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Articolo 331 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Dispositivo dell'art. 331 Codice di procedura civile

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione(1)(2).

L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato(3).

Note

(1) Al giudizio di impugnazione devono partecipare tutti coloro che furono parti nel giudizio di primo grado: ciò al fine di evitare che la stessa sentenza passi in giudicato nei confronti di una parte e non anche nei confronti delle altre. Si può affermare che nel giudizio di gravame vi sia un vero e proprio litisconsorzio necessario tra le parti, tale che la sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno o più litisconsorti sarebbe inutiliter data.
Il giudice ordinerà l'integrazione del contraddittorio sia nel caso in cui l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di qualche litisconsorte, sia nell'ipotesi di invalida proposizione della stessa.
(2) La notifica di una copia integrale dell'atto di impugnazione, mediante la quale si ottempera all'ordine di integrazione, è di regola effettuata dalla parte indicata dal giudice, anche se si ritiene valida quella eseguita da una parte diversa.
La notifica risulta inutile e non necessaria se il litisconsorte pretermesso si costituisce spontaneamente in giudizio, ma ciò deve avvenire entro l'udienza fissata con l'ordinanza di integrazione.
(3) Se entro il termine fissato nell'ordinanza di integrazione l'ordine non viene eseguito, l'impugnazione dovrà essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio.
A tutela del diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, si deve ritenere che l'integrazione, operi a loro favore una rimessione in termini per la proposizione dell'impugnativa, qualora fossero già decorsi i termini di legge: in altre parole, la sentenza nei confronti dei pretermessi non si considera già passata in giudicato.

Ratio Legis

Il legislatore persegue l'obiettivo della unitarietà del giudizio di impugnazione di una stessa sentenza pronunciata nei confronti di più parti, titolari di rapporti sostanzialmente o processualmente inscindibili. Tale norma, inoltre, è espressione del principio della economia dei giudizi, secondo il quale va evitato ogni spreco di tempo e denaro sia per le parti che per la macchina della giustizia, già fortemente in difficoltà.

Spiegazione dell'art. 331 Codice di procedura civile

La disposizione in esame detta il principio dell'unità soggettiva del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, secondo cui al giudizio di impugnazione devono partecipare necessariamente gli stessi soggetti che hanno partecipato al giudizio del grado precedente, salvi i casi in cui siano possibili pronunce separate (si vuole così evitare il rischio di una pluralità di impugnazioni).

La ratio del principio qui dettato, definito del litisconsorzio nelle fasi di gravame, si ravvisa in una duplice esigenza, ossia:
a) evitare che un processo svoltosi fra più parti nel giudizio di primo grado si frantumi in più giudizi di impugnazione ;
b) evitare che una stessa sentenza, che ha deciso su posizioni soggettive interdipendenti, possa passare in giudicato nei confronti di una parte e non di un'altra, dando così luogo ad un contrasto di giudicati.

In ogni caso, come può desumersi dalla lettera della norma, in presenza di cause inscindibili o dipendenti, per evitare che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile è sufficiente proporla tempestivamente nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, salvo poi ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Pertanto, il litisconsorte necessario pretermesso può essere chiamato in causa anche dopo che nei suoi confronti siano scaduti i termini di impugnazione della sentenza.
Poiché però deve essergli garantita la parità di trattamento rispetto alle altre parti, egli potrà sempre proporre impugnazione incidentale tardiva anche contro una parte diversa dall'impugnante principale.

E’ stato in giurisprudenza chiarito che, prima di disporre l'integrazione del contraddittorio, il giudice d'appello deve valutare l'ammissibilità dell'impugnazione perché, se questa è esclusa, l’integrazione diventerebbe un inutile dispendio di energie processuale.

L'inscindibilità in sede di impugnazione non ricorre soltanto quando la necessità del litisconsorzio dipende da ragioni di tipo sostanziale, ma anche quando dipende da ragioni di tipo processuale.
Cause inscindibili, dunque, sono quelle in cui si è avuta in primo grado una pluralità di parti, sia per eventi preesistenti, sia per eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado (ad esempio perché ad una delle parti sono succedute più persone).
In questi casi si verifica in grado di impugnazione un fenomeno di litisconsorzio necessario che non sussisteva in primo grado (c.d. litisconsorzio processuale).

Nel caso di un terzo che in primo grado era stato chiamato per ordine del giudice o su istanza di parte, o era spontaneamente intervenuto, si sono delineati diversi orientamenti.
Se si tratta di terzo chiamato in primo grado iussu iudicis, la maggioranza della dottrina propende per la tesi della necessaria partecipazione al giudizio di impugnazione, ritenendo che si tratti di causa inscindibile.
Nel caso di intervento volontario o coatto ad istanza di parte, per decidere se in fase di impugnazione si verifichi una situazione di litisconsorzio è necessario valutare il tipo di rapporto esistente tra le azioni proposte.

L'obbligo di integrazione del contraddittorio si ha, oltre che nel caso di cause inscindibili, anche in quello di cause dipendenti; sono tali quelle legate dal vincolo della pregiudizialità (tale per cui la decisione dell'impugnazione del rapporto principale condiziona, influenza e pregiudica quella sul rapporto dipendente) o dal vincolo della garanzia.

Qualora l'impugnazione in cause inscindibili o indipendenti non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, il giudice deve verificare, nella prima udienza di trattazione, l'integrità del contraddittorio ed ordinarne anche d'ufficio l'integrazione, a mezzo di una ordinanza, con la quale viene anche fissato il termine entro cui deve essere fatta la notificazione ed eventualmente la data dell'udienza di comparizione.

Pertanto, in caso di litisconsorzio, sostanziale o processuale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Da ciò se ne deduce che la proposizione della domanda giudiziale nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari è idonea a produrre tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda e dunque ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (purchè l'ordine di integrazione sia tempestivamente rispettato).

Per attuare l'ordine di integrazione del contraddittorio non è sufficiente la mera denuntiatio litis, ma è necessaria la proposizione di una domanda (la vocatio in ius), a prescindere dal fatto che l'ordine riguardi un vincitore o un soccombente.
La mancata emanazione, da parte del giudice, dell'ordine di integrazione, dà luogo alla nullità del giudizio, che deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell'appello o del ricorso per cassazione.

La notificazione dell'atto contenente la domanda volta all'integrazione del contraddittorio non è soggetta al rispetto dei termini a comparire di cui all'[[163 biscpc]], e ciò perchè il termine è fissato dal giudice; se invece il termine non è stato fissato direttamente dal giudice, il quale si è limitato ad indicare la data della successiva udienza di comparizione, devono essere osservati i termini previsti dall'art. 163 bis.

