Cassazione civile Sez. III sentenza n. 776 del 18 marzo 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

Le disposizioni dell'art. 514 c.p.c. sono di stretta interpretazione perché, in quanto sottraggono all'azione esecutiva alcune categorie di beni del debitore in considerazione della loro particolare natura o destinazione, derogano al principio sancito dall'art. 2740 c.c., in virtł del quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni.

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