Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8859 del 1 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impignorabilitą prevista dall'art. 514 n. 4 c.p.c., che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo e anche all'imprenditore individuale (qualora sul capitale prevalga l'attivitą personale), avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilitą di vivere con il proprio lavoro, č applicabile anche alla societą in nome collettivo, in quanto societą di persone caratterizzata dall'autonomia patrimoniale imperfetta, in presenza della responsabilitą solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), sempre che sul fattore capitale prevalga l'attivitą personale dei soci.

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