifiuti di accompagnare ed assistere un paziente a rischio, aveva dimostrato una notevole intensità del dolo di omissione, che si era ripercossa a titolo di colpa sull'evento morte non voluto).

(massima n. 2)

Il rifiuto di atti professionali dovuti per ragioni sanitarie, di cui all'art. 328 c.p., deve essere verificato avendo riguardo alla sua natura di delitto doloso, senza tracimare in valutazioni sulla colpa professionale sanitaria, che esula dalla struttura psicologica del reato. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non sostenibile la tesi che il rifiuto dell'imputato - anestesista rianimatore - di accompagnare una paziente a rischio di crisi cardiocircolatorie o respiratorie nell'autoambulanza durante il tragitto sino ad altro ospedale fosse dovuto sostanzialmente a un suo errore diagnostico e come tale non poteva considerarsi «indebito»).

(massima n. 3)

Tra l'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) e l'art. 589 stesso codice (omicidio colposo) esiste un concorso apparente di norme, che va risolto ex art. 15 c.p. con l'applicazione esclusiva della norma speciale. La quale è proprio quella dell'art. 586 c.p., che prevede alcuni elementi comuni con la norma dell'art. 589 citato (condotta umana che cagiona l'evento della morte di una persona) e alcuni elementi aggiuntivi esclusivi (colpa consistente nella commissione di un delitto doloso, pena aggravata). Ne deriva che quando la morte è conseguenza di altro delitto non può applicarsi la norma dell'art. 589 c.p., ma deve applicarsi soltanto quella dell'art. 586 stesso codice.

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