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Dizionario Giuridico

Continuitą delle trascrizioni

Che cosa significa "Continuitą delle trascrizioni"?

Principio che tende alla creazione di situazioni giuridiche stabili relativamente alla titolarità di beni immobili e mobili registrati. L'art. 2650 del c.c. stabilisce che, nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo.

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