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Articolo 514 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Cose mobili assolutamente impignorabili

Dispositivo dell'art. 514 Codice di procedura civile

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge [545] (1), non si possono pignorare:

  1. 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto (2);
  2. 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  3. 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  4. [4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore (3)];
  5. 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
  6. 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  7. 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  8. 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli(4).

Note

(1) Si tratta di frutti (v. c.c. 170, 188), usufrutto legale (v. c.c. 326), cose oggetto di contratto estimatorio (v. c.c. 1558), rendita (v. c.c. 1881), somme dovute dall'assicuratore (v. c.c. 1923), fondi speciali per la previdenza (v. c.c. 2117), la quota del socio (v. c.c. 2305, 2531), il fondo consortile (v. c.c. 2614). Sono altresì impignorabili: i beni demaniali dello Stato (v. c.c. 822); i beni patrimoniali indisponibili dello Stato o di altro ente pubblico; i beni destinati al regime patrimoniale della famiglia, i beni di enti ecclesiastici ed edifici di culto (v. 831).
(2) Tale numero è stato così modificato dalla l. 8-5-1971, n. 302, la quale ha inoltre ampliato il novero degli oggetti impignorabili (aggiungendovi ad esempio il frigorifero, la lavatrice), risultando così di molto attenuato il criterio dell'indispensabilità che li contraddistingueva. D'altro canto è bene precisare che la giurisprudenza ha chiarito che l'indispensabilità è nozione relativa, risultando ad esempio, pignorabili anche beni assolutamente impignorabili quando il loro numero sia sovrabbondante.
(3) Tale numero è stato abolito dal legislatore nel 2006, con il risultato pratico di rendere relativamente pignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione dell'arte o del mestiere ai sensi dell'art. 515 del c.p.c., ultimo comma, in cui viene previsto che tali beni possono essere pignorati nei limiti di 1/5 se il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appaia sufficiente alla soddisfazione dei creditori. Si precisa che tale limitazione non rileva nel caso di debitori costituiti in forma societaria e il debitore la cui attività sia caratterizzata dalla prevalenza del capitale sul lavoro.
(4) I numeri 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall'art.77 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, in vigore al 02 febbraio 2016-

Ratio Legis

La norma in esame indica i beni che per il nostro ordinamento sono assolutamente impignorabili al fine di tutelare i beni che hanno per il debitore un certo valore religioso, quelli che garantiscono il sostentamento del debitore e delle persone della sua famiglia almeno per un mese o, ancora, quelli che gli danno la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa. L'impignorabilità assoluta deve essere eccepita dall'esecutato, mentre non può essere rilevata d'ufficio. Essa può essere fatta rilevare con l'opposizione all'esecuzione in base all'art. 615 del c.p.c..

Brocardi

Res sacrae miseris

Spiegazione dell'art. 514 Codice di procedura civile

La norma in esame individua quali beni non possono mai formare oggetto di pignoramento (c.d. impignorabilità assoluta), qualificando come tali:

  1. le cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge.

  1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto.
Per cose sacre devono intendersi quelle dedicate al culto divino tramite formale consacrazione o benedizione.
Per cose che servono all'esercizio del culto s'intendono quelle adibite all'esercizio del culto, indipendentemente da ogni consacrazione (es. paramenti, suppellettili, quadri, statua esposta sulla pubblica via, ecc.).
Al fine di qualificare tali cose come impignorabili, è comunque necessaria la sussistenza del requisito della effettiva e permanente relazione strumentale con il culto divino.

  1. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.
Il criterio della indispensabilità va riferito non soltanto alle mere esigenze fisiche di sopravvivenza, ma anche a minime esigenze morali di decoro.
Per quanto riguarda l'anello nuziale, si ritiene che può eventualmente essere diverso dalla "vera", ma che sia comunque pignorabile ogni altro anello eventualmente donato in occasione delle nozze.

  1. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
La loro impignorabilità si riconnette sempre all'esigenza di assicurare al debitore e ai suoi conviventi le condizioni minime di sopravvivenza volte a soddisfare i bisogni primari.

  1. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio.
Ci si riferisce all'adempimento di ogni sorta di servizio pubblico, al fine di evitare che il processo esecutivo possa ostacolare il regolare funzionamento di quel servizio.

