Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2050 del 7 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinunzia agli atti del processo esecutivo, abbia essa carattere processuale o extraprocessuale, è inefficace ove sottoposta a condizione, non rilevando, nel caso in cui quest'ultima si riferisca al rimborso delle spese, che le stesse costituiscano o meno accessorio del credito azionato. Ne consegue che nell'ipotesi di rinunzia condizionata, non verificandosi l'estinzione del processo, il rinunziante può legittimamente chiedere la vendita del compendio pignorato. (Nella specie in base all'indicato principio la S.C. pur correggendone la motivazione ex art. 384 c.p.c. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal debitore esecutato per il danno derivantegli dalla pubblicazione di avviso di vendita del compendio pignorato, a seguito di istanza proposta dal creditore rinunziante, prima del pagamento delle spese al quale era condizionata la rinunzia).

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