Il termine entro il quale deve essere integrato il contraddittorio è considerato perentorio e come tale non può essere prorogato, neppure su accordo delle parti.
Se tale termine non viene rispettato, l'impugnazione è dichiarata inammissibile; ciò vuol dire che il giudice dell'impugnazione ravvisa la mancanza di un presupposto anteriore ed esterno all'atto di appello, presupposto che impone che il giudizio di impugnazione non possa svolgersi se non nei confronti di tutti coloro che parteciparono al precedente grado di giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Massime relative all'art. 331 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28298/2021

Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015).

Cass. civ. n. 10379/2021

La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/04/2019).

Cass. civ. n. 23564/2019

L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro.

Cass. civ. n. 20313/2019

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in una controversia relativa ad una polizza fideiussoria emessa a fronte di un finanziamento regionale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto dalla regione nei confronti della società garante e non luogo a provvedere nei confronti della società finanziata, sul presupposto che si trattasse di cause scindibili e, quindi, non soggette al regime di cui all'art. 331 c.p.c., senza considerare che in primo grado la garante aveva convenuto in un unico giudizio sia l'ente territoriale che la società finanziata onde ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza fideiussoria e che in secondo grado la regione appellante aveva richiesto termine per la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione).

Cass. civ. n. 16858/2019

L'ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti passivamente legittimate, ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, sicché esso non deve essere disposto dal giudice d'appello quando l'impugnazione sia inammissibile.

Cass. civ. n. 14266/2019

Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. è,tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 8790/2019

L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione ritenuta corretta dalla S.C. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio).

Cass. civ. n. 29038/2018

In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale.

Cass. civ. n. 22783/2018

Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso va dichiarato inammissibile, sebbene sia stata presentata istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Cass. civ. n. 21381/2018

Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell'art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata né dalle parti nè dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l'appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell'art. 157, comma 3, c.p.c. trattandosi di violazioni rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare.

Cass. civ. n. 19910/2018

L'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice - in mancanza della quale si verifica una nullità rilevabile d'ufficio nei gradi successivi - anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione.

Cass. civ. n. 17898/2018

Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello).

Cass. civ. n. 25822/2017

La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante.

Cass. civ. n. 22279/2016

La nullità, ex art. 164 c.p.c., dell'atto di appello per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., va rilevata d'ufficio dalla corte d'appello, non potendosi considerare sanata dalla costituzione in giudizio di alcuni soltanto degli appellati, dovendosi, per contro, assegnare all'appellante un termine per rinnovare la citazione, onde consentire l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Non può infatti ritenersi che, vertendosi inizialmente in materia di litisconsorzio facoltativo, la S.C. possa procedere alla separazione dei giudizi, cassando la sola pronuncia d'appello nei confronti delle parti non costituite e decidendo, invece, sui motivi di ricorso proposti dagli altri appellati, ostando a tale soluzione il litisconsorzio di natura processuale formatosi in sede di impugnazione (nella specie, sul tema comune della sussistenza del credito azionato in via esecutiva dalla parte appellante).

Cass. civ. n. 14829/2016

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art.1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicché il giudice d'appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 14253/2016

In tema d'impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nell'ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso, sicché deve disporsi l'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione della sentenza avente ad oggetto un accertamento in rettifica di dichiarazione congiunta, avverso cui i coniugi abbiano proposto insieme ricorso dinanzi al giudice tributario, essendo unico il titolo impositivo, fondato, in relazione ai diversi soggetti ed ai distinti rapporti tributari, su presupposti almeno in parte comuni.

Cass. civ. n. 8487/2016

In caso di successione "mortis causa" di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del "de cuius" si fraziona "pro quota" tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame.

Cass. civ. n. 8486/2016

Nell'ipotesi in cui un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, sicché si determina una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto che, nel giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili.

Cass. civ. n. 17193/2015

La causa riguardante l'invocata usucapione di un immobile fondata su di una scrittura privata asseritamente transattiva tra le parti e quella, proposta dai creditori di uno dei convenuti nel giudizio di usucapione, di accertamento della simulazione della transazione suddetta, sono tra loro dipendenti, ex art. 331 c.p.c., perché collegate da un vincolo di subordinazione logica. Ne consegue che i creditori hanno interesse ad intervenire nel processo di usucapione, per controllarne il regolare svolgimento e chiedere il rigetto di domande che frustrerebbero la loro garanzia patrimoniale generica, nonché per esercitare un rimedio preventivo, rispetto all'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., al fine di scongiurare il formarsi di un giudicato ad essi sfavorevole, così ostacolando eventuali difese processuali fraudolente del loro debitore, in collusione con l'attore.

Cass. civ. n. 10808/2015

In sede di gravame, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale qualora ad una pluralità di coeredi sia richiesto, sin dall'inizio del processo, l'adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius", atteso che l'obbligo di ciascun erede di pagare solo la propria parte del debito, ex art. 752 e 754 cod. civ., non comporta l'esistenza, originaria, di una pluralità di autonomi rapporti tra creditore e singoli eredi, giacché il debito di ciascuno di essi ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del "de cuius", che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 6780/2015

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente.

Cass. civ. n. 4938/2015

Sussiste rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. tra la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di più soggetti ritenuti corresponsabili e quella di regresso proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri; ne consegue che, nella ipotesi di interruzione del processo per un evento interruttivo che riguardi uno solo dei convenuti, la tardiva prosecuzione della causa da parte del successore non consente la separazione della domanda da questi proposta dalla domanda principale.

Cass. civ. n. 25719/2014

Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale - il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l'integrazione del contraddittorio, sicché in difetto di emessione di tale ordine il gravame non è inammissibile ma sono nulli - e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso.

Cass. civ. n. 10243/2014

In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 24132/2013

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato (rimasto contumace) non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato.

Cass. civ. n. 18044/2013

La tempestiva notifica dell'impugnazione nei confronti del chiamato in causa per garanzia impropria da parte degli attori soccombenti in prime cure non consente la sanatoria del difetto di notifica al convenuto, "giusta parte", mediante integrazione del contraddittorio, la quale può aver luogo solo in ipotesi di cause inscindibili ex art. 331 c.p.c., quelle scindibili essendo governate dall'art. 332 c.p.c..

Cass. civ. n. 16669/2012

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, che è facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, primo comma, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicchè il giudice d'appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell'acquiescenza prestata alla sentenza di primo rado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 c.p.c..

Cass. civ. n. 7998/2012

In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame.

Cass. civ. n. 15709/2011

In tema di responsabilità solidale dello Stato e degli enti pubblici per il risarcimento dei danni causati dai propri dipendenti nell'esercizio delle loro attribuzioni ex art. 28 Cost., la responsabilità dell'Amministrazione è subordinata all'accertamento della responsabilità del dipendente, per cui l'impugnazione di un capo della sentenza con gli altri collegato, da qualunque parte e in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera sentenza nei confronti di tutte le parti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause "inscindibili", ma si estende anche a quelle "tra loro dipendenti".