  1. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
L'elencazione è da ritenersi esemplificativa e non tassativa ed i beni qui previsti si caratterizzano per la prevalenza del loro valore personale, morale o affettivo sul valore venale.

  1. gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  2. gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

L'inserimento di queste due ultime categorie vale ad indicare il valore affettivo agli stessi attribuito dal legislatore, al pari del valore affettivo che hanno i beni di cui alla precedente lettera f).

Il legislatore del 2006 ha poi abolito il n. 4 di questa norma, nella parte in cui dichiarava impignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.
Tali beni sono stati resi relativamente pignorabili ex art. 515 del c.p.c. ultimo comma, ossia nei limiti di 1/5, a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appaia sufficiente alla soddisfazione dei creditori.
La limitazione del quinto, tuttavia, non rileva nel caso di debitori costituiti in forma societaria così come nel caso di debitore la cui attività sia caratterizzata dalla prevalenza del capitale sul lavoro.

Come può notarsi, dunque, per effetto di questa norma viene di fatto limitato l’ambito oggettivo della scelta delle cose da pignorare e dei relativi poteri spettanti all'ufficiale giudiziario.
L’impignorabilità costituisce una eccezione al principio espresso all’art. 2740 del c.c., secondo cui il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, essendo i beni dichiarati impignorabili dalla legge esclusi dalla responsabilità patrimoniale del debitore.

L'impignorabilità assoluta del bene obbliga l'ufficiale giudiziario ad astenersi dal compiere il pignoramento, anche se il creditore procedente ne faccia espressa richiesta; da parte di alcuni si è invece sostenuto che, in considerazione dell'eventuale incertezza sulla valutazione dei limiti di impignorabilità e dal momento che le condizioni richieste dalla legge potrebbero non essere affatto evidenti, dovrebbe farsi prevalere la richiesta del creditore, che ha la responsabilità dell'atto, di procedere ugualmente a pignoramento.

Infine, va detto che, essendo l'impignorabilità ex art. 514 deducibile con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 del c.p.c. da parte del debitore, in mancanza di opposizione, il vizio del pignoramento non potrà che rimanere sanato.

Massime relative all'art. 514 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3981/2019

In materia di azioni esecutive in danno del Ministero della Giustizia per condanne relative alla durata irragionevole del processo, il divieto di pignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale ai sensi dell'art. 1 ter del d.l. n. 143 del 2008, conv., con modif., in l. n. 181 del 2008, pur comprendendo gli oneri accessori contributivi e fiscali dovuti in relazione al singolo compenso dovuto a ciascun lavoratore, così come la quota del predetto compenso da versare direttamente allo Stato (o ad altri eventuali enti impositori) quale sostituto di imposta, non si estende ai fondi destinati al pagamento dell'IRAP, che non costituisce emolumento dovuto al personale amministrato né costituisce un accessorio degli emolumenti dovuti ai singoli lavoratori.

Cass. civ. n. 18332/2014

Per gli atti di pignoramento iniziati prima della modifica degli artt. 514 e 515 cod. proc. civ., ad opera degli artt. 3 e 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la quale «gli strumenti, gli oggetti, i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte, del mestiere del debitore» sono divenuti relativamente impignorabili, deve applicarsi la disciplina previgente, che li includeva, invece, tra i beni assolutamente impignorabili (art.514, n. 4, cod. proc. civ. poi abrogato), in quanto, in difetto di una disciplina transitoria, è il pignoramento l'atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio "tempus regit actum".

Cass. civ. n. 11088/2014

Le gestioni liquidatorie delle ex USL non sono enti pubblici economici, non svolgendo attività di produzione di beni o servizi con criteri di economicità, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi, ma hanno natura di enti pubblici non economici. Ne consegue l'applicabilità ad esse dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che detta disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

Cass. civ. n. 10642/2014

Le somme erogate, ai sensi del d.l. 19 marzo 1981, n. 75 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219), a titolo di contributo per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, non sono soggette ad un vincolo di impignorabilità assoluta, ma solo ad uno di destinazione, che ha lo scopo di evitare che le stesse siano aggredite da parte dei creditori del beneficiario e stornate dalle finalità previste per la loro erogazione.

