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Articolo 629 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinuncia

Dispositivo dell'art. 629 Codice di procedura civile

Il processo si estingue se, prima (1) dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti (2).

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti (3).

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306 (4).

Note

(1) Precedentemente all'aggiudicazione definitiva e all'assegnazione, legittimati a rinunciare agli atti sono il creditore pignorante e i creditori intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo. Diversamente, in seguito alla vendita tutti i creditori, anche quelli privi di titolo esecutivo, devono rinunciare agli atti affinché il processo esecutivo si estingua.
Se la rinuncia però non viene effettuata da tutti i creditori, questa non produrrà alcun effetto nei confronti del creditore contrario alla rinuncia ma sarà efficace solo nei confronti di coloro che si sono espressi in tal senso, non determinando l'estinzione del processo.
(2) E' necessario che la rinuncia sia esplicita, potendo assumere la forma di atto sottoscritto e notificato alle parti o di una dichiarazione verbale effettuata in udienza, redatta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale.
(3) In dottrina è discusso se la rinuncia agli atti produca come conseguenza anche la rinuncia all'azione esecutiva. Secondo una prima opinione, il creditore che abbia rinunciato agli atti può ugualmente avvalersi del medesimo titolo per promuovere un'altra azione esecutiva. Secondo una seconda opinione, l'estinzione del processo esecutivo ha come effetto quello di liberare il bene dal pignoramento o di restituire il ricavato al debitore con conseguente estinzione dell'azione, che è legata indissolubilmente ai beni sui quali si esercita.
(4) A differenza di quanto previsto nel processo di cognizione (306), in cui è necessaria l'accettazione della rinuncia ad opera delle parti costituite che abbiano interesse al processo, nel processo esecutivo viene escluso che il debitore debba accettare la rinuncia dei creditori, poiché è irrilevante la sua volontà ai fini della prosecuzione del processo esecutivo. Questo si ricava anche dal fatto che è il giudice a dichiarare l'estinzione del processo in seguito all'accertamento, con esito positivo, della regolarità della rinuncia stessa, senza bisogno alcuno di convocare le parti.

Ratio Legis

La norma apre la serie di disposizioni relative all'estinzione del processo esecutivo, la quale rappresenta una fine anomala del processo, realizzata attraverso strade diverse da quella normale rappresentata dall'esaurimento della serie degli atti e nel codice attuale deve ricollegarsi alla rinuncia agli atti esecutivi, all'inattività delle parti, alla ripetuta infruttuosità degli esperimenti di asta.

Spiegazione dell'art. 629 Codice di procedura civile

Gli articoli da 629 a 632 disciplinano l'estinzione del processo esecutivo, la quale può essere causata dalla rinuncia agli atti o dall'inattività delle parti (art. 630 del c.p.c.), nell’ambito della quale si distingue l'ipotesi della doppia diserzione d'udienza (art. 631 del c.p.c.).

La rinuncia agli atti esecutivi consiste, in buona sostanza, nella dichiarazione di voler porre termine al processo esecutivo.
Perché possa aversi rinuncia agli atti esecutivi è necessario, anzitutto, che il processo esecutivo sia iniziato.
Dalla rinuncia agli atti ex art. 629 va, quindi, tenuta distinta la c.d. rinuncia al precetto, cioè la rinuncia che intervenga anteriormente al compimento del pignoramento o del primo atto delle esecuzioni in forma specifica.
La rinuncia al precetto è un atto di natura extra-processuale, notificato o portato a conoscenza del debitore ed, eventualmente, del terzo assoggettato all'esecuzione in altra forma idonea al raggiungimento del suo scopo.
Essa è sottratta alla disciplina dell'art. 629 e non determina gli effetti di cui all' art. 632; del resto, al pari della rinuncia agli atti esecutivi non richiede l'accettazione del debitore intimato.

La norma in esame, nell'indicare i soggetti che sono legittimati a porre in essere la rinuncia, distingue la posizione dei creditori a seconda che la dichiarazione intervenga prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione (così il primo comma) ovvero dopo la vendita (secondo comma).
Nella prima ipotesi perché si determini l'estinzione è necessario che la rinuncia provenga dal “creditore pignorante” e da quelli “intervenuti muniti di titolo esecutivo”; nella seconda ipotesi, il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti», anche quelli privi di titolo esecutivo.
Da questa distinzione se ne ricava l'articolazione del processo di espropriazione forzata in due fasi:
  1. nella prima fase solo i creditori titolati possono provocare gli atti di espropriazione ed esercitare tale potere anche in senso negativo;
  2. nella seconda, a seguito della trasformazione del bene pignorato in denaro, tutti i creditori hanno diritto a soddisfarsi sul ricavato, salvo cause di prelazione, e pertanto sono chiamati a concorrere alla rinuncia.

