Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3016 del 3 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo a causa inscindibile, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario (pretermesso), nel termine perentorio fissato dal giudice, può provvedere tempestivamente una qualsiasi delle parti, ancorché diversa da quella cui il giudice abbia posto l'onere a termini e per gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., senza che alla stessa faccia carico di indicare le richieste delle altre parti.

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