Cass. civ. n. 10862/2012

Qualora il giudice dell'esecuzione accolga l'opposizione relativa all'impignorabilità di un credito sollevata all'udienza per la dichiarazione del terzo dichiarando improcedibile il pignoramento, contro tale provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., poiché, in una fase in cui al giudice è assegnata una "potestas" di tipo cautelare, come tale inidonea a dare luogo ad una decisione definitiva, il provvedimento irritualmente emesso non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità, anche se questa consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento, mentre l'impugnazione in questione presuppone una decisione relativa ad una situazione di diritto sostanziale che presenti attitudine alla formazione del giudicato. Né la parte interessata resta priva di tutela, giacché essa può alternativamente chiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito con istanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c. nel termine perentorio previsto da detta norma, oppure introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine.

Cass. civ. n. 19792/2011

Un bene aggravato da uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta, che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela dell'interesse del singolo creditore, e dovendo perciò recedere dinanzi al carattere superindividuale e "lato sensu" pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico; siffatto divieto comporta, pertanto, la non assoggettabilità del bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.).

Cass. civ. n. 2041/2010

La destinazione, in concreto, del bene appartenente a uno Stato estero all'adempimento delle sue funzioni pubbliche comporta, in sede esecutiva, l'impignorabilità del bene stesso che deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione.

Cass. civ. n. 26497/2009

La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico; ne consegue che, per la realizzazione di crediti di terzi verso il Ministero delle Finanze, non possono essere pignorati, presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato.

Cass. civ. n. 4488/2009

L'art. 514, primo comma, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), cod. proc. civ., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo (la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale.

Cass. civ. n. 23732/2008

In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poiché a norma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di sessanta giorni concessi alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione. L'introduzione normativa di siffatto spatium deliberandi in favore delle pubbliche amministrazioni, infatti, comporta una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, durante il decorso del predetto termine, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata.

Cass. civ. n. 2934/2008

L'art. 514, primo comma n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato. (Nella specie, relativa all'opposizione al pignoramento di 17 ambulanze proposta da un'associazione svolgente attività di pronto soccorso e trasporto dei malati con l'apporto di 83 soci operativi, con largo impiego di forza lavoro dipendente e capitale impiegato nelle attrezzature, tra cui le 17 ambulanze pignorate ed altre 6 non pignorate, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 514, primo comma n. 4, c.p.c., tenuto conto dell'attività svolta dall'associazione sotto la forma giuridica della Onlus ed evidenziato, in particolare, che a tale attività andava attribuito il carattere di impresa collettiva in cui il rilievo della forza di lavoro salariata costituita da 11 dipendenti, dell'aspetto organizzativo e dell'impiego di capitali era prevalente rispetto all'attività svolta a livello personale dagli 83 soci).

Cass. civ. n. 13968/2005

In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio. Ne consegue che il limite dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attività redditi sufficienti.

L'impignorabilità prevista dall'art. 514, n. 4, c.p.c., avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alle piccole imprese, prevalendo in esse il fattore personale su quello capitalistico; viceversa non sussiste con riferimento alle imprese in cui il fattore capitale sia prevalente rispetto a quello personale costituito dal lavoro dell'imprenditore. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, dopo avere rilevato che nell'attività imprenditoriale oltre l'imprenditore erano impiegate altre quattro persone e che il capitale investito era di ottanta milioni di lire, ha ritenuto che l'art., 514 c.p.c. fosse applicabile in situazioni meno articolate, caratterizzate dalla prevalenza dell'attività del debitore).

Cass. civ. n. 12212/2003

In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduce l'assoluta impignorabilità dei beni pignorati, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità degli stessi deve essere connessa ad una concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro (in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la decisione di merito in cui l'opposizione, proposta in relazione al pignoramento di una gru nei confronti di un debitore che esercitava l'attività di marmista, era stata rigettata, non avendo il debitore fornito la prova circa l'indisponibilità, da parte sua, di altri mezzi svolgenti la stessa funzione).

