Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11088 del 20 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Le gestioni liquidatorie delle ex USL non sono enti pubblici economici, non svolgendo attivitą di produzione di beni o servizi con criteri di economicitą, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi, ma hanno natura di enti pubblici non economici. Ne consegue l'applicabilitą ad esse dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che detta disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

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