Qualora la rinuncia non dovesse essere effettuata da tutti i creditori, la stessa non determinerà l’estinzione del processo e non produrrà effetto nei confronti del creditore contrario ad essa, mentre sarà efficace esclusivamente nei confronti di coloro che si sono espressi in tal senso.
Dal punto di vista oggettivo si è profilata l'ipotesi di una rinuncia relativa solo ad alcuni atti del processo esecutivo.
Potrebbe, ad esempio, verificarsi che il creditore procedente, accortosi che uno dei beni pignorati è impignorabile o di proprietà di un terzo estraneo, rinunci al pignoramento su di essi oppure che, relativamente solo ad alcuni degli immobili pignorati, non riesca a procurarsi la documentazione tecnica, richiesta dall' art. 567 del c.p.c., rinunciando così agli atti relativi agli immobili con riguardo ai quali la documentazione sia inesatta o incompleta.

Sono stati avanzati dei dubbi circa la corretta qualificazione giuridica da dare a questa rinuncia parziale, anche sotto il profilo degli effetti.
Si parla a tal proposito di modificazione dei dati del processo esecutivo, di estinzione dell'atto o della parte di esso oggetto di rinuncia, di estinzione parziale del processo esecutivo.

Per quanto concerne la forma della rinuncia, occorre che essa sia esplicita, potendo farsi risultare da atto sottoscritto e notificato alle parti ovvero da dichiarazione verbale effettuata direttamente in udienza; può essere redatta dalla parte personalmente o dal suo procuratore (cfr. art. 306, 2° co c.p.c.)

In ordine agli effetti, si discute se la rinuncia agli atti abbia come conseguenza anche la rinuncia all’azione esecutiva.
Secondo una prima tesi, il creditore che rinuncia agli atti può mettere in azione il medesimo titolo per iniziare un’altra azione esecutiva; secondo un’altra tesi, invece, l’estinzione del processo esecutivo determina la liberazione del bene dal pignoramento o la restituzione del ricavato al debitore, con conseguente estinzione dell’azione, legata ai beni sui quali si esercita.

Nel processo esecutivo non è richiesto che il debitore accetti la rinuncia del creditori (a differenza di ciò che accade nel processo di cognizione, in cui si richiede l’accettazione della rinuncia ad opera delle parti costituite che abbiano interesse al processo), e ciò perché la volontà del debitore è del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del processo esecutivo.
A conferma di quanto appena detto può, infatti, osservarsi che è il giudice a dichiarare l’estinzione del processo, in seguito all’accertamento, con esito positivo, della regolarità della stessa rinuncia, senza che occorra convocare le parti.

Pronunciata l'ordinanza di estinzione, gli effetti decorrono dal momento in cui è stata posta in essere la rinuncia da parte di tutti i creditori chiamati a concorrervi.
La dichiarazione di estinzione opererebbe, in altre parole, secondo lo schema della condizione risolutiva e della retroattività del fatto condizionante.

Massime relative all'art. 629 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7998/2015

In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito - in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto - aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento, senza che l'altro fosse intervenuto nella processo esecutivo dal primo instaurato).

Cass. civ. n. 24775/2014

In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ.), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo

Cass. civ. n. 15374/2011

L'estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l'estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli artt. 629 e 630 c.p.c., è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo ad una rinuncia avente i requisiti previsti dall'art. 629 citato, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Cass. civ. n. 4849/2009

L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 cod. proc. civ., si limiti, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le stesse a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluto di motivazione, trattandosi di determinazione rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice.

Cass. civ. n. 6885/2008

L'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall'art. 306 c.p.c., richiamato dall'art. 629 c.p.c., solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire.

Cass. civ. n. 3276/2008

Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica.

Cass. civ. n. 18514/2006

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629 c.p.c., anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione dinnanzi al giudice, nei casi in cui è prescritta l'audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni.

Cass. civ. n. 10306/2000

L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione liquida le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 c.p.c., trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge, a tale tipo di vizio essendo riconducibile anche l'inosservanza dell'obbligo di motivazione quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenente affermazioni tra loro inconciliabili. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del vizio non essendo necessaria una dettagliata motivazione ai fini della regolamentazione delle spese, nella quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice, che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, deve necessariamente porle a carico del rinunciante).

Cass. civ. n. 5266/2000

Nell'esecuzione forzata, l'esistenza e il carattere documentale del titolo esecutivo non sono condizioni dell'intervento dei creditori, essendo sufficiente la preesistenza e l'allegazione di una ragione di credito e potendo farsi luogo al deposito del titolo esecutivo successivamente fino alla fase della distribuzione del ricavato, salvo che non ne sorga la necessità di un momento anteriore; pertanto, poiché, ai fini dell'estinzione, la rinuncia agli atti del processo esecutivo, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, deve essere compiuta dal creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo, è in questo momento che i creditori, che vogliano proseguire il processo esecutivo in luogo di quello che l'ha promosso, devono depositare il titolo esecutivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'istanza di estinzione per rinuncia del creditore pignorante, avendo uno degli intervenuti depositato il titolo esecutivo relativo al credito per cui vi era stato intervento, ritenendo irrilevante sia il mancato deposito del titolo esecutivo sia la mancata enunciazione dello stesso con e nell'atto di intervento).