Cass. civ. n. 493/2003

L'obbligazione dell'istituto di credito avente ad oggetto il versamento, in favore della P.A., delle somme ricevute quale delegato al pagamento di tributi, pur non avendo natura tributaria per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo, conserva natura pubblicistica in quanto avente per oggetto somme acquisite in pagamento di imposte, con la conseguenza della impignorabilità delle somme stesse.

Cass. civ. n. 10257/2001

Poiché il risarcimento del danno da licenziamento annullato ha natura retributiva, sono pignorabili per la soddisfazione del relativo credito le somme accreditate in favore del datore di lavoro – ente svolgente attività di formazione professionale – presso un istituto di credito a seguito dell'erogazione di sovvenzioni della Regione Sicilia con vincolo di destinazione per «le competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa».

Cass. civ. n. 8859/2000

L'impignorabilità prevista dall'art. 514 n. 4 c.p.c., che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo e anche all'imprenditore individuale (qualora sul capitale prevalga l'attività personale), avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alla società in nome collettivo, in quanto società di persone caratterizzata dall'autonomia patrimoniale imperfetta, in presenza della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), sempre che sul fattore capitale prevalga l'attività personale dei soci.

Cass. civ. n. 740/1999

In tema di esecuzione forzata, il problema della pignorabilità dei beni, e della proseguibilità o non della procedura esecutiva, in relazione all'asserito carattere pubblicistico dei beni oggetto dell'esecuzione, configura una questione influente sulla concreta realizzabilità della tutela del creditore, e quindi sul merito dell'azione esecutiva e non già sulla giurisdizione del giudice ordinario, la quale va riconosciuta in esclusiva dipendenza della posizione di diritto soggettivo azionata dal creditore.

Cass. civ. n. 10529/1997

Le apparecchiature di elaborazione di dati (calcolatori elettronici o computer) e i relativi terminali, di proprietà di un ente pubblico economico esercente servizi pubblici di trasporto, che non siano direttamente destinati all'attività di trasporto ma appartengano all'ambito di quelli utilizzati per la migliore organizzazione del servizio pubblico, non fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente e quindi sono assoggettabili a pignoramento.

Cass. civ. n. 7864/1997

La mera provenienza delle somme da entrate tributarie e la mera iscrizione di tali entrate nel bilancio dell'ente pubblico si rivelano entrambi elementi inidonei a giustificare l'impignorabilità delle somme in questione, la quale può derivare soltanto da uno specifico vincolo di destinazione imposto per legge o da un provvedimento amministrativo. Una volta, infatti che l'entrata tributaria si sia tradotta in danaro, quest'ultimo non si distingue più, nelle casse dell'ente, rispetto ad entrate di natura privatistica, mentre l'iscrizione dell'entrata nel bilancio preventivo dell'ente non può costituire impedimento al soddisfacimento del diritto del creditore.

Cass. civ. n. 9623/1994

Nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere la non pignorabilità del bene – neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico – la questione attenendo al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo si può avvalere dell'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 c.p.c. Correlativamente l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione, in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., non fa venire meno alla dichiarazione il carattere della positività.

Cass. civ. n. 8756/1994

L'impignorabilità prevista dall'art. 514, n. 4, c.p.c., che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo, ed anche all'imprenditore individuale (qualora sul fattore capitale prevalga l'attività personale dell'imprenditore medesimo), avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, e non essendo suscettibile di interpretazione analogica (costituisce infatti eccezione al principio generale – contenuto nell'art. 2740 c.c. – secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge) non può trovare applicazione con riferimento a società di capitali.

Cass. civ. n. 1067/1994

Sono suscettibili di pignoramento, da parte del privato creditore del comune, le somme da questo incassate direttamente o per il tramite della propria esattoria, non rilevando in contrario né la potenziale destinazione delle somme medesime agli scopi indicati nel bilancio dell'ente, né la loro provenienza da rapporti impositivi di natura pubblicistica, la quale preclude soltanto la pignorabilità del credito quando non vi sia stato ancora l'adempimento da parte dell'obbligato, per impedire che il privato creditore si sostituisca nei detti rapporti all'ente stesso, non anche quella delle somme oggetto di tale adempimento.