Cass. civ. n. 15466/2011

Nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell'impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l'impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., norma applicabile anche nella sede di legittimità. Peraltro, la notificazione dell'impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 c.p.c. e rendendone inutile l'emissione.

Cass. civ. n. 13233/2011

In tema di litisconsorzio necessario nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate essendo sufficiente ai fini della sua validità, l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, cioè atti che siano idonei al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell'impugnazione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita. Ne consegue la validità della notifica di fotocopia dell'atto di citazione in appello al destinatario precedentemente omesso, accompagnata dall'ordinanza del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa la nuova udienza.

Cass. civ. n. 23016/2010

In tema d'inscindibilità o scindibilità di cause nel giudizio d'appello, poiché il contratto autonomo di garanzia presenta, ancor più che quello di fideiussione, un carattere di totale indipendenza rispetto al rapporto causale, il litisconsorzio facoltativo instaurato in primo grado anche nei confronti del debitore principale, non configura in secondo grado un rapporto di dipendenza tra la domanda di adempimento della garanzia a prima richiesta e l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione principale, con la conseguenza che deve escludersi l'applicazione del regime processuale relativo alle cause inscindibili, regolato dall'art. 331 c.p.c.. Pertanto il debitore principale cui non sia stata notificata l'impugnazione proposta dal creditore garantito soltanto verso il garante, deve necessariamente proporre autonomo appello se vuole evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 17416/2010

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica.

Cass. civ. n. 14124/2010

Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c.) - deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 c.p.c., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione.

Cass. civ. n. 1535/2010

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, in un caso di dipendenza di cause, determinato dalla contestazione tra più soggetti circa l'individuazione dell'unico obbligato a seguito di successione a titolo particolare nel diritto controverso, non aveva provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di una delle parti, già presente in primo grado e non estromessa, sulla cui posizione di legittimata passiva si discuteva).

Cass. civ. n. 21240/2009

La domanda di manleva proposta dal convenuto, quale acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria ed il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale è sufficiente a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti. Ne consegue che, in sede di gravame, il difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, comporta la nullità, rilevabile di ufficio in sede di legittimità, dell'intero procedimento di appello e della sentenza che lo ha concluso.

Cass. civ. n. 20965/2009

Il litisconsorzio di diritto processuale - quale quello che si configura quando il convenuto abbia chiamato nel processo un terzo, non ai fini di un'eventuale rivalsa in ipotesi di soccombenza, ma per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilità - non rende necessaria, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del terzo chiamato in causa, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilità di quest'ultimo, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, il terzo non ha alcun interesse da tutelare in giudizio e, pertanto, non ricorre quell'esigenza di evitare possibili giudicati contraddittori dalla quale deriva la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 16391/2009

Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell'illecito, soffre una parziale eccezione nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile "di riflesso", che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto, mandato invece assolto, mentre la decadenza del danneggiato dall'impugnazione nei confronti del responsabile "di riflesso" non preclude l'impugnazione della sentenza nei confronti del responsabile originario. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento all'impugnazione di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni cagionati da un pubblico dipendente, pronunciata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., anche nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro).

Cass. civ. n. 13753/2009

La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato. In tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione.

Cass. civ. n. 9910/2009

Quando il compratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ai sensi dell'art. 1485 c.c., propone contro di lui, nel medesimo processo, anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo di mera dipendenza ma non di inscindibilità, con la conseguenza che i rispettivi giudizi ben possono proseguire distintamente o essere decisi separatamente, facendo venir meno il nesso di dipendenza; ne consegue che, ove il preteso garantito non ritenga di dover coltivare in grado di appello la propria domanda, legittimamente il giudizio di secondo grado può proseguire ed essere deciso tra le sole parti originarie del rapporto principale, senza la partecipazione del preteso garante.

Cass. civ. n. 4382/2009

L'azione con la quale si chiede, nei confronti dei comproprietari dell'immobile confinante, la rimozione, o comunque l'arretramento a distanza legale, di opere assunte come abusivamente eseguite, dà luogo ad un litisconsorzio necessario passivo e, quindi, in appello determina la configurazione di una ipotesi di cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; ne consegue che la mancata citazione in appello di uno dei litisconsorti costituisce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Cass. civ. n. 3338/2009

La circostanza per cui una domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione venga accolta nei confronti di più soggetti in via solidale non giustifica di per sé che il processo, che ha avuto in primo grado natura di litisconsorzio facoltativo, si configuri in sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale sia che impugni alcuno dei condannati in solido; ne consegue che, di regola, in appello si applica in tali casi il disposto dell'art. 332 cod. proc. civ. e non quello dell'art. 331 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 28223/2008

In tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, nè è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (nella specie, la notifica dell'atto di integrazione non era andata a buon fine nei confronti di alcuni intimati, pur avendo i ricorrenti consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda notifica effettuata però oltre il termine di cui all'art. 371 bis c.p.c.).

Cass. civ. n. 26889/2008

L'art. 331 c.p.c., in virtù del quale il giudice deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio quando l'impugnazione della sentenza pronunciata in cause inscindibili o dipendenti non sia avvenuta nei confronti di tutte le parti, trova applicazione solo quando l'atto di impugnazione sia stato notificato soltanto ad alcuni dei litiganti. Tale norma invece non si applica quando la parte impugnante abbia correttamente individuato tutti i contraddittori, ma poi abbia eseguito nei loro confronti una notificazione nulla, inesistente, oppure della cui validità non vi è prova agli atti. Pertanto, ove il ricorrente per cassazione ometta di depositare nei termini l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, non potendosi applicare in via analogica l'art. 331 c.p.c. per difetto della eadem ratio ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile, ferma restando la facoltà della parte interessata di invocare la rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., previa la debita dimostrazione che l'omessa produzione del suddetto avviso di ricevimento non è dipesa da propria colpa.

Cass. civ. n. 26570/2008

In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma terzo, ultimo inciso del codice di rito.

Cass. civ. n. 25860/2008

In tema di notificazioni, la perentorietà del termine d'integrazione del contraddittorio, concesso ex art. 331 c.p.c., per provvedere, in fase d'impugnazione, alla notificazione al litisconsorte pretermesso, può essere prorogato in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma processuale solo in presenza di una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva che ne abbia impedito l'osservanza. Non ricorre tale condizione quando la parte abbia negligentemente richiesto la notificazione all'ufficiale giudiziario solo due giorni prima della scadenza in quanto il termine concesso dal giudice svolge anche la funzione di consentire le indagini anagrafiche eventualmente necessarie e di rimediare ad eventuali errori del procedimento di notificazione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto colpevole il comportamento della parte che aveva confidato in una indicazione anagrafica desunta da altro procedimento con la stessa parte svoltosi in epoca molto lontana ).

