Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26497 del 17 dicembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola generale dell'assoggettabilitą ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico; ne consegue che, per la realizzazione di crediti di terzi verso il Ministero delle Finanze, non possono essere pignorati, presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, cosģ esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato.

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