Cass. civ. n. 11002/1993

Gli strumenti che, ai sensi dell'art. 514 c.p.c., debbono considerarsi impignorabili perché indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere del debitore sono quelli il cui impiego (come per i caschi normalmente utilizzati dal parrucchiere) è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determinerebbe pertanto la perdita di clientela e l'impossibilità economica, quindi, di continuare l'attività.

Cass. civ. n. 2523/1987

L'art. 514 c.p.c. — nel sancire l'assoluta impignorabilità degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore — ha riguardo ad una nozione relativa di indispensabilità, secondo la persona e l'attività del debitore. Tuttavia, stante la formula della legge e le ragioni che la giustificano, l'impignorabilità non può mai essere riconosciuta se non ricorre in concreto e rigorosamente l'estremo della strumentale indisponibilità, nel senso naturale e proprio della parola, come nel caso dei beni che pur correlati all'attività del debitore, costituiscano comunque una dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio.

Cass. civ. n. 4496/1986

Con riguardo ad una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la posizione della P.A. non è diversa da quella di ogni altro debitore, con conseguente ammissibilità dell'azione esecutiva per espropriazione; tuttavia, rispetto ai beni concretamente assoggettabili ad esecuzione, restano esclusi quelli facenti parte del patrimonio indisponibile, fra i quali vano annoverati – oltre gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi (art. 826, ultimo comma, c.c.) – «gli altri beni destinati a pubblico servizio», accertandosi tale destinazione in concreto e con riguardo ai singoli beni sui quali si esperisce l'azione esecutiva.

Cass. civ. n. 1464/1979

Le somme di denaro, appartenenti ad un ente pubblico territoriale, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo e, conseguentemente, non possono essere assoggettate ad esecuzione forzata su istanza del privato creditore, solo quando risultino destinate al soddisfacimento di pubbliche finalità, direttamente in forza di legge, come nel caso delle entrate di natura tributaria, ovvero in forza di atto amministrativo, emesso nell'esercizio di una pubblica potestà. Ne deriva, con riguardo ad esecuzione forzata intrapresa in danno di un comune della Regione siciliana, ed alla stregua delle disposizioni dell'ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali di detta regione (D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6), che le somme che il comune medesimo abbia in deposito presso un istituto di credito devono presumersi non soggette a vincolo di destinazione, fino a che l'ente debitore non dimostri la ricorrenza di una delle predette situazioni, mediante la produzione di copia del proprio bilancio, od altro documento equipollente.

Cass. civ. n. 3432/1978

L'impignorabilità, sia di mobili che di crediti, è stabilita non già per ragioni di interesse pubblico, e perciò con norme imperative, bensì nell'esclusivo interesse del debitore, qualificato dalla legge come prevalente rispetto all'interesse del creditore alla espropriazione del bene mobile o del credito, al fine del soddisfacimento del suo credito. Pertanto, non trattandosi di norme imperative, il giudice non può rilevare d'ufficio l'impignorabilità del bene, con la conseguente dichiarazione della nullità del pignoramento degli atti successivi, ma spetta al debitore esecutato dedurre l'impignorabilità con l'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c.

Cass. civ. n. 3896/1977

Fra i beni patrimoniali indisponibili dello Stato e degli enti pubblici territoriali (nella specie, comune), con riguardo ai quali va affermata la carenza assoluta di azione esecutiva da parte del creditore privato, e, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'azione stessa, vanno compresi i proventi ed i crediti pecuniari, che siano destinati a fornire i mezzi economici necessari al raggiungimento delle finalità pubblicistiche di detti enti, nell'interesse generale di tutti i cittadini, tanto se il vincolo di destinazione sussista fin dall'origine, in forza di legge o di atto amministrativo emesso nell'esercizio di pubblica potestà (nella specie, trattandosi di entrate tributarie e di sovvenzioni effettuate dalla regione in favore del comune), quanto se il vincolo medesimo venga successivamente a gravare, in forza di provvedimento discrezionale, su entrate originariamente di natura privatistica. Detta indisponibilità ed impignorabilità non viene meno nel caso in cui la destinazione di quei proventi o crediti pecuniari sia proprio l'estinzione, in genere, dei debiti dell'ente pubblico, in quanto, anche in tale ipotesi, la discrezionalità dell'ente medesimo, in ordine alla precedenza da dare ai vari debiti ed alle modalità di adempimento, non consente al giudice ordinario, né quindi al privato, in sede di espropriazione forzata, di sostituirsi alla amministrazione nell'esercizio del relativo potere.

