Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3383 del 29 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di revoca di una precedente ordinanza, che abbia dichiarato l'estinzione del processo esecutivo e liquidato le spese, non č impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c.

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