Cass. civ. n. 23765/2008

Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

Cass. civ. n. 9977/2008

L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contradditorio, iussu iudicis ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contradditorio, nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio, perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.

Cass. civ. n. 4177/2008

La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 c.p.c. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, comporta l'automatica inscindibilità della controversia in sede di impugnazione ed implica che la rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione verso uno degli intimati non può produrre i tradizionali effetti propri della rinuncia, e cioè l'effetto di giustificare una decisione conseguente sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale, giacché la decisione della controversia non può che riguardare tutte le parti.

Cass. civ. n. 406/2008

Nella fase di impugnazione delle sentenze emesse in controversie aventi ad oggetto richiesta di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli, promosse dal danneggiato soccombente sia contro il conducente sia contro il proprietario, rispettivamente ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 2054 c.c., tra la causa proposta contro il conducente e quella proposta contro il proprietario, anche se non è configurabile un rapporto di inscindibilità, può esistere un rapporto di dipendenza tra le stesse, con la conseguenza che, in tali ipotesi, in mancanza della dimostrazione dell'avvenuta impugnazione rivolta contro entrambe le parti indicate, il giudice di appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte della causa pregiudiziale dipendente. (Nella specie la S.C, pur affermando il riportato principio, ha ritenuto che, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale, perché tardivamente proposto, e non essendo stato il punto oggetto di impugnazione, la ricorrente non aveva interesse processuale alla censura con cui aveva sostenuto la mancanza di integrazione del contraddittorio relativamente a tale sua impugnazione inammissibile).

Cass. civ. n. 10955/2007

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la mancata notificazione dell'appello al dante causa nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di primo grado non comporta l'invalidità del giudizio di impugnazione promosso dal successore, qualora tale giudizio, consapevolmente disertato dall'alienante, si sia svolto senza che alcuna delle parti presenti reclamasse l'integrazione del contraddittorio, e la relativa sentenza sia stata pronunciata soltanto nei confronti dell'avente causa: sebbene, infatti, il dante causa che non sia stato precedentemente estromesso dal giudizio assuma la posizione di litisconsorte necessario, ed in tale veste debba essere chiamato, in linea di principio, nella fase di gravame, gli indicati elementi integrano i presupposti per la sua estromissione, con la conseguente perdita della posizione di litisconsorte necessario.

Cass. civ. n. 8854/2007

Quando più soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio da altri soggetti o iussu iudicis e vi partecipino poi attivamente costituendosi o lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia, alla formazione di un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi.

Cass. civ. n. 7528/2007

Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie, nel dichiarare inammissibile il ricorso, la S.C. ha ritenuto che l'ordine di integrazione era legittimo, ancorchè dato nei confronti di una parte già defunta ma di cui non risultava la morte ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non essendo rilevante in contrario la deduzione, rimasta priva di prova, che eredi del de cuius fossero soltanto altri litisconsorti già costituiti in giudizio e considerando infine il fatto che non risultava andata a buon fine neppure la notificazione nei confronti di un altro litisconsorte vivente).

Cass. civ. n. 1069/2007

La notificazione dell'impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, difatti, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; tuttavia, in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame, il giudice d'appello non può concedere un ulteriore termine, in quanto il termine per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria, e come tale non è rinnovabile né prorogabile.Ne consegue che, qualora anche la seconda notifica dell'atto di impugnazione sia nulla nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, il giudice di appello deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 331, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 637/2007

Quando il giudice, anche in sede di legittimità, abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non via abbia provveduto (ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi), non è consentita l'assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poiché tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. . A tale regola, desumibile dal combinato disposto degli artt. 331 e 153 c.p.c., è possibile derogare solo quando l'istanza di assegnazione di un nuovo termine (presentata anteriormente alla scadenza di quello in un primo tempo concesso) si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa non sia stata in colpa con riferimento all'ignoranza della residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, avendo escluso la circostanza da ultimo richiamata, poiché, nella pendenza del concesso termine di sessanta giorni, quando era ancora possibile al ricorrente completare altra forma consentita di notificazione secondo il modello di cui all'art. 143 c.p.c., questa non era stata nemmeno tentata con richiesta all'ufficiale giudiziario in tal senso).

Cass. civ. n. 26156/2006

L'omessa citazione in grado d'appello di taluno dei litisconsorti necessari non produce di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, ma fa sorgere soltanto l'obbligo, per il giudice, di disporre e, per le parti, di eseguire l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal primo; l'inammissibilità è ugualmente esclusa, per l'identità degli effetti prodotti, nel caso di intervento volontario nel giudizio del litisconsorte pretermesso, purché tale intervento non avvenga successivamente alla data dell'udienza fissata nell'ordinanza di integrazione.

Cass. civ. n. 23590/2006

Ai fini del rispetto del termine per integrare il contraddittorio in appello, di cui all'art. 331 c.p.c., è sufficiente che l'atto da notificare sia consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine stabilito dal giudice, a nulla rilevando che la notificazione si perfezioni successivamente a tale data.

Cass. civ. n. 22565/2006

L'ordinanza del consigliere istruttore che abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi degli articoli 331 e 357 c.p.c. (applicabile nella specie ex art. 90, legge n. 353 del 1990 — come modificato dall'art. 9, legge n. 534 del 1995 —, in quanto il giudizio era pendente alla data del 30 aprile 1995), è impugnabile mediante reclamo al collegio e, conseguentemente, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso detto provvedimento, in quanto privo del carattere della decisorietà.

Cass. civ. n. 19301/2006

Con riguardo ad una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta nei confronti di due convenuti in forza di un dedotto vincolo di solidarietà e accolta dal giudice di primo grado solo riguardo ad uno di esse, l'appello principale del soccombente, ancorché diretto a far escludere la propria responsabilità in ragione della dedotta responsabilità dell'altro convenuto, non si riflette sul diverso e scindibile rapporto tra tale convenuto e l'attore, rapporto che si chiude per effetto del giudicato parziale ove l'attore non impugni, a sua volta, in parte qua, la decisione di primo grado.

Cass. civ. n. 15358/2006

In tema di litisconsorzio necessario, le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo al litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro. Pertanto, l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori. (Nella fattispecie, il danneggiato di un sinistro stradale aveva impugnato la sentenza della corte di merito per non avere, tra l'altro, disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del ciclomotore, sebbene costui fosse stato chiamato in giudizio in primo grado e condannato in solido con i genitori esercenti la potestà genitoriale della minore conducente; sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che non ricorresse alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e che non fosse unica la ragione giuridica dedotta in giudizio, poiché la responsabilità del proprietario del veicolo si fonda su causali diverse rispetto a quella del conducente).