Cass. civ. n. 2050/1997

La rinunzia agli atti del processo esecutivo, abbia essa carattere processuale o extraprocessuale, è inefficace ove sottoposta a condizione, non rilevando, nel caso in cui quest'ultima si riferisca al rimborso delle spese, che le stesse costituiscano o meno accessorio del credito azionato. Ne consegue che nell'ipotesi di rinunzia condizionata, non verificandosi l'estinzione del processo, il rinunziante può legittimamente chiedere la vendita del compendio pignorato. (Nella specie in base all'indicato principio la S.C. pur correggendone la motivazione ex art. 384 c.p.c. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal debitore esecutato per il danno derivantegli dalla pubblicazione di avviso di vendita del compendio pignorato, a seguito di istanza proposta dal creditore rinunziante, prima del pagamento delle spese al quale era condizionata la rinunzia).

Cass. civ. n. 11266/1993

La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto.

Cass. civ. n. 1826/1993

In tema di esecuzione forzata, l'esistenza del titolo (esecutivo) che abilita il creditore intervenuto a compiere atti di esecuzione ed esclude che la rinuncia agli atti del creditore procedente e degli altri creditori eventualmente intervenuti possa provocare l'estinzione del processo esecutivo senza la sua adesione (art. 629 c.p.c.), deve essere verificata con riferimento al momento in cui ha proposto il reclamo contro l'ordinanza di estinzione, perché solo in questo momento diventa concreto ed attuale l'interesse del creditore predetto a far proseguire il processo esecutivo.

La dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del creditore procedente e di quelli successivamente intervenuti (muniti di titolo) può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., al quale l'art. 629 dello stesso codice espressamente rinvia, dopo la verifica della regolarità della rinuncia, senza necessità di convocazione delle parti.

Cass. civ. n. 11407/1992

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere senza che sia precluso alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.

Cass. civ. n. 3383/1991

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di revoca di una precedente ordinanza, che abbia dichiarato l'estinzione del processo esecutivo e liquidato le spese, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 5086/1987

La disposizione del primo comma dell'art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, non fa alcuna distinzione fra creditori intervenuti tempestivamente e creditori tardivi, con la conseguenza che ai fini dell'estinzione occorre la rinuncia di tutti i suddetti creditori senza che il giudice dell'esecuzione, nella verifica della cessazione del processo esecutivo, possa procedere all'indagine in ordine alla perdita di efficacia del titolo esecutivo dei creditori, per l'avvenuto loro soddisfacimento, involgendo questioni da trattarsi in sede di opposizione.

Cass. civ. n. 3933/1987

Nel giudizio di opposizione del debitore all'esecuzione, quale quello promosso per contestare la pignorabilità del bene, la sopravvenienza di rinuncia del creditore all'esecuzione comporta l'estinzione di questa e la rimozione del vincolo del pignoramento, e, pertanto, determina il venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio medesimo.

Cass. civ. n. 3072/1974

La declaratoria che viene emessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, nel caso in cui il soggetto che intende promuovere l'azione esecutiva dichiari di rinunciare all'esecuzione, che forma oggetto di opposizione, costituisce una pronuncia da cui possono scaturire anche effetti di ordine sostanziale, rilevabili in altri processi, e, al pari delle pronunce con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere, può essere emessa solo dal giudice che sarebbe stato competente a conoscere del giudizio di opposizione all'esecuzione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 629 Codice di procedura civile

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G. Z. chiede
venerdì 11/02/2022 - Lombardia
“Salve, vorrei estinguere un pignoramento immobiliare in corso, pagando il debito in unica soluzione stante la presenza di un custode già nominato, onde evitare inutili sopralluoghi presso il mio immobile e conseguente consegna delle chiavi.
Qual'è il percorso più veloce possibile per la chiusura tombale del procedimento?
La richiesta riveste carattere di urgenza visto che ho la necessità di assentarmi per lavoro.
Grazie per la Vs, attenzione e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 17/02/2022
Il nostro ordinamento giuridico ha tassativamente previsto, agli artt. 629 e ss. c.p.c. e nelle altre norme ivi richiamate, le ipotesi che conducono alla estinzione di una procedura esecutiva, ipotesi che, proprio perché legislativamente disciplinate, si qualificano come tipiche.
Tra tali vicende estintive si rinvengono, ad esempio, la rinuncia agli atti (art. 629 c.p.c.), l’inattività delle parti per mancata opposizione all’ordinanza sospensiva o per mancata riassunzione (art. 630 del c.p.c.), la mancata comparizione a due udienze consecutive (art. 631 del c.p.c.), il mancato deposito nei termini dell’istanza di vendita (art. 497 del c.p.c.), e così via.

