Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13169 del 16 luglio 2004

(4 massime)

(massima n. 1)

Poiché l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale alla eventuale proposizione del gravame incidentale, nei giudizi in cui il pubblico ministero ha il potere di impugnazione (nella specie, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori ex art. 5, comma quinto, legge 1 dicembre 1970, n. 898), non vi è necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per Cassazione non sia stato notificato, allorquando le richieste del rappresentante dell'Ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tale caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

(massima n. 2)

In tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, di cui all'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico — sociale, individuale, ambientale, territoriale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accolto la domanda di assegno di divorzio sulla base del notevole squilibrio esistente nella capacità di lavoro e di guadagno delle parti essendo il reddito dell'un coniuge pari al triplo di quello dell'altro — così sottintendendo la mancanza di titolarità, da parte del coniuge beneficiario dell'assegno, di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive).

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(massima n. 3)

In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di diritto del coniuge all'assegno divorzile, aveva desunto da un fatto noto — l'essere il coniuge onerato nel pieno della propria capacità lavorativa — il fatto ignoto, consistente nella possibilità per il coniuge stesso di recuperare in breve, dopo un periodo di disoccupazione, i livelli stipendiali pregressi).

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(massima n. 4)

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione del tenore di vita precedente. A tal fine, il giudice del merito può tenere conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il precedente tenore di vita e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile in ragione dello stesso notevole squilibrio esistente, all'atto della pronuncia di scioglimento del matrimonio, nella capacità di lavoro e di guadagno delle parti, essendo risultato che il reddito del coniuge onerato era pari a circa il triplo di quello fruito dall'ex coniuge).

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