Cass. civ. n. 20583/2004

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163 bis c.p.c. Sicché il giudice può a sua discrezione determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo a vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non comparisca, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.

Cass. civ. n. 15734/2004

In tema di impugnazioni civili, l'obbligatorietà della integrazione del contraddittorio presuppone sempre che si tratti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., di cause inscindibili o tra loro dipendenti, e cioè che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o che le cause, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull'una si estende in via logica e necessaria all'altra, ovvero ne costituisce il presupposto logico giuridico imprescindibile, come ad esempio tutte le volte in cui venga prospettata una responsabilità alternativa e nel caso di obbligazioni solidali interdipendenti, pur se derivanti da titoli diversi. Quando invece la decisione del giudizio di primo grado sulle domande promosse da soggetti diversi sia avvenuta all'esito di una autonoma valutazione dei rispettivi titoli dedotti in giudizio (del tutto distinti ancorché analoghi), tra le due cause cui quelle domande hanno dato vita non sussiste alcuna relazione di dipendenza e, quindi, non si rende obbligatoria l'integrazione del contraddittorio in sede di gravame.

Cass. civ. n. 14598/2004

Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa, il successore, qualora proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, deve chiamare in causa quest'ultimo, che – non essendo stato in precedenza estromesso – conserva la veste di litisconsorte necessario; pertanto, nel caso di mancata vocatio in ius del predetto, non sanata ai sensi dell'art. 331 c.p.c., il difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile eventualmente d'ufficio anche in sede di legittimità, determina la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è verificato.

Cass. civ. n. 13169/2004

Poiché l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale alla eventuale proposizione del gravame incidentale, nei giudizi in cui il pubblico ministero ha il potere di impugnazione (nella specie, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori ex art. 5, comma quinto, legge 1 dicembre 1970, n. 898), non vi è necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per Cassazione non sia stato notificato, allorquando le richieste del rappresentante dell'Ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tale caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 12265/2004

La disciplina di cui all'art. 331 c.p.c., relativa all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili in sede di impugnazione, trova applicazione anche nel giudizio di cui all'art. 362, secondo comma, c.p.c., instaurato a seguito di denuncia di conflitto negativo di giurisdizione, perché, pur dovendosene escludere la natura impugnatoria, tuttavia tale giudizio si concreta, sotto il profilo formale, in un procedimento destinato a svolgersi dinanzi ad un organo giudiziario sovraordinato a quelli che hanno emesso le pronunce causative del conflitto, sicché anche il comportamento della parte inadempiente all'ordine di integrazione del contraddittorio assume un rilievo coerente a tale assetto formale e soggiace alle stesse regole dettate per il giudizio di impugnazione in senso stretto.

Cass. civ. n. 2292/2004

In tema di procedimento civile ed in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di tutti. In tal caso, la rinnovazione dell'atto di integrazione con fissazione di un nuovo termine è possibile se la parte onerata abbia rispettato il precedente termine, sia pure attraverso una notifica nulla, ma non in ipotesi di notifica giuridicamente inesistente, in quanto indirizzata ad un soggetto estraneo al giudizio e privo di qualunque collegamento con la parte cui la notificazione era diretta.

Cass. civ. n. 1326/2004

Qualora la parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. si sia costituita spontaneamente dopo la scadenza del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione, ma non successivamente all'udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'art. 331 cit., non si determina la inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo perseguito dall'atto di integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 19072/2003

È valido il giudizio di secondo grado instaurato contro il successore a titolo particolare di un credito e svoltosi senza integrare il contraddittorio con l'alienante del medesimo se questi non partecipi alla fase di gravame, in tal modo dimostrando di non esser interessato al giudizio e di volerne restar fuori, e la controparte accetti il contraddittorio con il nuovo soggetto processuale – in tal modo dimostrando di consentire all'estromissione del giudizio del precedente contraddittore – perché tutti tali elementi integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del suddetto alienante, e quindi, pur in assenza di un provvedimento formale, questi cessa di esser litisconsorte necessario. (Fattispecie relativa a cessione di credito per rimborso IVA, effettuata da un fallimento in favore di una società cessionaria, a seguito della quale la cessionaria aveva notificato, all'Amministrazione finanziaria, la sentenza di primo grado favorevole al fallimento, impugnata dall'Amministrazione nei confronti dell'avente causa e senza chiamare in giudizio il curatore).

Cass. civ. n. 11154/2003

Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio – il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l'inammissibilità del gravame, ma la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 10463/2003

In sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso una sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, legittimi e necessari contraddittori sono, oltre al magistrato incolpato, il Ministro della giustizia ed il Procuratore generale presso la Suprema Corte, con la conseguente operatività, ai fini della disciplina del litisconsorzio nella detta fase di gravame, della disposizione di cui all'art. 331 c.p.c., giusta la quale l'impugnazione, se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato, è dichiarata inammissibile (non già improcedibile, ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., detta disposizione concernendo il difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso per integrazione debitamente notificato). Né, ove tale incombente sia stato omesso nei confronti del Procuratore generale, a detta declaratoria osta la circostanza che lo scopo informativo, cui esso mira, possa ritenersi altrimenti raggiunto (come nel caso in cui sia stato lo stesso Procuratore generale a formulare istanza di integrazione del contraddittorio nei propri confronti), dovendosi distinguere l'istituzionale posizione riservata al Procuratore generale nel procedimento di cassazione da quella che al medesimo compete come titolare dell'azione disciplinare.

Cass. civ. n. 8699/2003

Tra la domanda avanzata in via principale e quella proposta in via di regresso vi è un nesso di pregiudizialità che rientra negli schemi della garanzia propria ed è sufficiente a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause “inscindibili”, ma si estende anche a quelle “tra loro dipendenti”.

Cass. civ. n. 6652/2003

In tema di litisconsorzio necessario, la natura perentoria del termine per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (o tra loro dipendenti) nel giudizio di impugnazione e la sua improrogabilità sono disposte dalla legge, ai sensi degli artt. 152, 153 e 331 c.p.c. ed il codice stesso non prevede eccezioni all'improrogabilità dei termine perentori, nemmeno per fatti riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore e, comunque, non imputabili alla parte, né per colpa, né per dolo. Tale disciplina ha invero la sua ratio nell'esigenza di celerità del processo e non viola il diritto di difesa, anzi ne amplia l'ambito, poiché consente alle parti di sanare un iniziale errore nell'introduzione del giudizio ponendo rimedio alle conseguenze, altrimenti negative, della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio stesso in quel grado o fase a causa del vincolo del litisconsorzio.

