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Articolo 1558 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Disponibilitā delle cose

Dispositivo dell'art. 1558 Codice Civile

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [491, 513, 543 c.p.c.] o a sequestro [670, 671 c.p.c.] finché non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che la proprietà dei beni dedotti in contratto rimane in capo al venditore finchè non ne venga pagato il prezzo, mentre l'acquirente è titolare di un potere di disposizione, finalizzato a consentire lo sviluppo naturale del rapporto.

Spiegazione dell'art. 1558 Codice Civile

Diritti dell'accipiens e del tradens rispetto alle cose

Vengono regolati, in questo articolo, nelle essenziali manifestazioni esteriori, la posizione giuridica e i diritti dell'accipiens e del tradens rispetto alle cose oggetto del rapporto.
Per quanto il negozio si inquadri tendenzialmente nel tipo della compravendita, resta qui fermo che la proprietà o titolarità giuridica delle cose affidate è conservata all'affidante, inderogabilmente, sino al pagamento del prezzo.
Con ciò il rapporto si avvicina, in certo senso, alla vendita con patto di riservato dominio, dove pure è la titolarità giuridica che viene riservata al venditore, mentre la cosa, come bene utilizzabile, passa al compratore per consolidarsi, in seguito, nel suo pieno dominio, al momento del pagamento (integrale) del prezzo. Ed anche nella vendita con riserva di proprietà, i rischi della cosa vengono già attribuiti al possessore, come effetto della consegna e della stima.
Ma, a differenza della vendita suddetta, la quale attribuisce al compratore solo l'uso o godimento della cosa, per cui egli non ne potrebbe disporre, e la rivendita che, ciò malgrado, ne faccia a terzi, non ne trasferisce a costoro il dominio se non per effetto della buona fede e con il concorso di speciali condizioni che funzionano anche a protezione dell'originario venditore (articoli 1153-1524), il contratto estimatorio, mentre non trasferisce all'affidatario l'uso e il godimento, mette già la cosa nella sua disponibilità, per cui egli è abilitato ad alienarla liberamente a terzi, in nome proprio e nel suo interesse.

In sostanza l'accipiens puo comportarsi nella disponibilità delle cose come un vero proprietario, tenuto come egli è a corrispondere al tradens il solo prezzo di stima, ed anzi, il provocare, per quanto possibile, la rivendita delle cose, rappresenta un suo dovere ed attua la funzione ultima del negozio.
Non trattasi tuttavia dell'esecuzione di un mandato, e neppure di una commissione (art. 1731), laddove le alienazioni a terzi avvengono, non soltanto in nome, ma nell'esclusivo interesse dell'accipiens, e laddove il detto dovere verso il tradens deve concepirsi solo in senso lato, con riferimento all'interesse che ha anche l'affidante all'incremento della vendita, per la maggior diffusione dei propri prodotti.
Possibilità pertanto di porre come crede le condizioni per la rivendita, con un margine più o meno alto di guadagno, (quando il prezzo di smercio, come nei libri e nei giornali, non sia quello di copertina), con concessioni di dilazioni o di rateazioni per il pagamento del prezzo. E, come l'utile, così il rischio dell'affare ricade esclusivamente sull'accipiens, il quale non potrebbe addurre, per sottrarsi all'obbligo del pagamento del prezzo, l'insolvibilità del proprio acquirente o il mancato recupero del prezzo di rivendita.
E, d'altra parte, gli acquisti dei terzi restano pienamente validi a prescindere dal loro stato di buona fede e da qualunque forma pubblicitaria che legittimi di fronte al pubblico la posizione dell'affidatario rivenditore. Trattasi, d'altra parte, di acquisti che avvengono in botteghe o negozi aperti al pubblico, e di una situazione che è per solito ben conosciuta nell'ambiente commerciale, in relazione al solo genere di commercio esercitato ed alla natura degli oggetti posti in vendita. Onde la posizione del terzo resta senz'altro assicurata, a meno che non colluda dolosamente con l'accipiens per la sottrazione della cosa in danno dell'affidante.

Poiché, infatti, la proprietà delle cose resta riservata all'affidante sino al pagamento del prezzo, e poiché il rapporto ha una sua ben chiara funzione economica, illuminata dalla buona fede, è evidente che la facoltà di disposizione non potrebbe tradursi in arbitrio, e soprattutto in facoltà di appropriazione o sottrazione dolosa contro la legge contrattuale dell'affidamento. Se l'affidatario, con l'intenzione dolosa di appropriarsi del realizzo, vende sotto costo a terzi partecipi dell'illiceità dell'affare. Se ciò avviene, particolarmente, dopo scaduto il termine per la resa e con l'intenzione, tradotta in fatto, di non versare comunque il prezzo né il ricavato all'affidante, si avrà, oltre alla violazione del contratto, la consumazione di veri e propri reati, perpetrati su cosa altrui, tradendo la fede della consegna ed il titolo del proprio possesso.