Cass. civ. n. 2863/1971

Ai fini della pignorabilità di crediti di enti pubblici, vanno distinti i crediti che traggono origine da rapporti di diritto privato — per i quali l'azione esecutiva è sempre ammissibile — da quelli nascenti dall'esercizio di pubbliche potestà, così detti crediti pubblicistici o di natura pubblica, i quali, essendo vincolati al raggiungimento di pubbliche finalità, sono sottratti all'esecuzione coatta dei creditori; e tale impignorabilità afferisce non solo ai crediti derivanti da rapporti tributari diretti, cioè da rapporti nei quali la potestà pubblica viene direttamente esercitata dall'ente impositore nei confronti del soggetto passivo del tributo, ma anche ai crediti, che, pur non derivando da un rapporto tributario, hanno origine da una potestà pubblica. A norma della L. 2 luglio 1952, n. 703 è riconosciuto ai comuni un potere di natura pubblica alla percezione delle quote di partecipazione sui proventi Ige, che si esercita esigendo dallo Stato la relativa contribuzione ed il cui esercizio non cessa fino a quando l'ammontare di detta contribuzione non sia stato versato nelle casse dell'ente. Il corrispondente dovere dello Stato è connesso col potere dello stesso di determinare le fonti di entrate con le quali i comuni debbono provvedere all'espletamento delle loro funzioni. Tali crediti non possono, quindi, non essere impignorabili, importando l'eventuale loro assoggettamento ad esecuzione forzata l'inammissibile sostituzione del privato all'amministrazione in un rapporto di cui il privato non può essere soggetto. Pertanto, stante l'impignorabilità assoluta del credito del comune verso lo Stato per quote Ige, consegue l'improponibilità assoluta dell'azione esecutiva, la quale comporta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 776/1966

Le disposizioni dell'art. 514 c.p.c. sono di stretta interpretazione perché, in quanto sottraggono all'azione esecutiva alcune categorie di beni del debitore in considerazione della loro particolare natura o destinazione, derogano al principio sancito dall'art. 2740 c.c., in virtù del quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni.

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Tiziano chiede
mercoledì 08/06/2011 - Trentino-Alto Adige

Scusate, vorrei sapere se tra le cose impignorabili fanno parte anche i mezzi di trasporto (nel caso di specie il furgone) visto che sono un artigiano imbianchino ed utilizzo il furgone esclusivamente per lavoro ed l'ho comprato come ditta con regolare fattura alla ditta.
Grazie della vostra attenzione.”

Consulenza legale i 15/06/2011

La disciplina dell’impignorabilità dei beni riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore. L’esclusione è relativa a cose che per il loro valore interiore e morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessità nella vita domestica (es. gli elettrodomestici essenziali), sono stati reputate legate a bisogni privilegiati rispetto alla regola secondo cui il debitore risponde con tutto il suo patrimonio, che funge da garanzia ai creditori (art. 2740 del c.c.).

L’art. 514 c.p.c. parla al n. 4 anche degli “strumenti necessari per l’esercizio del mestiere” e sembra riferirsi anche al lavoratore autonomo e all'imprenditore individuale (individuabile qualora sul capitale prevalga l'attività personale). La regola dell’impignorabilità in questo caso ha lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro (Cass. Civ., n. 8858/2000). Pertanto, il limite stabilito dall'art. 514 c.p.c. si riferisce solo agli strumenti indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere dai quali il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento e non opera pertanto nel caso in cui il debitore tragga anche da altra attività redditi sufficienti lavoro (Cass. Civ., n. 11002/1993).

La Cass. civ. con sentenza n. 12212/2003 ha stabilito che in relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni pignorati, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità degli stessi deve essere connessa ad una concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per l'esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro.

Nel caso di specie, se il furgone è l’unico mezzo di trasporto utilizzato per il lavoro, sembra sia logico pensare che esso non verrà fatto oggetto di espropriazione proprio per non privare il lavoratore di uno strumento indispensabile per provvedere al proprio sostentamento.