Cass. civ. n. 4894/2003

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ex art. 331 c.p.c. ed in ipotesi di morte della parte rimasta contumace nel giudizio a quo, ove di tale evento l'altra parte abbia avuto conoscenza, la notificazione comunque effettuata alla persona deceduta e non ai suoi eredi è inesistente. Ne consegue che è preclusa la possibilità di consentirne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. ed il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, per inottemperanza all'ordine d'integrazione del contraddittorio, senza possibilità di proroga del termine perentorio.

Cass. civ. n. 15624/2002

Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, è necessaria la prosecuzione unitaria di esse anche in sede di gravame, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in un unico processo, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado. Tale litisconsorzio processuale, mantenuto fermo in appello e in cassazione, opera anche in sede di rinvio.

Cass. civ. n. 12829/2002

Nell'ipotesi in cui la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altre parti, a tale omissione deve porre rimedio, ex art. 331 c.p.c., il giudice dell'impugnazione stessa, cui, salva la decisione finale, non è consentito eludere in limine tale disposizione con un diverso apprezzamento della situazione processuale, essendo, per converso, tenuto in ogni caso a disporre l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata a partecipare ai precedenti gradi o fasi del giudizio non sia stata citata in quello di impugnazione.

Cass. civ. n. 2431/2002

In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi in quello indicato dall'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307, terzo comma, ultimo inciso del codice di rito.

Cass. civ. n. 837/2002

Non ricorre l'ipotesi di cause dipendenti — il cui trattamento processuale è equiparato a quello delle cause inscindibili — ma quella di trattazione congiunta di domande autonome nel caso in cui si tratta di individuare quale tra i soggetti convenuti in giudizio ovvero chiamati in causa sia tenuto ad assicurare il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, senza che la negazione della responsabilità dell'uno presupponga l'automatica e inevitabile responsabilità dell'altro. Ne consegue che, nel caso considerato, qualora la sentenza di primo grado abbia individuato l'unico soggetto ritenuto responsabile e la sentenza sia stata impugnata solo da tale soggetto deve ritenersi formato il giudicato in merito all'estraneità al giudizio degli altri soggetti che erano presenti in primo grado e che non vi sia, quindi, alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti.

Cass. civ. n. 15289/2001

Non è ravvisabile alcuna situazione di litisconsorzio necessario, neppure di carattere processuale, tra chi abbia originariamente invocato la tutela ex art. 1168 c.c. e chi abbia successivamente aderito a tale iniziativa intervenendo nel giudizio in posizione adesiva autonoma, stante l'assenza, in sede possesoria, di una qualunque ipotesi sia di unico rapporto inscindibilmente comune a più persone, sia di pluralità di rapporti legati da reciproco nesso di dipendenza; ne consegue che, allorché lo spoliator abbia proposto ricorso per cassazione nei confronti di taluni soltanto di coloro che avevano invocato la tutela possessoria e che erano stati parte nel giudizio di merito, non solo non si pone un problema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ma neppure si rende necessaria una integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti, contro cui la sentenza non sia stata impugnata, essendo questa a favore di costoro, passata in giudicato.

Cass. civ. n. 5603/2001

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; ne consegue che, notificato ritualmente il ricorso per cassazione ad alcuni degli eredi, la mancanza di notifica nei confronti di alcuno di essi non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma soltanto la necessità di integrazione del contraddittorio riguardo al litisconsorte necessario non citato. Ove, poi, quest'ultimo venga erroneamente ritenuto, con la sentenza, destinatario di una notificazione e ritualmente costituito, mentre dagli atti della causa ciò risulta inconfutabilmente smentito, lo stesso è legittimato a domandare la revocazione della sentenza in quanto erroneamente emessa anche nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 4161/2001

Realizzatasi, a seguito di intervento volontario in primo grado, un'ipotesi di litisconsorzio processuale, in grado d'appello si realizza l'integrità del contraddittorio, indipendentemente dall'ordine del giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., quando una delle parti costituite in giudizio succede al litisconsorte pretermesso. (Nella specie, in cui si discuteva del diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità, l'Inps era succeduto, in corso di causa ex lege al litisconsorte pretermesso Scau).

Cass. civ. n. 14975/2000

Qualora si controverta della sussistenza di obbligazioni solidali derivanti da unica fonte, le cause cumulativamente proposte da o contro più soggetti devono qualificarsi inscindibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 331 c.p.c. (Nella specie, un lavoratore domandava nei confronti di una Srl, di una Snc e di una persona fisica, alle cui dipendenze aveva lavorato, l'accertamento della unicità del rapporto di lavoro).

Cass. civ. n. 13393/2000

Conseguenza della morte di una parte necessaria del processo nei cui confronti debba essere integrato il contraddittorio è che l'atto va notificato ai suoi eredi; né l'evento determina l'interruzione del termine all'uopo fissato dal giudice, salvo il caso in cui si deduca e dimostri che quel decesso è sopravvenuto in pendenza di tale termine.

Cass. civ. n. 13331/2000

In tema di condominio, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno può esercitare l'azione verso il condominio rappresentato dall'amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri. Se però la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri.

Cass. civ. n. 9744/2000

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio tra l'assicuratore e il responsabile del danno, a norma dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste solo nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore secondo l'art. 18 dell'anzidetta legge, ma non nell'ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente contro il responsabile del danno. Il principio opera anche nel giudizio d'appello quando in esso la domanda del danneggiato si rivolga al solo responsabile civile per la parte di danno eccedente il massimale d'assicurazione, già versato dall'assicuratore. In tal caso, non si fa luogo a integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. non venendo in discussione la responsabilità dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 9564/2000

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia pronunziato su cause legate da uno stretto rapporto di dipendenza, è applicabile la disciplina propria delle cause inscindibili, e, in particolare, in materia di gravami, del principio in base al quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. Ne consegue che, ove, a causa della scadenza del suddetto termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti delle altre parti. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva pronunziato sia sulla domanda di restituzione avanzata da due cooperative, le quali avevano venduto ad una società, poi fallita, un certo numero di forme di parmigiano reggiano già depositate presso i magazzini generali della locale Cassa di Risparmio, e subito costituite in pegno in favore della stessa Cassa da parte della società acquirente, che aveva rilasciato, in pagamento delle forme, assegni bancari poi protestati, sia sulla impugnazione proposta dalle cooperative stesse avverso il riconoscimento della prelazione pignoratizia accordato dal giudice delegato al fallimento della società debitrice in favore della Cassa di Risparmio. La S.C., nel riconoscere tra le due cause uno stretto rapporto di dipendenza, essendo la domanda di restituzione delle cooperative ricorrenti inconciliabile con il riconoscimento alla banca controricorrente della invocata prelazione, ha applicato il principio enunciato in massima, ritenendo, altresì, l'applicabilità del termine breve previsto per la proposizione delle impugnazioni in tema di opposizione allo stato passivo, e di impugnazione di crediti ammessi, in quanto la specialità di detto regime si estendeva alla domanda di restituzione delle ricorrenti, diretta ad escludere dal concorso dei creditori le somme ricavate dalla vendita delle forme, e, pertanto, direttamente incidente sulla formazione dello stato passivo).

