Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5266 del 21 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione forzata, l'esistenza e il carattere documentale del titolo esecutivo non sono condizioni dell'intervento dei creditori, essendo sufficiente la preesistenza e l'allegazione di una ragione di credito e potendo farsi luogo al deposito del titolo esecutivo successivamente fino alla fase della distribuzione del ricavato, salvo che non ne sorga la necessitą di un momento anteriore; pertanto, poiché, ai fini dell'estinzione, la rinuncia agli atti del processo esecutivo, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, deve essere compiuta dal creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo, č in questo momento che i creditori, che vogliano proseguire il processo esecutivo in luogo di quello che l'ha promosso, devono depositare il titolo esecutivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'istanza di estinzione per rinuncia del creditore pignorante, avendo uno degli intervenuti depositato il titolo esecutivo relativo al credito per cui vi era stato intervento, ritenendo irrilevante sia il mancato deposito del titolo esecutivo sia la mancata enunciazione dello stesso con e nell'atto di intervento).

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