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Articolo 515 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cose mobili relativamente impignorabili

Dispositivo dell'art. 515 Codice di procedura civile

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (1), possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione (2), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione (2) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo [531 3].

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.(3)(4)

Note

(1) Il concetto di pertinenza che viene indicato dalla norma in esame assume una valenza diversa da quella prettamente civilistica. Infatti, a norma dell'art. 817 c.c. si definiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Il vincolo pertinenziale di cui alla norma in esame si riferisce invece soltanto al fondo e può essere impresso, oltre che dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, anche dal titolare di un mero rapporto obbligatorio come ad esempio l'affittuario o il mezzadro.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Questo comma è stato aggiunto dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(4) Si precisa che, accanto ai beni indicati nel presente articolo, sono relativamente impignorabili i crediti alimentari, pignorabili per le cause di alimenti e con la previa autorizzazione del Presidente del tribunale; le somme dovute dai privati a titolo di stipendi, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per le cause di licenziamento, pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale e nella misura di un quinto per tributi o altri crediti; gli stipendi, le paghe, i salari, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie dovuti ai pubblici dipendenti, pignorabili nei limiti di cui al d.P.R. 5.1.1950, n.180; i beni costituiti in fondo patrimoniale, non pignorabili per i debiti che il debitore ha contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; i frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale.

Ratio Legis

L'articolo in commento prevede la pignorabilità delle pertinenze separate dal fondo solo in mancanza di altri beni mobili, la cui eventuale esistenza deve essere portata a conoscenza dal debitore. Tuttavia anche in mancanza di altri beni mobili, le pertinenze del fondo su istanza del debitore, possono essere escluse dal pignoramento ad opera del giudice; oppure, se ugualmente pignorate, il giudice può permettere l'uso delle stesse, dopo aver adottato le opportune cautele. Si precisa che l'impignorabilità relativa è dettata da ragioni di mera opportunità: poiché oggetto del pignoramento sono gli attrezzi di lavoro e non già il fondo, il legislatore vuole evitare che questo subisca un pregiudizio per l'impossibilità di provvedere alla sua coltivazione. Essa può essere fatta rilevare con l'opposizione all'esecuzione (v. 615).

Spiegazione dell'art. 515 Codice di procedura civile

Come si ricava dalla stessa rubrica, la norma in esame individua quei beni che sono relativamente impignorabili, ossia che possono essere pignorati solo al ricorrere di determinate circostanze.

Vengono innanzitutto presi in considerazione i beni che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo.
Questi possono essere pignorati, separatamente dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, soltanto in mancanza di altri mobili, ciò che l'ufficiale giudiziario deve preventivamente accertare.

La norma delinea, pertanto, un beneficio di escussione, attraverso cui si mira a conciliare l'interesse dell'obbligato proprietario a conservare il fondo e, più in generale, l'interesse della coltivazione, della produzione e dell'economia nazionale, con l'interesse del creditore procedente a soddisfarsi sul patrimonio del debitore, evitando che questi sia costretto, in mancanza di altri beni mobili, a promuovere il procedimento assai più lungo e oneroso della espropriazione immobiliare.

Gli arredi dell'immobile, invece, sono sempre pignorabili separatamente dall'immobile, salva la facoltà del creditore di espropriarli unitamente all'immobile ex art. 556 del c.p.c..

La stessa norma, tuttavia, consente che il giudice dell'esecuzione possa, previa istanza del debitore e dopo aver sentito il creditore, escludere dal pignoramento, quelle cose che sono strettamente indispensabili per la coltura del fondo, ovvero che ne possa consentire l'uso, sebbene pignorate.

Tale decisione dovrà rivestire la forma dell’ordinanza non impugnabile e, qualora ne sia consentito l’uso malgrado il pignoramento, dovrà anche dettare le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione (quest'ultimo termine fa riferimento alla possibilità di permettere l'uso di cose consumabili, quali ad esempio sementi, animali di allevamento e altre materie prime destinate al ciclo produttivo).

Contro il provvedimento di esclusione dal pignoramento il creditore procedente può avvalersi del rimedio impugnatorio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

Le stesse disposizioni trovano applicazione relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Se sono stati pignorati beni pertinenziali al fondo nonostante la presenza di altri beni mobili pignorabili, contro il pignoramento, chiaramente illegittimo, sarà esperibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..