Cass. civ. n. 8952/2000

In tema di litisconsorzio necessario, l'inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concretamente fissato è sanzionata dall'art. 331, cpv., c.p.c. con l'inammissibilità dell'impugnazione. L'improrogabilità del termine perentorio (art. 153 c.p.c.) fissato dal giudice non esclude, nel caso di incompleta notificazione dell'atto integrativo del contraddittorio (nella specie a due dei tre coeredi delle parti necessarie pretermesse nel giudizio di legittimità), che possa riconoscersi rilevanza ad una situazione obiettiva che abbia impedito alla parte l'osservanza di quel termine. L'inammissibilità dell'impugnazione, prevista dal primo capoverso dell'art. 331 c.p.c., è diretta a sanzionare infatti comportamenti volontari e colpevoli, imputabili alla parte che sia stata incurante e negligente. Ne discende che non può tradursi in un pregiudizio della parte, che non sia stata in grado di osservare quel termine fissato dal giudice dell'impugnazione, un fatto ad essa non imputabile.

Cass. civ. n. 5955/2000

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 548 c.p.c., sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente, con la conseguenza che la intervenuta rinuncia da parte di quest'ultimo non accettata dal debitore non esclude il litisconsorzio e, quindi, l'applicabilità in sede di impugnazione del disposto dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 5333/2000

L'azione diretta alla riduzione in pristino di un immobile comune a più persone, dà vita ad una causa inscindibile per ragioni sostanziali comportante litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari medesimi.

Cass. civ. n. 7282/1999

Il termine assegnato ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ha carattere perentorio e, pertanto, il suo inutile decorso, senza che alcuna delle parti abbia provveduto all'integrazione, importa l'inammissibilità del gravame ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, restando escluso che il termine possa essere prorogato o sostituito dal giudice anche sull'accordo delle parti.

Cass. civ. n. 3114/1999

Ricorre l'ipotesi di dipendenza di cause — il cui trattamento è equiparato all'ipotesi di cause inscindibili, nella quale sono da ricomprendere non soltanto i casi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quelli di litisconsorzio processuale — allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra/e. Ne consegue che se una domanda è proposta nei confronti di due o più soggetti e tra questi vi è contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i diversi rapporti processuali sono e restano legati da un nesso di litisconsorzio necessario per dipendenza di cause (reciproca in quanto la decisione delle diverse cause dipende, anzi coincide, con la decisione delle altre) il quale comporta che le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato. (Nel caso di specie la S.C., in applicazione del principio di cui all'art. 334 c.p.c., ha annullato la sentenza impugnata disponendo la rinnovazione del giudizio di secondo grado e la rimessione della causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano assunto la qualità di parti nel giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 1505/1999

Non sussiste litisconsorzio necessario processuale, sì da richiedere l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., tra coloro che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio per tutelare la proprietà comune nei confronti di altri, perché la relativa controversia può esser instaurata da alcuni contitolari soltanto, senza necessità di integrazione del contraddittorio (c.d. sostanziale) a tutti.

Cass. civ. n. 4220/1998

Non passa in giudicato la sentenza pronunciata in causa inscindibile se è tempestivamente impugnata nei confronti di alcune parti soltanto, essendo all'uopo predisposta l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti delle altri parti.

Cass. civ. n. 5568/1997

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. In entrambe le ipotesi la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 4443/1997

Nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo esperendo nei suoi confronti un'azione di garanzia impropria (così qualificabile in quanto basata su un titolo contrattuale diverso rispetto a quello posto a base della domanda principale), deve escludersi in appello l'inscindibilità delle case ai fini della norma sull'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione (art. 331 c.p.c.), in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che il chiamato non aveva esteso le sue difese alla contestazione della fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante; che l'attore non aveva proposto domande nei confronti del chiamato; che l'appello sia stato proposto dalla parte attrice in riferimento al quantum liquidato; che il convenuto appellato, pur avendo ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di garanzia impropria, sia rimasto contumace nella fase di gravame, non preoccupandosi così di adempiere all'ordine di integrazione emesso dal giudice di appello.

Cass. civ. n. 8492/1996

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento della domanda.

Cass. civ. n. 6760/1996

L'interventore adesivo dipendente si inserisce nel processo tra altre persone ponendosi accanto alla parte adiuvata in quanto portatore di un proprio interesse che, se non è tale da legittimarlo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita ad intervenire nel giudizio, il quale rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia pur ampliandosi il numero dei partecipanti; ne consegue che l'intervento ad adiuvandum (nella specie, di un sindacato a sostegno delle ragioni di un lavoratore) determina un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendo l'interesse dell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito della lite.

Cass. civ. n. 11529/1995

In caso di litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se notificata nel termine di legge nei riguardi soltanto di una di esse e sia invece tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per l'integrazione del contraddittorio si sensi dell'art. 331 c.p.c. (Fattispecie riguardante l'azione risarcitoria contro la compagnia assicuratrice della Rca in stato di liquidazione coatta, nonché contro il responsabile e contro l'impresa cessionaria, sussistendo tra tali soggetti litisconsorzio necessario).

Cass. civ. n. 10755/1995

La norma dell'art. 331 c.p.c., concernente l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o fra loro dipendenti è ispirata all'esigenza che il giudizio d'impugnazione si svolga e sia utilmente definito nei confronti di tutte le parti di siffatte cause. Essa, pertanto, è applicabile non soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di qualcuna delle parti, ma anche nel caso di invalida proposizione della stessa, quale quello di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, dovuta ad insufficienza del termine per comparire assegnato ad una delle parti.

Cass. civ. n. 5738/1995

L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, si configura come una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti. Ne deriva che, quando le cause concernenti i diversi rapporti siano state congiuntamente trattate in un unico processo, la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunzie quante sono le cause riunite, che conservano la loro autonomia anche nella fase di gravame, con la conseguenza che quelle non impugnate diventano irrevocabili e restano insensibili all'eventuale riforma o annullamento (fondato sopra ragioni personali) di quelle che siano state invece oggetto di gravame.

Cass. civ. n. 10965/1994

Nel caso in cui la morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata dichiarata dal suo procuratore, l'appello, a causa della verificatasi ultrattività della procura alle liti, è ritualmente notificato (entro l'anno di pubblicazione della sentenza) presso il procuratore medesimo, con la conseguenza che non sorge la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., fino a quando nel giudizio di appello si costituisce uno degli eredi, segnalando l'esistenza di un coerede: ove ciò avvenga, ai fini processuali il decesso del dante causa deve intendersi come verificatosi all'atto della dichiarazione fattane dall'erede e si presenta dallo stesso momento la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro erede, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a pena di estinzione del procedimento. (In forza dell'enunciato principio la S.C., rilevato che nella specie l'estinzione non era stata eccepita, prima di ogni altra difesa, dall'appellato costituito, ha cassato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 331, l'inammissibilità del gravame per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio).