Accanto a queste che, come è stato detto, si definiscono ipotesi di estinzione tipica, è possibile però configurare anche altri casi di c.d. estinzione atipica, espressione con la quale ci si intende riferire a tutte quelle altre vicende che, pur non essendo previste dalle norme sopra citate, conducono parimenti ad un esito abortivo o tombale (come viene definito nel quesito) della procedura esecutiva.
Volendo anche in questo caso fare un esempio, si può citare il caso della sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo per essere stata cassata o riformata la sentenza di primo grado, sulla cui base era stata iniziata l’esecuzione forzata.

Su questo tema della distinzione tra ipotesi tipiche ed atipiche di estinzione si è di recente pronunciata, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione, affermando che “accanto alle ipotesi di estinzione c.d. tipica, previste agli artt. 629 e ss. e nelle altre fattispecie tipizzate dal legislatore, l’effetto estintivo del processo può conseguire anche nei casi di chiusura anticipata, definiti di estinzione c.d. atipica in quanto, a fronte del medesimo effetto estintivo del processo, comprendono tutte le ipotesi estintive diverse da quelle previste per legge” (così Cass. civ. Sez. III sent. n. 8404 del 29.04.2020).

Ebbene, si ritiene più che pacifico che tra le ipotesi di estinzione atipica di una procedura esecutiva già iniziata possa farsi rientrare anche quella derivante dall’integrale soddisfacimento del debito da cui la medesima ha preso origine, ipotesi che va definita come atipica poiché non risulta prevista in alcuna delle norme che il codice di procedura civile dedica specificatamente a tale materia.
Di questa particolare fattispecie si è occupata la Corte di Cassazione, Sez. III civile con l’ordinanza n. 27545 del 21.11.2017, nella quale la S.C. afferma che “In ossequio ai principi di correttezza e buona fede, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che sia stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione da parte del medesimo debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente e ad eventuali motivi di urgenza a lui noti, sempre che l’esecutato non esiga espressamente un immediato deposito dell'atto di rinunzia”.

In particolare, nella parte motiva di tale sentenza la Corte trae spunto dal testo dell’art. 1200 del c.c., rubricato “Liberazione delle garanzie”, norma dettata appunto a tutela del debitore, il quale, una volta che ha adempiuto al proprio debito, ha diritto a riavere i propri beni liberi da vincoli pregiudizievoli, ormai non più giustificati, e dunque anche dal pignoramento immobiliare, dal quale derivano gli effetti di cui agli artt. 2913 e ss. c.c. e 560 c.p.c.
Tuttavia, la S.C. pone in evidenza che le modalità con cui si realizza la liberazione dal pignoramento ed i suoi presupposti sono ben diversi da quelli previsti per l’ipoteca, e ciò per le seguenti ragioni:
a) nel caso dell’ipoteca il pagamento del debito estingue immediatamente anche la garanzia ipotecaria a quello accessoria ex art. 2878 del c.c. n. 3 (la cancellazione ha natura di mera pubblicità notizia), mentre l’estinzione dell’obbligazione del debitore nei confronti del creditore non ripercuote automaticamente i suoi effetti sul pignoramento trascritto o sul processo di espropriazione forzata pendente, per la cui chiusura occorre necessariamente l’intervento giudiziale (è escluso che la cancellazione del pignoramento immobiliare possa solo essere consentita dalle parti, cfr. Cass, Sez. III civ. n. 5796 del 22.05.1993).
b) nel caso dell’espropriazione forzata, pertanto, il consenso del creditore a cui fa riferimento l’art. 1200 c.c., prende la forma dell’atto processuale codificato dall’art. 629 c.p.c., ovvero della c.d. rinuncia agli atti esecutivi, la quale, in virtù del principio della libertà delle forme processuali, non occorre che venga manifestata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Sotto il profilo operativo, dunque, una volta che il creditore è stato soddisfatto del suo credito, dovrà attivarsi per depositare nel minor tempo possibile l’atto di rinuncia agli atti esecutivi di cui al citato art. 629 c.p.c.; la legge, infatti, non fissa alcun termine espresso per la presentazione di tale atto al giudice dell’esecuzione, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche pattuizioni tra le parti (che potrebbero disciplinare le modalità ed i tempi dell’obbligazione ex art. 1200 c.c.), lo stesso può essere individuato in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1183 comma 1, 1175 c.c. e 88 c.p.c.
I principi di correttezza e buona fede richiamati da queste ultime due norme impongono al creditore di salvaguardare il diritto del debitore (che ha pagato il debito) di conseguire in tempi ragionevolmente contenuti la liberazione degli effetti pregiudizievoli del pignoramento, quali sono, oltre all’indisponibilità giuridica del bene ex artt. 2913 c.c., anche l’impossibilità di continuare ad abitare l’immobile senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, il divieto di concederlo in godimento o di percepire i canoni di locazione ex art. 560 del c.p.c., nonché ciò che proprio qui si lamenta, ovvero il dover subire gli accessi del custode e di eventuali periti.

