Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12265 del 5 luglio 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

La disciplina di cui all'art. 331 c.p.c., relativa all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili in sede di impugnazione, trova applicazione anche nel giudizio di cui all'art. 362, secondo comma, c.p.c., instaurato a seguito di denuncia di conflitto negativo di giurisdizione, perché, pur dovendosene escludere la natura impugnatoria, tuttavia tale giudizio si concreta, sotto il profilo formale, in un procedimento destinato a svolgersi dinanzi ad un organo giudiziario sovraordinato a quelli che hanno emesso le pronunce causative del conflitto, sicché anche il comportamento della parte inadempiente all'ordine di integrazione del contraddittorio assume un rilievo coerente a tale assetto formale e soggiace alle stesse regole dettate per il giudizio di impugnazione in senso stretto.

(massima n. 2)

La disciplina di cui all'art. 331 c.p.c., relativa all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili in sede di impugnazione, trova applicazione anche nel giudizio di cui all'arte. 362, secondo comma, c.p.c., instaurato a seguito di denuncia di conflitto negativo di giurisdizione, perché, pur dovendosene escludere la natura impugnatori, tuttavia tale giudizio si concreta, sotto il profilo formale, in un procedimento destinato a svolgersi dinanzi ad un organo giudiziario sovraordinato a quelli che hanno emesso le pronunce causative del conflitto, sicché anche il comportamento della parte inadempiente all'ordine di integrazione del contraddittorio assume un rilievo coerente a tale assetto formale e soggiace alle stesse regole dettate per il giudizio di impugnazione in senso stretto.

(massima n. 3)

In caso di inammissibilità del ricorso per conflitto di giurisdizione, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti personalmente, occorre verificare, per il principio di economia processuale di cui è espressione il terzo comma dell'art. 159 c.p.c., la sussistenza delle condizioni di una possibile conversione del ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, per la cui proposizione la notificazione dell'atto introduttivo presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di merito è forma adeguata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto doversi far luogo alla conversione essendo uno dei contrapposti provvedimenti inidoneo al giudicato, siccome reso nel corso di procedimento cautelare di sospensione di atto della P.A. introdotto dinanzi al giudice amministrativo e privo, perciò, del requisito della definitività, e dovendo ritenersi che la conversione non fosse preclusa dal giudicato formale intervenuto sulla sentenza pronunciata dal giudice ordinario, non essendo detta statuizione idonea ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale).

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