Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8952 del 5 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di dote, la nullità di ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancita dall'art. 166 bis c.c., introdotto dall'art. 47 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), opera ex nunc, non ex tunc, come è dato desumere dall'art. 227 della stessa legge di riforma, per il quale le doti (e i patrimoni familiari) costituiti prima della entrata in vigore della legge (21 settembre 1975) continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori (artt. 187 ss. nella originaria formulazione).

(massima n. 2)

In tema di litisconsorzio necessario, l'inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concretamente fissato è sanzionata dall'art. 331, cpv., c.p.c. con l'inammissibilità dell'impugnazione. L'improrogabilità del termine perentorio (art. 153 c.p.c.) fissato dal giudice non esclude, nel caso di incompleta notificazione dell'atto integrativo del contraddittorio (nella specie a due dei tre coeredi delle parti necessarie pretermesse nel giudizio di legittimità), che possa riconoscersi rilevanza ad una situazione obiettiva che abbia impedito alla parte l'osservanza di quel termine. L'inammissibilità dell'impugnazione, prevista dal primo capoverso dell'art. 331 c.p.c., è diretta a sanzionare infatti comportamenti volontari e colpevoli, imputabili alla parte che sia stata incurante e negligente. Ne discende che non può tradursi in un pregiudizio della parte, che non sia stata in grado di osservare quel termine fissato dal giudice dell'impugnazione, un fatto ad essa non imputabile.

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