Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2292 del 6 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento civile ed in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di tutti. In tal caso, la rinnovazione dell'atto di integrazione con fissazione di un nuovo termine č possibile se la parte onerata abbia rispettato il precedente termine, sia pure attraverso una notifica nulla, ma non in ipotesi di notifica giuridicamente inesistente, in quanto indirizzata ad un soggetto estraneo al giudizio e privo di qualunque collegamento con la parte cui la notificazione era diretta.

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