Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11002 del 6 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli strumenti che, ai sensi dell'art. 514 c.p.c., debbono considerarsi impignorabili perché indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere del debitore sono quelli il cui impiego (come per i caschi normalmente utilizzati dal parrucchiere) č usuale nella generalitā delle persone che esercitano la medesima attivitā e la cui mancanza determinerebbe pertanto la perdita di clientela e l'impossibilitā economica, quindi, di continuare l'attivitā.

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