Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1826 del 13 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata, l'esistenza del titolo (esecutivo) che abilita il creditore intervenuto a compiere atti di esecuzione ed esclude che la rinuncia agli atti del creditore procedente e degli altri creditori eventualmente intervenuti possa provocare l'estinzione del processo esecutivo senza la sua adesione (art. 629 c.p.c.), deve essere verificata con riferimento al momento in cui ha proposto il reclamo contro l'ordinanza di estinzione, perché solo in questo momento diventa concreto ed attuale l'interesse del creditore predetto a far proseguire il processo esecutivo.

(massima n. 2)

La dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del creditore procedente e di quelli successivamente intervenuti (muniti di titolo) può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., al quale l'art. 629 dello stesso codice espressamente rinvia, dopo la verifica della regolarità della rinuncia, senza necessità di convocazione delle parti.

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