A tutela del predetto diritto, il creditore, pertanto, sarà tenuto a depositare tempestivamente l’atto di rinuncia, a cui farà seguito il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione, provvedimento che ha natura meramente dichiarativa dell’effetto estintivo istantaneo, il quale deve intendersi già prodotto nel momento in cui l’esecuzione non risulta più sorretta da un creditore munito di valido titolo esecutivo.
In conclusione, dunque, può affermarsi che il soddisfacimento integrale del debito da cui ha preso origine un pignoramento immobiliare è in grado di bloccare immediatamente la procedura esecutiva, con la rinuncia agli atti esecutivi disciplinata dall’art. 629 c.p.c., a cui il creditore è tenuto per legge ex art. 1200 c.c.

Walter B. chiede
giovedì 05/11/2020 - Toscana
“In riferimento al codice Q202026654

in merito al Vs ultimo messaggio,dove mi consigliate di pagare la banca,in separata sede, senza un udienza davanti al giudice con l'altro creditore agenzia entrate.

seguendo questa procedura , se il giudice decidesse dopo questo passaggio di NON togliere il pignoramento ( dell'intervenuto agenzia entrate ) nonostante siano in mancanza di requisti ad AG.Entrate diventando creditore procedente l'acquirente della mia casa si troverebbe ad aver pagato la banca con l'immobile ancora pignorato da agenzia entrate

ecco perchè avevo chiesto nella mia precedente richiesta se era possibile fare l'operazione trasparente tutti e 2 creditori
davanti al giudice, così nel caso non fosse stato accolto la richiesta di togliere il pignoramento l'acquirente non avrebbe pagato soldi per niente.

Se poi esiste un altra soluzione legale fatemi sapere, grazie”
Consulenza legale i 10/11/2020
La procedura a cui si intende fare ricorso è, sotto un profilo puramente teorico, sicuramente possibile, mentre è da un punto di vista pratico che fa sorgere dei dubbi.
Come si è cercato di far intuire nella precedente consulenza, la vendita giudiziaria di un immobile pignorato non è sicuramente allettante per i creditori procedenti, in quanto sia il prezzo d’asta che quello ricavabile da un’eventuale aggiudicazione risultano nella maggior parte dei casi di gran lunga inferiore a quello che è il reale valore di mercato dell’immobile, con l’inevitabile conseguenza che gli stessi creditori non riescono a soddisfarsi pienamente ovvero, addirittura, l’immobile resta invenduto.

Proprio al fine di aggirare questi inconvenienti della vendita forzata, è stato escogitato dalle parti private e dagli operatori del diritto di fare ricorso ad una trattativa privata tra debitore, creditore/i e potenziale terzo acquirente, all’esito positivo della quale si potrà riuscire a vendere il bene e consentire al giudice di dichiarare chiusa in pubblica udienza la procedura esecutiva pendente.
Per raggiungere tale risultato occorre innanzitutto che, una volta reperito il potenziale acquirente, si proceda alla stipula con lo stesso di un preliminare di vendita, subordinato interamente alla condizione sospensiva che:
  1. la proposta di acquisto ivi contenuta sia accettata anche dai creditori in favore dei quali l’immobile promesso in vendita risulta pignorato;
  2. l’operazione si concluda positivamente innanzi al giudice dell’esecuzione, con dichiarazione da parte dello stesso di estinzione della procedura esecutiva e ordine di procedere alla cancellazione del pignoramento.
Elemento essenziale di tale contratto sarà che dallo stesso si faccia espressamente risultare che la somma che il promittente acquirente andrà a versare verrà integralmente utilizzata per soddisfare i creditori.

Una volta stipulato un contratto preliminare avente tale contenuto ed in occasione del quale non dovrebbe prevedersi il pagamento, da parte del promittente acquirente, di alcun corrispettivo da valere quale caparra confirmatoria (per evitare che detta somma debba poi essere restituita, in misura doppia, nell’ipotesi in cui l’intera procedura non si concluda come desiderato), si dovrà chiedere al giudice dell’esecuzione (prima che venga disposta la vendita all’asta) che fissi un’apposita udienza, nel corso della quale sottoporre il contratto preliminare già concluso e sottoscritto all’accettazione dei creditori.

