Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2523 del 11 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 514 c.p.c. — nel sancire l'assoluta impignorabilità degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore — ha riguardo ad una nozione relativa di indispensabilità, secondo la persona e l'attività del debitore. Tuttavia, stante la formula della legge e le ragioni che la giustificano, l'impignorabilità non può mai essere riconosciuta se non ricorre in concreto e rigorosamente l'estremo della strumentale indisponibilità, nel senso naturale e proprio della parola, come nel caso dei beni che pur correlati all'attività del debitore, costituiscano comunque una dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio.

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