Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4488 del 25 febbraio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In applicazione dei principi della tassativitą delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e della conversione nei motivi di nullitą in motivi di impugnazione (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.), con la conseguente possibilitą per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullitą della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.

(massima n. 2)

L'art. 514, primo comma, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), cod. proc. civ., che sancisce l'impignorabilitą dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attivitą professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilitą relativo (la cui valutazione č rimessa al giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitą se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attivitą del debitore al fine di escludere che l'impignorabilitą si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attivitą di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attivitą personale.

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