All’udienza così fissata, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione al creditore procedente ed a quello intervenuto, il contratto preliminare verrà sottoposto al vaglio dei creditori, precisandosi in che misura la somma ricavata dalla vendita verrà utilizzata per il soddisfacimento dei loro crediti.
Se questi ultimi dichiarano di voler accettare le condizioni proposte, prestando il loro consenso alla stipula dell’atto di compravendita, nella medesima udienza si potrà procedere alla stipula dell’atto pubblico e definitivo di vendita alla presenza del notaio rogante.
In sede di stipula vi sarà il pagamento dall’acquirente al debitore e da questi ai creditori, secondo gli accordi già convenuti.
Contestualmente i creditori depositano dinanzi al giudice le loro rinunce agli atti della procedura esecutiva, secondo quanto previsto dall’art. 629 c.p.c., ed il giudice potrà così pronunciare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo, disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento e provvedere alla liquidazione delle spese (così art. 632 del c.p.c.).

Ora, come si è accennato all’inizio di questa consulenza, la procedura sopra delineata ed a cui si ha intenzione di fare ricorso, non sembra presentare alcun problema di realizzabilità da un punto di vista prettamente teorico.
Dal punto di vista pratico, invece, si ritiene che possano presentarsi i seguenti inconvenienti:
  1. è del tutto improbabile che l’Agenzia delle entrate riscossione manifesti il proprio consenso a rinunciare agli atti della procedura esecutiva senza aver ottenuto il soddisfacimento del proprio credito;
  2. il rischio che l’acquirente possa non ottenere il bene libero da trascrizioni pregiudizievoli sussiste anche seguendo questa procedura, in quanto la stessa potrà dirsi effettivamente conclusa solo dopo che saranno passati venti giorni dalla data di quell’udienza, termine entro cui è sempre possibile una opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse.
Si precisa, infatti, che, solo una volta decorso il termine di venti giorni, si potrà chiedere in cancelleria copia conforme del provvedimento con cui il giudice ha dichiarato l’estinzione della procedura e con essa recarsi presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari per ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Presentando anche tale procedura evidenti profili di incertezza, si vuole qui suggerire un’altra strada, che forse potrebbe dare maggiori garanzie.
Preliminarmente fissare, tramite il proprio legale, un incontro informale con il giudice dell’esecuzione a cui è affidata la procedura esecutiva.
In tale sede, prospettare al giudice quali sono le proprie intenzioni, e precisamente:
  1. di aver trovato un potenziale acquirente e di aver intenzione di estinguere con il prezzo ricavato dalla vendita il debito che si ha nei confronti dell’istituto di credito procedente, il quale si obbligherebbe a depositare la rinuncia agli atti della procedura esecutiva;
  2. far rilevare al medesimo giudice che la rinuncia da parte del creditore procedente farebbe venir meno ogni legittimazione al compimento di ulteriori atti della procedura da parte del creditore intervenuto Agenzia delle entrate riscossione (secondo le argomentazioni elaborate nella precedente consulenza), e richiedendogli espressamente se ritiene che possano esservi i presupposti per dichiarare l’estinzione della procedura e la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli esistenti sul bene.
Qualora il giudice manifesti la propria disponibilità a dare corso a tale particolare procedura, prescindendo dal consenso e dalla rinuncia agli atti del creditore intervenuto (è questo il vero punto dolente della situazione), si potrà portare avanti la stessa secondo le modalità sopra descritte.
Quale ulteriore forma di garanza in favore dell’acquirente (ma anche a tutela dei propri interessi), si potrebbe convenire nell’atto di compravendita che la somma versata dallo stesso acquirente verrà depositata nelle mani del notaio, con l’intesa che quest’ultimo, una volta prodottogli dalla parte venditrice il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva e di cancellazione delle trascrizioni, provveda a consegnare tale somma alla Banca in soddisfacimento (totale o parziale) del suo credito.
Nell’ipotesi in cui, invece, non dovesse conseguirsi, per qualunque ragione, il provvedimento di estinzione dell’esecuzione, la somma dovrà essere dal notaio restituita all’acquirente, con effetto risolutivo della compravendita.

Resta solo da stabilire in capo a chi dovranno gravare tutte le spese per le predette operazioni, ma ciò non può che essere rimesso alla volontà delle parti interessate.


