Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4496 del 10 luglio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo ad una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la posizione della P.A. non è diversa da quella di ogni altro debitore, con conseguente ammissibilità dell'azione esecutiva per espropriazione; tuttavia, rispetto ai beni concretamente assoggettabili ad esecuzione, restano esclusi quelli facenti parte del patrimonio indisponibile, fra i quali vano annoverati – oltre gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi (art. 826, ultimo comma, c.c.) – «gli altri beni destinati a pubblico servizio», accertandosi tale destinazione in concreto e con riguardo ai singoli beni sui quali si esperisce l'azione esecutiva.

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