Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17416 del 23 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica.

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