P. B. chiede
venerdì 23/09/2022 - Lazio
“Salve. Vi scrivo in merito all'acquisto di un immobile oggetto di una procedura esecutiva immobiliare avviata nel 2020 da una banca nei confronti di una persona fisica, fortemente indebitata. Alla procedura si sono accodati anche altri creditori, tra cui il condominio. Sull'immobile gravano inoltre ipoteche da parte dell'Agenzia dell'entrante e dalla Gerit (queste informazioni le abbiamo avute per conto nostro, non ci sono state date inizialmente).
La faccenda nasce così: Nel mese di luglio vediamo questo alloggio ad un prezzo vantaggioso (110 mq per i quali si richiedevano 299.000 euro da pagare in contanti). L'agente immobiliare ci ha spiegato che i proprietari dell'immobile, che tra l'altro vivono nel nostro palazzo, avevano fretta di vendere per sanare la loro situazione altrimenti la casa sarebbe andata all'asta. I proprietari sono assistiti dal loro avvocato. Facciamo la nostra offerta, che viene accettata e ci chiedono di emettere un assegno circolare intestato al proprietario come caparra. L'agente immobiliare ci spiega dovevamo aspettare che a metà settembre la banca creditrice si esprimesse per vedere se accettavano l'offerta di mediazione condotta dall'avvocato. Nel caso questa avesse accettato l'offerta di mediazione, si sarebbe poi dovuto trattare con gli altri creditori per fare un saldo e stralcio, ma era molto ottimista.
Nel mese di luglio (pochi giorni dopo l'emissione del nostro assegno) il tribunale di roma emette l'ordinanza di vendita all'asta, nominando un avvocato responsabile. Quest'ultimo a metà settembre ha emesso il bando di asta fissando la data dell'asta il 26 novembre. Base d'asta 293.000 Euro. Chiedo lumi all'agente immobiliare che ci dice che la banca ancora non si è espressa, che lo farà a breve e in caso di risposta positiva si avvieranno tutte le trattative del caso che vengono definite "in discesa". Alla domanda se gli altri creditori possono opporsi alla chiusura della procedura esecutiva immobiliare in corso mi dicono di no. Solo la banca può farlo. E il tribunale in questo caso prederebbe atto che la questione si è risolta e revocherebbe l'asta. Alla domanda se si può fare saldo e stralcio con l'Agenzia delle entrate mi dice di sì, pagando il 25% del debito e poi rateizzando. IL mio quesito è questo: le risposte che ci hanno fornito in merito alle nostre domande sono corrette? Inoltre, la cancellazione dell'ipoteca da parte dell'Agenzia delle entrate e della Gerit quando avverrebbe in base alla normativa? A saldo del debito? Non vorremmo acquistare un immobile su cui ancora grava un'ipoteca, visto che a questo punto i venditori e l'agenzia hanno fretta di chiudere prima dell'asta. Inoltre, essendoci stata a luglio un'ordinanza del tribunale, l'agente immobiliare ha titolo a gestire questo immobile? Vorremmo tutelarci e la situazione mi sembra piuttosto ingarbugliata, anche dal punto di vista delle tempistiche. Grazie e attendo una vostra risposta. PS. Se occorre posso fornire la documentazione di riferimento.”
Consulenza legale i 02/10/2022
Una primo principio fondamentale che occorre avere ben presente quando si ha a che fare con un bene sottoposto a procedura esecutiva immobiliare è quello desumibile dall’art. 492 del c.p.c., dalla lettura del quale si ricava che la funzione del pignoramento è sostanzialmente quella di determinare un vincolo di destinazione su uno o più beni del debitore affinché essi, una volta liquidati e cioè trasformati in denaro, soddisfino il credito del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti nel processo di esecuzione.
Ciò comporta che, dopo la notifica dell’atto di pignoramento e la sua conseguente trascrizione nella Conservatoria dei Registri immobiliari, il bene allo stesso assoggettato non deve considerarsi in un regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore.
Qualunque eventuale e successivo atto di disposizione su di esso compiuto, pertanto, non è nullo o in alcun modo invalido o affetto da inefficacia assoluta, ma semplicemente inopponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti (il regime giuridico degli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati da parte del debitore esecutato è quello dell'inefficacia relativa).

Una conferma di ciò la si ricava dalla lettura dell’art. 2913 c.c., il quale non vieta il compimento di atti di alienazione aventi ad oggetto beni sottoposti a pignoramento, ma dispone soltanto che tali atti non possono avere effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
Quanto fin qui detto, dunque, consente già di rispondere al primo dubbio che ci si pone, ossia come sia possibile che, in corso di procedura e con una ordinanza che già ha fissato la vendita del bene pignorato, il debitore, per il tramite dell’agenzia immobiliare, stia portando avanti una trattativa per la vendita dell’immobile che gli è stato pignorato.
La vendita che si andrebbe a concludere sarebbe pienamente valida ed efficace, ma non potrebbe in alcun modo esplicare efficacia nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti in quella procedura esecutiva, e ciò anche in conformità al principio della continuità delle trascrizioni scaturente dal combinato disposto degli artt. 2644 e 2650 c.c.