Regola diversa vale, invece, per gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.
Questi beni possono essere pignorati nei limiti di un quinto, purchè il presumibile valore di realizzo degli altri beni, rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore, non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito.

Non sussiste alcun limite, invece, nel caso di debitori costituiti in forma societaria oppure qualora l’attività del debitore si caratterizzi per una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

La trasmigrazione della categoria degli strumenti indispensabili per la professione da un regime di impignorabilità assoluta a quello di impignorabilità relativa è volta a salvaguardare le posizioni creditorie nei confronti di artigiani, professionisti e piccoli imprenditori che, già esclusi dal fallimento, potevano giovarsi nel campo dell'esecuzione individuale del beneficio dell'impignorabilità assoluta in relazione agli strumenti professionali.

La valutazione in relazione al presumibile valore di realizzo dei beni e alla loro sufficienza è svolta in sede di pignoramento stesso dall'ufficiale giudiziario e contro tale valutazione il debitore potrebbe proporre opposizione all'esecuzione.

Come espressamente indicato dalla norma, per la verifica della sufficienza si deve aver riguardo, non soltanto ai beni pignorati, ma anche a quelli indicati dal debitore ex art. 492 del c.p.c. commi 4 e 5; da ciò se ne deve dedurre che il pignoramento dei beni strumentali alla professione deve essere preceduto dalla richiesta al debitore di indicare altri beni utilmente pignorabili.

Anche se non disciplinati dalla presente norma, sono relativamente impignorabili:
  1. i crediti alimentari: possono essere pignorati soltanto per cause di alimenti e previa autorizzazione del Presidente del tribunale;
  2. le somme dovute dai privati a titolo di stipendi, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per le cause di licenziamento, pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale e nella misura di un quinto per tributi o altri crediti;
  3. gli stipendi, le paghe, i salari, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie dovuti ai pubblici dipendenti, pignorabili nei limiti di cui al d.P.R. 5.1.1950, n.180;
  4. i beni costituiti in fondo patrimoniale, non pignorabili per i debiti che il debitore ha contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
  5. i frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale.

Massime relative all'art. 515 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4488/2009

L'art. 514, primo comma, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), cod. proc. civ., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo (la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale.

Cass. civ. n. 2934/2008

L'art. 514, primo comma n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato. (Nella specie, relativa all'opposizione al pignoramento di 17 ambulanze proposta da un'associazione svolgente attività di pronto soccorso e trasporto dei malati con l'apporto di 83 soci operativi, con largo impiego di forza lavoro dipendente e capitale impiegato nelle attrezzature, tra cui le 17 ambulanze pignorate ed altre 6 non pignorate, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 514, primo comma n. 4, c.p.c., tenuto conto dell'attività svolta dall'associazione sotto la forma giuridica della Onlus ed evidenziato, in particolare, che a tale attività andava attribuito il carattere di impresa collettiva in cui il rilievo della forza di lavoro salariata costituita da 11 dipendenti, dell'aspetto organizzativo e dell'impiego di capitali era prevalente rispetto all'attività svolta a livello personale dagli 83 soci).

Cass. civ. n. 15705/2006

In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio. Ne consegue che il limite dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attività redditi sufficienti. (Cassa senza rinvio, App. Catania, 29 Novembre 2001).

Cass. civ. n. 654/1976

Gli ascensori e gli impianti di riscaldamento, comprese le caldaie ed i bruciatori, sono parti integranti degli edifici nei quali sono installati, e non semplici pertinente; essi, infatti, non hanno una funzione propria, ancorché complementare e subordinata rispetto a quella degli edifici, ma partecipano alla funzione complessiva ed unitaria degli edifici medesimi, quali elementi essenziali alla loro destinazione. Da ciò consegue che l'ascensore e l'impianto di riscaldamento non sono pignorabili, come beni mobili, separatamente dall'edificio in cui sono installati, e che l'opposizione con la quale il debitore deduca detta impignorabilità, in quanto tendente a contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni, configura, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi.

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