Cass. civ. n. 10148/1994

La domanda diretta ad accertare l'avvenuta usucapione di un fondo comune richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata. Pertanto, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d'appello deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

Cass. civ. n. 8895/1994

Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso.

Cass. civ. n. 7701/1994

La non integrità del contraddittorio non può essere denunciata in cassazione quando il relativo accertamento non possa essere compiuto sulla base degli atti del giudizio di merito, ma necessiti l'acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttorie vietate in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 5559/1994

L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contraddittorio, iussu iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado, che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.

Cass. civ. n. 1510/1994

La morte della parte non risultante, a norma dell'art. 300 c.p.c., dalla notificazione dell'evento o dalla certificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario in occasione della notificazione di alcuno degli atti di cui all'art. 292, non esclude la legittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte medesima, inteso a ripristinare in fase di gravame, il litisconsorzio necessario già verificatosi in primo grado, con la conseguenza che l'inottemperanza all'ordine stesso comporta decadenza dall'impugnazione, non rilevando in contrario né la produzione in giudizio, da parte dell'appellante, di un certificato di morte del litisconsorte pretermesso, né la deduzione, non comprovata, che eredi di questi sono soltanto gli altri litisconsorti fra i quali risulta istituito il contraddittorio.

Cass. civ. n. 8537/1992

Qualora la sentenza di primo grado costitutiva a favore del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del trasferimento della metà della proprietà di un fondo in regime di comunione fra coniugi, sia stata impugnata dal coniuge del promittente venditore sull'assunto che quest'ultimo non aveva il potere di disporre del bene neppure limitatamente alla sua metà, attesa una precedente convenzione di separazione dei beni, l'anzidetta impugnazione deve proporsi necessariamente nei confronti di entrambe le parti del rapporto di vendita, vertendosi in un'ipotesi di causa inscindibile, e non nei confronti del solo promissario e semplicemente notificata al promittente, non essendo detta notifica sufficiente a realizzare la vocatio in jus e perciò ad attribuire a chi la riceve la qualità di parte nel giudizio di impugnazione a norma dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 7068/1992

Qualora la sentenza di primo grado abbia condannato in solido al risarcimento dei danni il comune e l'Istituto autonomo per le case popolari, in relazione all'illegittimità dell'occupazione e dell'espropriazione di un fondo nell'ambito della realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, l'appello principale proposto dall'un soccombente autorizza l'altro al gravame incidentale tardivo, atteso che la stretta interdipendenza, quanto a presupposti, delle obbligazioni solidali di detti enti li pone nella veste di litisconsorti necessari, ai sensi ed agli effetti dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 4835/1991

Ove la sentenza determinativa dell'indennità di espropriazione sia stata pronunciata nei confronti dei diversi proprietari di distinti beni espropriati, ancorché oggetto dell'unico provvedimento ablatorio, la proposizione dell'impugnazione da parte o nei confronti di alcuni di essi e la mancata notificazione della medesima agli altri non produce gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., ricorrendo, invece, un'ipotesi di causa scindibile disciplinata dall'art. 332, stesso codice, attesa la reciproca autonomia delle situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari.

Cass. civ. n. 4201/1990

L'art. 331, secondo comma, c.p.c., che prevede la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione per la mancata esecuzione dell'ordine d'integrazione del contraddittorio emesso a norma del primo comma dello stesso articolo, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per regolamento di giurisdizione, il quale, pur non essendo impugnazione in senso tecnico, è soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 3838/1986

In ipotesi di trasferimento di azienda successivo alla sentenza di primo grado, la sentenza di appello che pronunci, sulla domanda originaria del lavoratore proposta contro il titolare dell'azienda poi trasferita, nei soli confronti dell'acquirente della stessa, che quale successore a titolo particolare dell'alienante abbia proposto appello soltanto nei confronti del lavoratore e non anche nei confronti del primo è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, atteso che, senza che sia stato adottato un formale provvedimento di estromissione ai sensi del terzo comma dell'art. 111 c.p.c., risulta pretermesso l'alienante dell'azienda che è litisconsorte necessario del giudizio di appello.

Cass. civ. n. 3016/1986

Con riguardo a causa inscindibile, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario (pretermesso), nel termine perentorio fissato dal giudice, può provvedere tempestivamente una qualsiasi delle parti, ancorché diversa da quella cui il giudice abbia posto l'onere a termini e per gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., senza che alla stessa faccia carico di indicare le richieste delle altre parti.

Cass. civ. n. 4314/1985

Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto un riassunto del medesimo, ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti.

Cass. civ. n. 1848/1982

L'azione di rivendica con la richiesta di condanna al rilascio del bene di cui i convenuti si proclamano proprietari dà luogo, in fase di gravame, ad un litisconsorzio necessario nei confronti degli stessi; con la conseguenza che, in ipotesi di mancata partecipazione di taluno di costoro al giudizio d'appello, va disposta la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 806/1981

L'opposizione all'esecuzione, che sia fondata sull'estinzione del processo esecutivo, comporta il litisconsorzio necessario – anche ai fini dell'impugnazione (art. 331 c.p.c.) – di tutti i creditori presenti nel processo stesso, in quanto producendosi in seguito alla declaratoria di estinzione effetti sostanziali definitivi nei confronti di tutti costoro, e cioè, con l'inefficacia degli atti compiuti, la liberazione del bene pignorato, o, se l'estinzione avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la consegna della somma ricavata al debitore, la relativa pronuncia non può essere emessa che nei confronti di tutti quei creditori, che per essere presenti nel processo esecutivo ne debbono subire le eventuali statuizioni e le correlative conseguenze.

Cass. civ. n. 2034/1980

Nell'azione di accertamento tutte le parti del giudizio di primo grado sono litisconsorti necessari processuali nel processo d'appello: deve perciò essere cassata con rinvio la sentenza che abbia deciso l'impugnazione senza provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi. (Nella specie, nel giudizio di revindica promosso dagli acquirenti di alcune particelle immobiliari nei confronti del dante causa a titolo particolare, del venditore, era stata proposta domanda di accertamento in ordine all'oggetto della vendita da lui effettuata, da parte dell'originario proprietario – primo alienante – nei confronti di tutte le parti).

Cass. civ. n. 4226/1979

Ove sussista l'inammissibilità dell'impugnazione, il giudice non è tenuto a controllare l'integrità del contraddittorio.

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