Chiarita questa prima problematica, si può adesso affrontare l’altra questione che nel quesito viene sollevata, ovvero se risponde al vero quanto è stato riferito in ordine agli effetti che può avere una eventuale rinuncia alla procedura esecutiva da parte del creditore procedente per soddisfacimento integrale del suo credito, anche in relazione ai creditori successivamente intervenuti.
La norma che al riguardo deve essere preliminarmente presa in considerazione è l’art. 500 del c.p.c., il quale dispone che l’intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

Ora, costituisce tesi consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui nel caso di caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente, sia impedita la legittima prosecuzione della procedura da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti anteriormente a detta revoca, con la conseguenza che gli atti provocati con il concorso di questi ultimi devono ritenersi privi di qualsivoglia efficacia (in tal senso Cass. 3531/2009).
Ciò perché il citato art. 500 c.p.c., nella parte in cui sancisce la facoltà, per i creditori intervenuti, di provocare gli atti dell'espropriazione a cui partecipano, deve intendersi esclusivamente nel senso che il creditore pur se munito di titolo esecutivo (c.d. “titolato”) può semplicemente sopperire all'eventuale inerzia del creditore procedente per far proseguire il processo, compiendo in sua vece gli atti di impulso processuale necessari ad impedirne l'estinzione, ma senza che da essa possa desumersi l'ulteriore regola per cui i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo non sono travolti dalla caducazione del provvedimento usato come titolo esecutivo, sulla cui base è stato effettuato il pignoramento dal creditore procedente.
L’unico modo che potrebbe consentire agli altri creditori titolati di portare avanti la procedura esecutiva, indipendentemente dalla caducazione del titolo del creditore procedente, sarebbe quello di effettuare anche loro un pignoramento successivo sullo stesso bene, il quale avrebbe così effetto indipendente sul primo ex art. 493 comma 3 c.p.c.
Sempre la Corte di Cassazione, nella medesima sentenza sopra citata (Cass. 3531/2009), ha precisato che se da un lato il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore procedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno.

Tuttavia, quanto fin qui detto vale per la specifica ipotesi di caducazione del titolo esecutivo, ipotesi ben diversa da quella che qui verrebbe a configurarsi, derivante da rinuncia alla procedura esecutiva, per la quale occorre fare riferimento a quanto disposto dall’art. 629 del c.p.c., in forza del quale non risulta possibile dichiarare l'estinzione del processo esecutivo per avvenuta rinuncia agli atti del creditore procedente quando risulti la presenza, nel processo, di un creditore (interveniente) munito di titolo esecutivo, essendo questi in grado di consentirne la prosecuzione (in tal senso Cass. n. 5266/2000).
Va al riguardo osservato che l'art. 629 c.p.c., nell'indicare i soggetti che sono legittimati a porre in essere la rinuncia, distingue la posizione dei creditori a seconda che la dichiarazione intervenga prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione ovvero dopo la vendita.
Nella prima ipotesi (prevista dal primo comma) perché si determini l'estinzione è necessario che la rinuncia provenga dal “creditore pignorante” e da “quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo”, mentre nella seconda ipotesi (prevista dal secondo comma), “il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti”.
Da ciò se ne deve per forza di cose dedurre che, nella fase in cui si trova il processo esecutivo in oggetto, l’estinzione dello stesso non potrebbe che essere conseguenza di manifestazione di volontà di rinuncia proveniente sia dal creditore procedente che da quelli successivamente e tempestivamente intervenuti.

Per quanto concerne la possibilità per il debitore esecutato e promittente venditore di raggiungere un accordo di saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate e la Gerit, va detto che in effetti si tratta di una facoltà prevista espressamente dalla Legge n. 145/2018, la quale ha proprio introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.
Tuttavia, sembra evidente che i soggetti creditori non si trovano in questi casi in una semplice posizione di soggezione, che li costringe semplicemente ad accettare la proposta di saldo e stralcio proveniente dal debitore, essendo pur sempre necessaria una loro manifestazione di volontà di accettare quella proposta, previa verifica di tutte le condizioni ed i presupposti previsti dalla stessa legge sopra citata.
Infatti, Il "Saldo e stralcio" riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica ed è riferito esclusivamente ad alcune tipologie di debiti.

In ogni caso, perché si possa conseguire la cancellazione delle ipoteche iscritte sul bene, occorre che coloro che dai pubblici registri ne risultano titolari prestino il loro assenso a detta cancellazione, ciò che non potrà che avvenire prima del soddisfacimento integrale del loro credito.
In tal senso può argomentarsi dal combinato disposto degli artt. 2878 e 2879 c.c., la prima delle quali individua in quali tassativi casi l’ipoteca si estingue, mentre la seconda precisa che la rinunzia all’ipoteca, necessaria per procedere alla sua cancellazione ex art. 2882 del c.c., deve essere espressa e risultare da atto scritto a pena di nullità.

In definitiva, ciò che si consiglia è di prestare particolare cautela ed attenzione nel portare avanti la trattativa già iniziata, in quanto non tutti i passaggi che vengono prospettati per conseguire il bene libero da ogni gravame e vincolo di destinazione possono essere così certi e scontati.