Conservazione del dominio nell'affidante

Il principio della conservazione del dominio nell'affidante regola poi, rigorosamente, la posizione dei creditori dell' accipiens. Qui non funziona la facoltà di disposizione, ma il principio generale della garanzia patrimoniale (art. 2740), che vale come condizione e come limite per l'esercizio dei diritti, di cautela e di realizzo, dei creditori.
Questi diritti restano circoscritti ai beni del debitore e poiché le cose affidate non diventano dell' accipiens se non con il pagamento del prezzo, così sino a questo momento non entrano a far parte della sua garanzia patrimoniale ed i creditori non vi possono far conto.
Né, d'altra parte, può ciò rappresentare un attentato alla buona fede dei creditori, perché la situazione dell' accipiens, relativamente a date cose e per dati commerci, è ben nota, di pubblica condizione: « Visibilniente, ostensibilmente, il ricevente (l'edicola del giornalaio, un libraio, un gioielliere) appare non proprietario delle cose che ha per vendere e che normalmente sono oggetto di contratto estimatorio. Sanno i terzi che tali cose non sono del ricevente: non vi possono perciò fare affidamento, i suoi creditori non possono, pertanto, sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo ».
Comunque, a prescindere da questa situazione di notorietà e di apparenza giuridica, il proprietario affidante potrebbe sempre dimostrare il proprio dominio con i comuni mezzi di prova. La legge non prescrive speciali formalità per il contratto e neppure per la sua opponibilità ai terzi, onde valgono in proposito le norme generali. Ed anzi, poiché trattasi di contratti che avvengono normalmente fra imprese commerciali soggette a registrazione, potranno utilizzarsi per la prova i mezzi particolari contemplati nella sezione III capo I Titolo 2 Libro della tutela dei diritti (art. 2709 e segg.), atti a renderla più facile e pronta, nel quadro generale della buona fede commerciale.

Tuttavia, se ai creditori dell'accipiens non è dato procedere a sequestro o pignoramento sulle cose affidate prima del pagamento del prezzo, è a ritenersi che essi possano procedere direttamente al pagamento, come presupposto ed ai fini successivi del detto esercizio, di cautela o di realizzazione. Ciò in base al principio generale dell'azione surrogatoria, utendo juribus del proprio debitore ricevente, e sostituendosi a lui nell'esercizio di un diritto che gli competerebbe. E trattasi, d'altro canto, di un diritto che rappresenta, economicamente e giuridicamente, già un bene del proprio debitore, come conseguenza di un contratto ancora in funzione, come espressione della sua attrezzatura commerciale organizzata con attività, e spese, ed in relazione alla quale è avvenuto l'affidamento. Né il proprietario affidante potrebbe impedirlo: a parte che si tratterebbe di un atto di disposizione della cosa inattuabile prima della scadenza del termine, l'affidante non si limiterebbe a disporre della cosa propria, ma di una parte dei beni del ricevente, con riferimento appunto a quest'organizzazione di cui anche il diritto di compera è espressione ed elemento.
E come dai creditori singoli del ricevente, così il diritto di compera potrebbe essere esercitato, in caso di fallimento, dal curatore nell'interesse della massa, senza di che le cose non potrebbero essere attratte nella procedura di realizzazione.
Quale possa essere l'interesse, poi, dei creditori o del curatore ad esercitare il diritto del debitore, è facile comprendere, tenuto conto del maggior valore di scambio che possono avere acquistato le cose in relazione all'originario prezzo di stima e ad altre circostanze.


Atti di disposizione

D'altro canto l'affidante, sebbene proprietario, non può esercitare atti di disposizione prima che le cose siano restituite. La disponibilità è passata nel ricevente e non potrebbe essere esercitata in due. Non quindi possibilità di farne oggetto di alienazione a terzi, se non nel caso e con riferimento a quando abbiano ad essere restituite, e parimenti divieto di usarne per pegno o per altri rapporti che comunque ostacolino il libero esercizio dei diritti del ricevente finché dura il contratto.

