Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7282 del 10 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine assegnato ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ha carattere perentorio e, pertanto, il suo inutile decorso, senza che alcuna delle parti abbia provveduto all'integrazione, importa l'inammissibilitą del gravame ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, restando escluso che il termine possa essere prorogato o sostituito dal giudice anche sull'accordo delle parti.

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