Il creditore che ha ricevuto il pagamento [1188] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali(1) date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [1208].
Note
(1)
Ad esempio, il creditore deve restituire al debitore il bene ricevuto in pegno (v. 2786, 2794 c.c.).