Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 19910 del 27 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilitą o sulla tempestivitą del gravame, che conserva, cosģ, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice - in mancanza della quale si verifica una nullitą rilevabile d'ufficio nei gradi successivi - anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione.

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