Sembra poi che l'affidante non possa neppure, nel silenzio del contratto, domandare l'anticipata restituzione delle cose. Il termine, che è senza dubbio essenziale a riguardo del ricevente, funziona, nella costruzione normativa dell'istituto, con pari rigore a riguardo dell'affidante. Anche l'anticipata richiesta di restituzione sarebbe un atto di disposizione, che non riguarderebbe soltanto la cosa propria ma l'azienda, l'organizzazione di capitale e di lavoro del ricevente; annullerebbe i benefici che a buon diritto il ricevente si ripromette di ritrarre dai capitali profusi in quell'organizzazione; porterebbe in sostanza a mettere le mani nelle tasche altrui; con violazione piena della legge bilaterale dell'affidamento.

L'anticipata restituzione potrebbe essere conseguenza soltanto della risoluzione del contratto per inadempimento: come, ad esempio, per violazione degli obblighi di cooperazione per la diffusione e lo smercio dei prodotti, che risultassero abbandonati in magazzino e non esposti al pubblico, od altrimenti in caso di dissesto dell'affidatario debitore.
E se questi sono i diritti dell'affidante, conformi saranno i diritti dei suoi creditori, i quali, se potranno surrogarsi al proprio debitore nell'esercizio delle facoltà che gli competerebbero contro l'affidatario, non potranno tuttavia, a tutela diretta dei propri crediti, agire sopra le cose del proprio debitore, affidante con contratto estimatorio a terzi, finché dura il contratto e per tutto quanto possa contrastare con i naturali sviluppi di questo.

Alla richiesta di restituzione, o al sequestro o pignoramento, potranno tuttavia procedere l'affidante o i suoi creditori, dopo la scadenza del termine, quando non si provveda dal ricevente al pagamento del prezzo; il concentramento dell'obbligazione nel prezzo, rappresenta in tal caso un diritto, non un obbligo per l'affidante, il quale non perde con ciò la proprietà sulla cosa: onde la disposizione del capoverso dell'articolo in esame va intesa per il caso normale, a prescindere cioè dall'inadempienza. Nel senso, cioè, del venir meno di ogni facoltà di disposizione dell'affidante se e fino a no a quando la disponibilità possa essere legittimamente esercitata dall'affidatario, la qual cosa cessa in caso di inadempienza, durante, e più alla consumazione del contratto.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

682 Trattasi di un rapporto che si inizia con la consegna di una cosa mobile stimata (libri, oggetti di oreficeria, argenteria, gioielli, articoli di moda, ecc.). Alla scadenza, il ricevente ha l'obbligo di pagarne, a colui che gli ha consegnata la cosa, il prezzo corrispondente al valore di stima. Ma se il pagamento del prezzo è in obbligazione, il ricevente ha la facoltà di liberarsi restituendo alla scadenza la cosa ricevuta. Tale costruzione si distacca da quella classica e tradizionale, che ravvisava a carico del ricevente un'obbligazione alternativa (il prezzo o la cosa); ma meglio giustifica il regolamento circa l'incidenza del rischio. Il ricevente sopporta il rischio del perimento della cosa; egli può valersi della facoltà alternativa soltanto se la cosa esista e sia integra (incorrupta: art. 1557 del c.c.). La costruzione del rapporto come avente per oggetto un'obbligazione alternativa non avrebbe giustificato tale trattamento nel caso in cui il perimento o il deperimento fosse stato preceduto dalla dichiarazione di scelta da parte del debitore. Nei limiti della durata convenzionale del rapporto, la proprietā della cosa resta al tradens. La scadenza, scompagnata dall'adempimento, importa un solo effetto: la perdita per il debitore della facoltā alternativa di restituire la cosa. Il suo obbligo di pagare il prezzo č rigidamente consolidato; ma la proprietā della cosa rimane ancora presso il tradens e perdura fino a che non sia stato pagato il prezzo. Onde una duplice conseguenza, o cioč la possibilitā di applicazione della sanzione penale al ricevente infedele e l'impignorabilitā della cosa da parte dei creditori del ricevente (art. 1558 del c.c., primo comma).Peraltro, la permanenza presso il tradens della proprietà della cosa fino al pagamento del prezzo non deve ostacolare lo svolgimento del rapporto verso la sua naturale conclusione, che è quella della vendita della cosa stessa ad opera del ricevente. Questi, pur non essendone proprietario, può trasferire la cosa ai terzi (art. 1558, primo comma): il tradens, a sua ,volta, pur essendone proprietario, non può trasferirla finchè non l'abbia recuperata (art. 1558, secondo comma). La dottrina costruisce e spiega in modi diversi tale fenomeno giuridico, ma al legislatore ciò riesce indifferente: egli doveva soltanto preoccuparsi di adeguare la disciplina del rapporto alla sue finalità economiche.

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